Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 35118/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania del 23 marzo 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per avere guidato un'autovettura senza avere mai conseguito la patente, reiterando la condotta nel biennio, e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.257,00 di ammenda, disponendo altresì la confisca amministrativa del veicolo.

2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e agli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., per omessa declaratoria della prescrizione del reato.

La difesa sostiene che, trattandosi di contravvenzione commessa 1'8 maggio 2020 e non risultando contestata la recidiva, il termine massimo quinquennale sarebbe maturato 1'8 maggio 2025, prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza muove da un presupposto errato, poiché applica alla fattispecie il meccanismo di decorrenza della prescrizione, senza confrontarsi con la disciplina vigente per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Il fatto contestato risale infatti all'8 maggio 2020 e rientra, pertanto, nell'ambito temporale nel quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161-bis cod. pen., innestandosi per il prosieguo il regime di improcedibilità (art.344 bis cod.proc.pen.), come introdotti dalla legge n. 134 del 2021.

Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23 marzo 2023, quando il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni dalla consumazione della contravvenzione, non era ancora decorso.

Da tale momento il decorso della prescrizione è cessato in via definitiva, sicché non assume rilievo, ai fini estintivi, il successivo intervallo temporale sino alla decisione di appello dell'Il dicembre 2025.

Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, né la mancata esplicita trattazione del punto integra violazione di legge, posto che la causa estintiva dedotta non risultava maturata secondo il regime applicabile.

Il motivo, risolvendosi nella prospettazione di una causa estintiva inesistente, è dunque privo di fondamento. `2,Va esclusa, altresì, l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione.

Invero, nel caso in esame, occorre fare applicazione dell'ulteriore norma transitoria che è dettata dal primo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 134 del 2021 (secondo cui: «Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, i- spettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»), in base alla quale il termine previsto per la definizione del giudizio ieki=siapetro davanti alla Corte d'appello è aumentato, rispetto al più ristretto termine "a regime" di due anni, a tre anni.

La sentenza di primo grado è del 23 marzo 2023, l'atto di appello è del 6 aprile 2023, la decisione di secondo grado è stata pronunciata I'll dicembre 2025; il ricorso per cassazione risulta depositato il 23 dicembre 2025.

Alla stregua dei dati evidenziati, non emergono i presupposti per una declaratoria di improcedibilità in sede di legittimità.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania del 23 marzo 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per avere guidato un'autovettura senza avere mai conseguito la patente, reiterando la condotta nel biennio, e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.257,00 di ammenda, disponendo altresì la confisca amministrativa del veicolo. 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e agli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., per omessa declaratoria della prescrizione del reato. La difesa sostiene che, trattandosi di contravvenzione commessa 1'8 maggio 2020 e non risultando contestata la recidiva, il termine massimo quinquennale sarebbe maturato 1'8 maggio 2025, prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza muove da un presupposto errato, poiché applica alla fattispecie il meccanismo di decorrenza della prescrizione, senza confrontarsi con la disciplina vigente per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Il fatto contestato risale infatti all'8 maggio 2020 e rientra, pertanto, nell'ambito temporale nel quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161-bis cod. pen., innestandosi per il prosieguo il regime di improcedibilità (art.344 bis cod.proc.pen.), come introdotti dalla legge n. 134 del 2021. Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23 marzo 2023, quando il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni dalla consumazione della contravvenzione, non era ancora decorso. Da tale momento il decorso della prescrizione è cessato in via definitiva, sicché non assume rilievo, ai fini estintivi, il successivo intervallo temporale sino alla decisione di appello dell'Il dicembre 2025. Ne consegue che la Corte territoriale non era tenuta a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, né la mancata esplicita trattazione del punto integra violazione di legge, posto che la causa estintiva dedotta non risultava maturata secondo il regime applicabile. Il motivo, risolvendosi nella prospettazione di una causa estintiva inesistente, è dunque privo di fondamento. `2,Va esclusa, altresì, l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione. Invero, nel caso in esame, occorre fare applicazione dell'ulteriore norma transitoria che è dettata dal primo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 134 del 2021 (secondo cui: «Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, i- spettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione»), in base alla quale il termine previsto per la definizione del giudizio ieki=siapetro davanti alla Corte d'appello è aumentato, rispetto al più ristretto termine "a regime" di due anni, a tre anni. La sentenza di primo grado è del 23 marzo 2023, l'atto di appello è del 6 aprile 2023, la decisione di secondo grado è stata pronunciata I'll dicembre 2025; il ricorso per cassazione risulta depositato il 23 dicembre 2025. Alla stregua dei dati evidenziati, non emergono i presupposti per una declaratoria di improcedibilità in sede di legittimità. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris