CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 635, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Peraltro, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, non essendo perciò necessaria una specifica motivazione (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 20