Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 172/1975
ECLI:IT:COST:1975:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Roma, con ordinanza 13 aprile 1973, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 123 e 304 del
codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione della
nullità assoluta ed insanabile, in caso di violazione, in danno delle
parti private diverse dall'imputato, dei diritti riconosciuti a
quest'ultimo e in caso che non sia ad esse effettuata la comunicazione
giudiziaria, contrasterebbe con le imprescindibili guarentigie della
difesa, che non possono ritenersi limitate al solo imputato.
Il tribunale afferma che il responsabile civile - di cui si tratta
nella specie - , quale convenuto in un giudizio civile svolgentesi in
sede penale, dovrebbe equipararsi in toto, quanto alle garanzie
difensive, ad un imputato, per le conseguenze preclusive che gli atti
processuali compiuti (in particolare le perizie) avrebbero nei suoi
confronti.
Dinanzi alla Corte si è costituito soltanto [OSCURATO:PERSONA] -
citato quale responsabile civile nel giudizio a quo - il cui patrono,
richiamando le sentenze n. 55 del 1971 e n. 99 del 1963 della Corte, ha
chiesto che le norme denunziate siano dichiarate illegittime in parte
qua.
:
1. - Con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 123 e 304 del codice di
procedura penale, nei limiti in cui non comminano la nullità assoluta
per l'omissione degli avvisi al difensore previsti negli artt. 304 ter
e quater e della comunicazione giudiziaria di cui al ridetto art. 304,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie
difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o
soggetti privati interessati (artt. 123, 304, 304 bis, ter e quater,
390 cod. proc. pen.) e - ovviamente quando siano noti: vedasi la
sentenza n. 206 del 1971 di questa Corte - anche prima che essi
assumano, nel processo, la qualifica di parti.
Diverso è solo il presidio predisposto per tali garanzie: ché la
loro violazione, mentre importa la nullità assoluta, insanabile e
rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorché riguarda l'imputato
(art. 185, primo comma, n. 3 e secondo comma, cod. proc. pen.); non ha
le medesime conseguenze, allorché riguarda le altre parti private o
gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, quando si tratti
degli atti previsti nell'art. 304 bis, dispongono degli strumenti
idonei a far eliminare la nullità relativa, nei tempi e nei modi
prescritti, facendola valere dinanzi al giudice di merito (nella specie
era stata espletata una perizia in sede istruttoria, prima della
chiamata in causa, per il dibattimento, del responsabile civile: artt.
107, 108 e 110 cod. proc. pen.). E ciò a prescindere dalla controversa
facoltà attribuita al giudice, che la nullità abbia rilevato, di non
attendere passivamente l'eventuale esercizio dell'ius exceptionis e di
provvedere a neutralizzarla, se è possibile, o, in alternativa, di
ordinare la rinnovazione o la rettificazione dell'atto (art. 187 cod.
proc. pen.).
Sicché è soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
D'altronde, è giurisprudenza costante di questa Corte che le
modalità di svolgimento del diritto di difesa sono regolate secondo le
speciali caratteristiche ed esigenze dei singoli giudizi, purché ne
vengano assicurati lo scopo e la funzione (sentenze n. 56 del 1957, n.
5 del 1965 e, da ultimo, n. 149 del 1975).
3. - La differenza di trattamento non è in contrasto con l'art. 3,
primo comma, Cost., perché la collocazione e la situazione processuale
delle parti private e dei soggetti privati interessati, da un lato, e
dell'imputato, dall'altro, non sono sullo stesso piano. L'imputato è
il protagonista del processo penale, mentre le altre parti e gli altri
soggetti privati hanno carattere e ruolo meramente secondario ed
eventuale nel rapporto processuale penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 123 e 304 del codice di procedura penale, sollevata dal
tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere