CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, in quanto l'imputato, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, aveva dichiarato falsamente di aver risieduto in Italia in modo continuativo nei due anni precedenti alla presentazione della domanda. In particolare, si contesta all'imputato di aver presentato una prima domanda in data 04/06/2019 e una seconda domanda il 29/01/2021, ove dichiarava di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nei due anni precedenti, sebbene dalle indagini sia emerso che egli aveva fatto rientro in Italia dall'estero ed era residente in Enna a far data dal 30/05/2019. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, posto che la legge di bilancio nel 2023 ha disposto, a decorrere dal gennaio 2024, l'abolizione del reddito di cittadinanza e l'abrogazione delle norme incriminatrici prevista dall'art 7 e della disciplina sanzionatoria. Evidenzia che l'articolo 7 comma 1, D.L. n.4/2019 replica la struttura del reato di indebita percezione di cui all'art. 316 ter cod. pen e che conseguentemente l'abrogazione della prima norma avrebbe dovuto comportare l'espansione dell'efficacia della seconda norma, in quanto norma generale. Evidenzia tuttavia che l'art. 316 ter cod. pen. prevede una soglia di rilevanza penale, stabilita in euro 3.999,96 e che, conseguentemente, la norma incriminatrice non viene in rilievo in ragione del mancato superamento della soglia di rilevanza penale in caso di indebita percezione di ratei del reddito di cittadinanza. Né è sostenibile la tesi affermata dalla giurisprudenza secondo cui sussiste continuità normativa tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art 7 D.L. n.4/2019 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art.8 D.L. n.48/2023, relativa al nuovo beneficio assistenziale denominato assegno di inclusione. Sussiste quindi un'ipotesi di aboliti° criminis totale. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare che il fatto, al momento della decisione, non costituiva reato, per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 7 D.L. n.4/2019, essendo ormai decorso il termine che differiva l'efficacia dell'effetto abrogativo. Richiama a supporto delle proprie argomentazioni, Sez.1, n. 53602 del 18/05/2017, Rv. 271639. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze sono manifestamente infondate. Si ribadisce la indifferenza rispetto alla presente fattispecie della circostanza che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, la legge n. 26 del 2019, con la quale è stato convertito il decreto - legge n. 4 dello stesso 1anno, sia stata espressamente abrogata posto che giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha affermato che sussiste continuità normativa con l'incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto analoghi benefici in sostituzione del reddito di cittadinanza. Infatti, come questa Corte ha avuto modo di precisare, con orientamento che qui viene ulteriormente ribadito, la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'i gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez.3, n.39155 del 24/09/2024 Cc. (dep. 25/10/2024 ) Rv. 286951; Sez. 3, n. 1076 del 2026; Sez.3, n.24419 del 2025; Sez.3, n. 33793 del 2025). Tanto è sufficiente per far ritenere il motivo di ricorso manifestamente infondato, essendo irrilevante ogni considerazione in ordine al diverso reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. 2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M