Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 13519/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10761-2024 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 917/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2023 R.G.N. 528/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] addizionale Aspi R.G.N.10761/2024 Cron.

Rep.

Ud.26/03/2025 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbimento del secondo motivo del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’opposizione svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di addebito emessi dall’Inps e relativi alla contribuzione addizionale ASpI e poi NASpI.

Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fosse dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8 l. n.423/91, le università non statali sono equiparate a quelle statali ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e queste ultime s ono escluse dal pagamento del contributo addizionale.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.

All’esito della camera di consiglio, il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.2, co.1,d. lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3e 3, co.3, d.l. n.87/18, conv. con modif. dalla l. n. 161/18 e dell’art.4, co.8, l. n.243/91, per avere la Corte d’appello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8 l. n.243/91.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.1, co.2, d. lgs. n. 165/01, per non avere l Corte d’appello accertato che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato cui si riferivano i due avvisi di addebito fosse soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato.

Il primo motivo è fondato.

L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché concernerebbe la tipologia, sia la misura (base o addizionale) dell’assicurazione.

Va subito detto che la norma risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non la successiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego.

Il contributo addizionale ASpI è stato introdotto riguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’art.2, co.28, l. n.92/12, che esclude dal contributo addizionale le sole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29.

Tra queste, alla lettera d), sono esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali;laddove nel caso di specie si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile comepubblica amministrazione.

Ebbene, è da ritenere che la l. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; tale istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991.

Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale.

Il secondo motivo resta assorbito.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito.

Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la assenza di precedenti specifici di questa Corte.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10761-2024 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 917/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2023 R.G.N. 528/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] addizionale Aspi R.G.N.10761/2024 Cron. Rep. Ud.26/03/2025 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbimento del secondo motivo del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva l’opposizione svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di addebito emessi dall’Inps e relativi alla contribuzione addizionale ASpI e poi NASpI. Riteneva la Corte che la contribuzione addizionale non fosse dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 4, co.8 l. n.423/91, le università non statali sono equiparate a quelle statali ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e queste ultime s ono escluse dal pagamento del contributo addizionale. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.2, co.1,d. lgs. n. 22/2015, degli artt. 1, co.3e 3, co.3, d.l. n.87/18, conv. con modif. dalla l. n. 161/18 e dell’art.4, co.8, l. n.243/91, per avere la Corte d’appello escluso l’obbligo contributivo addizionale in forza dell’art.4, co.8 l. n.243/91. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co.28, 29 e 30, l. n. 92/12, dell’art.1, co.2, d. lgs. n. 165/01, per non avere l Corte d’appello accertato che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato cui si riferivano i due avvisi di addebito fosse soggetto al regime del pubblico impiego contrattualizzato. Il primo motivo è fondato. L’art.4, co.8 l. n.243/91 dispone che: “Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.” La Corte d’appello ha ritenuto che la norma, nel riferirsi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, abbia riguardo anche al contributo addizionale per l’ASpI e la NASpI, poiché concernerebbe la tipologia, sia la misura (base o addizionale) dell’assicurazione. Va subito detto che la norma risale ad epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non la successiva [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego e poi la [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego. Il contributo addizionale ASpI è stato introdotto riguardo ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato, per i periodi contributivi successivi all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’art.2, co.28, l. n.92/12, che esclude dal contributo addizionale le sole categorie di lavoratori di cui al successivo comma 29. Tra queste, alla lettera d), sono esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, co.2 d.lgs. n.165/01, che include tra le pubbliche amministrazioni le università statali;laddove nel caso di specie si tratta di università non statale, ai sensi della l. n.243/91, e quindi di un’istituzione non qualificabile comepubblica amministrazione. Ebbene, è da ritenere che la l. n.243/91 sia norma generale, sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita ad un particolare istituto quale è quello della contribuzione addizionale ASpI; tale istituto è disciplinato espressamente dall’art.2, co.29, l. n.92/12 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto e tale quindi da prevalere sulla norma generale antecedente del 1991. Con l’art.3, co.2, d.l. n.87/18 conv. con modif. in l. n.96/18 la misura della contribuzione è stata elevata allo 0,5%, ma, ai sensi dell’art.1, co.3 del medesimo d.l. n.87/18, tale aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti, e quindi la pregressa aliquota addizionale. Il secondo motivo resta assorbito. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria opposizione agli avvisi di addebito. Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la assenza di precedenti specifici di questa Corte. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di r
Sentenza Cassazione n. 13519/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris