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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 1962

Cassazione n. 13169/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/01/1962 ad Asola avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha riconosciuto la sentenza penale n. 363 emessa dal Tribunale di Timisoara in data 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni cinque di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato e di tratta illegale di esseri umani.

2. Nell'interesse del Galli ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa citazione a giudizio dinanzi all'Autorità straniera e del rispetto del suo diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, con l'assistenza di un difensore.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 febbraio 2022 il difensore del Galli, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, sia per essere stato erroneamente evocato un parametro normativo non applicabile nel caso di specie (la cui disciplina, di contro, è rinvenibile negli artt. 9 ss. d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), sia per avere l'Autorità estera puntualmente precisato, nel certificato di cui all'art. 4 della menzionata decisione quadro, che l'odierno ricorrente, assente alla pronuncia della sentenza oggetto di riconoscimento, è stato rappresentato da un difensore d'ufficio ed ha avuto notizia del processo che lo riguardava, per essere stato personalmente informato della data e del luogo del procedimento concluso con la sentenza contumaciale nei suoi confronti emessa.

Attestazione, questa, che la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto sufficiente ai sensi del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. cit. e che, nella sua qualità di Autorità di esecuzione, non può sottoporre ad un controllo di merito, ovvero contestare nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in linea generale, le è precluso ex art. 696 -quinquies cod. proc.pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 3 marzo 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/01/1962 ad Asola avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha riconosciuto la sentenza penale n. 363 emessa dal Tribunale di Timisoara in data 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni cinque di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato e di tratta illegale di esseri umani. 2. Nell'interesse del Galli ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa citazione a giudizio dinanzi all'Autorità straniera e del rispetto del suo diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, con l'assistenza di un difensore. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 febbraio 2022 il difensore del Galli, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, sia per essere stato erroneamente evocato un parametro normativo non applicabile nel caso di specie (la cui disciplina, di contro, è rinvenibile negli artt. 9 ss. d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), sia per avere l'Autorità estera puntualmente precisato, nel certificato di cui all'art. 4 della menzionata decisione quadro, che l'odierno ricorrente, assente alla pronuncia della sentenza oggetto di riconoscimento, è stato rappresentato da un difensore d'ufficio ed ha avuto notizia del processo che lo riguardava, per essere stato personalmente informato della data e del luogo del procedimento concluso con la sentenza contumaciale nei suoi confronti emessa. Attestazione, questa, che la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto sufficiente ai sensi del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. cit. e che, nella sua qualità di Autorità di esecuzione, non può sottoporre ad un controllo di merito, ovvero contestare nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in linea generale, le è precluso ex art. 696 -quinquies cod. proc.pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 3 marzo 2022 Il
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