CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; lette le conclusioni della difesa per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 20/12/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FORLI' in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agii artt. 161, 171, 178 lett. c), 179, 185, 552 cod. proc. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce che con i motivi di appello era stata eccepita la nullità del giudizio in quanto all'imputato non sarebbe stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio. La notifica effettuata presso il domicilio che lo stesso aveva dichiarato, infatti, sarebbe avvenuta con consegna a persona indicata come "convivente". Circostanza questa che non corrisponderebbe alla verità in quanto, come anche attestato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato allegata al ricorso, risulterebbe che il ricorrente non aveva alcun rapporto di convivenza e che il suo nucleo familiare era monopersonale. A fronte di tale irregolarità, pertanto, la notifica sarebbe da ritenere omessa, vizio questo che determinerebbe la nullità dell'intero processo. 2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 1° ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, evidenziando le ragioni per le quali le considerazioni del Procuratore Generale non sono condivisibili, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la nullità del processo in quanto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio sarebbe stata effettuata presso un domicilio che non poteva essere considerato come eletto quanto piuttosto come dichiarato e, soprattutto, perché l'atto sarebbe stato consegnato a persona "convivente" quando il ricorrente non avrebbe mai avuto alcun rapporto di convivenza. Situazione questa, considerato che la notifica sarebbe stata effettuata al più a persona solo occasionalmente presente, che sarebbe equiparabile all'omessa notifica. Come risulterebbe dalla dichiarazione resa ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, il nucleo familiare del ricorrente sarebbe monopersonale. La doglianza è manifestamente infondata. Dall'analisi degli atti acquisiti dalla Corte territoriale che questa Corte ha il potere- dovere di esaminare per risolvere le questioni processuali dedotte (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001. Policastro, Rv. 220094) risulta quanto segue: -in data 26 giugno 2014, a seguito delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, il Vitalini è stato reperito a Forlì, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 57, interno 1; -l'abitazione è stata sottoposta a perquisizione locale; -nell'appartamento era presente la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], compiutamente identificata e ivi residente (cfr. verbale della perquisizione pag. 1); -il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla facoltà di chiamare un avvocato e ha dichiarato che si sarebbe fatto assistere dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualificandola come "mia compagna" (cfr. verbale di perquisizione pag. 1);-nello stesso verbale di perquisizione risulta l'elezione di domicilio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, interno 1, e la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia (cfr. verbale della perquisizione pag. 2): -la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio è stata effettuata con consegna a "persona convivente ... [OSCURATO:PERSONA] (cfr. relata di notifica in atti). 1.2. A fronte di tali atti quanto affermato nel ricorso, cioè che ," la consegna della notifica sarebbe avvenuta a persona al più solo occasionalmente presente e che il ricorrente non aveva mai avuto o comunque non aveva un rapporto di convivenza, appare destituito di fondamento. La notifica, infatti, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale sulla base degli atti indicati, è stata regolarmente effettuata mediante consegna alla "compagna" del ricorrente che risultava essere residente nella medesima abitazione presso la quale lo stesso aveva eletto o dichiarato domicilio, la differenza e per gli effetti del ricorso del tutto irrilevante. 2. La Corte rileva d'ufficio che la pena pecuniaria applicata è illegale. Il giudice di primo grado, riconosciuta la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., infatti, ha quantificato la pena base in mesi 4 ed euro 800,00 di multa. A fronte della riconosciuta ipotesi attenuata, invero, la pena pecuniaria avrebbe potuto essere determinata nel massimo in euro 516,00. Ragione questa per la quale la pena complessiva, considerato l'aumento di pena per la continuazione pari a mesi 2 ed euro 200,00, deve essere rideterminata in mesi 6 ed euro 716,00. 3. La rilevata illegalità della pena esclude la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, rideterminando la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro 716,00 di multa. Dichiara inammissibile il ri