CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per le parti civili costituite, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alla richiesta del Pubblico Ministero e ha chiesto la condanna dell'imputato alle rifusione delle spese di lite del grado; udito, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione dibattimentale di primo grado, ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati, uniti in continuazione, di concorso nell'omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] (contestato al capo A della rubrica), di detenzione, porto e cessione della pistola Beretta calibro 7.65 a tale scopo impiegata (capo G) e di porto e detenzione di altra pistola, calibro 22, originariamente destinata allo stesso scopo ma non utilizzata (capo H); e manteneva ferma, nei suoi confronti, la pena principale dell'ergastolo, riducendo l'isolamento diurno alla durata di sei mesi. 2. L'autore materiale dell'omicidio si identificava in [OSCURATO:PERSONA], reo confesso, separatamente giudicato con il rito abbreviato e, all'esito del giudizio di secondo grado, condannato alla pena perpetua. [OSCURATO:PERSONA] - secondo quanto ritenuto dai giudici di merito - era concorso nel reato, per avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA], scambiandola con altra arma più piccola e non efficiente, la pistola Beretta con cui questi, per ragioni di gelosia e dopo aver accuratamente architettato il piano di azione, aveva, in data 7 luglio 2017, ripetutamente sparato alla vittima cagionandone il decesso. Le condotte di consegna e scambio dell'arma non erano di per sé contestate e, per i giudici di merito, erano comunque avvalorate da plurimi elementi di prova, che altresì rivelavano come [OSCURATO:PERSONA] avesse da principio agito nella piena consapevolezza dell'intenzione omicida da [OSCURATO:PERSONA] nutrita, avendo l'imputato anche aiutato il correo ad occultare, dopo l'accaduto, la medesima pistola. 3. La Corte di secondo grado, pur avendo espunto dal compendio probatorio le inutilizzabili dichiarazioni autoaccusatorie, rese dall'imputato in fase di indagini, riscontrava detta consapevolezza dal tenore dei colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, avvenuti in carcere e intercettati, nei quali l'esecutore materiale, dopo aver superato iniziali reticenze, riferiva loro che [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito la pistola ben conscio dell'uso che l'altro ne avrebbe fatto. [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo contesto comunicativo, quale interpretato e valutato dalla Corte stessa, proclamava l'imputato estraneo alla sola condotta di occultamento di cadavere; non anche, come sostenuto dalla difesa, alla condotta prodromica di procacciamento della pistola. Si ricavava poi dalle conversazioni come [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del movente di gelosia, che guidava la risoluzione omicida. I citati familiari stigmatizzavano dunque lo scellerato comportamento dell'imputato, che avrebbe dovuto dissuadere l'amico dai suoi propositi omicidi, piuttosto che incoraggiarli. La sostituzione delle pistole sottintendeva l'esigenza che l'arma fosse funzionante, nonché dotata di adeguate munizioni, in quanto dovesse appunto servire non già a spaventare, o a minacciare, ma ad offendere. Rilevava, al riguardo, la Corte di appello che i temi dell'efficienza e micidialità dell'arma avevano formato oggetto di specifica interlocuzione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui termini quest'ultimo aveva poi riportato ai familiari. Da un parte stava, dunque, la richiesta di un'arma funzionante, in rapporto ad uso preventivato, previamente illustrato; dall'altra, la rappresentazione dell'impossibilità di reperire proiettili compatibili con l'arma di cui lo sparatore si era inizialmente dotato, nonché l'offerta di un armamentario maggiormente idoneo, proveniente da soggetto -l'imputato- che sapeva bene, o si era fatto ben spiegare, a quale impiego esso dovesse servire. Di ciò il fratello di [OSCURATO:PERSONA], colloquiando in carcere con quest'ultimo, si era detto, a un certo punto, apertamente convinto e le sue affermazioni non erano state smentite dall'esecutore materiale, che era rimasto emblematicamente in silenzio. [OSCURATO:PERSONA] aveva anche dichiarato ai familiari di aver retribuito l'imputato per l'avvenuto procacciamento della Beretta, e di non aver avuto a disposizione somme maggiori, con le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere direttamente ingaggiato per l'esecuzione del crimine. In chiusura di valutazione, la Corte distrettuale notava che frenetici contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano preceduto e seguito l'uccisione. Essi ponevano l'imputato in «chiara contiguità conoscitiva» rispetto alla relativa condotta. E, se [OSCURATO:PERSONA] avesse realmente ignorato ciò che si stava per compiere, di certo non si sarebbe prestato, a delitto avvenuto, ad estendere ulteriormente il suo coinvolgimento, ricevendo indietro la Beretta e sbarazzandosene. 4. La piena consapevolezza delle finalità omicide perseguite da [OSCURATO:PERSONA], e la chiara rappresentazione del ruolo decisivo che l'arma avrebbe giocato nell'attuazione di quelle finalità, consentivano di qualificare la condotta materiale di [OSCURATO:PERSONA] in termini di concorso, penalmente rilevante, nell'omicidio premeditato. L'aggravante era estensibile al concorrente, e sul punto non risultava in ogni caso svolto alcun motivo di appello.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 110, 575 e 577, primo comma, n. 3), cod. pen., e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il procacciamento della pistola sarebbe meramente suggestivo di una compartecipazione delittuosa, ma non univocamente indicativo di essa, difettando prova certa che l'arma dovesse servire a compiere un omicidio. Dalle conversazioni ambientali intercettate emergerebbe come l'imputato nulla sapesse delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe chiesto l'arma adducendo mere esigenze di difesa personale. I contatti telefonici tra i pretesi correi, così come il silenzio serbato dall'imputato nel processo, nulla proverebbero contro di lui. Una volta ritenuta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato, rese senza assistenza difensiva, la Corte distrettuale avrebbe compiuto una sorta di «arrampicata sugli specchi» pur di confermare la condanna all'ergastolo. Esisterebbero soggetti (tale Barbato, che coprì con i fuochi di artificio il rumore degli spari, e tale Sannino, titolare dell'autorimessa ove fu nascosto il cadavere), cooperanti nel reato, mai neppure indagati. Neppure l'aggravante della premeditazione si sarebbe potuta estendere al preteso correo. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e segg. cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe desunto la colpevolezza dell'imputato da affermazioni di familiari di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazioni ambientali, senza considerare che detti familiari nulla potevano sapere e che il diretto interessato, [OSCURATO:PERSONA] appunto, smentiva che [OSCURATO:PERSONA] sapesse dell'omicidio. Le intercettazioni sarebbero state ritenute genuine e attendibili solo nella parte sfavorevole all'imputato, e falsate nella parte a favore, ma di questo diverso approccio valutativo la sentenza stessa non offrirebbe alcuna argomentazione. Il procedimento di ricostruzione indiziaria degli accadimenti non potrebbe avere base meramente congetturale o di pura e semplice verosimiglianza. Nel processo gli indizi sarebbero stati valutati in modo atomistico e parcellizzato, essendosi il giudice di secondo grado appiattito sul primo verdetto. Non sarebbero state vagliate ipotesi ricostruttive alternative, pur astrattamente formulabili.5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Mancando la prova di responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio, si sarebbe dovuto assolvere l'imputato almeno con formula dubitativa. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 378 cod. pen. La condotta ascritta integrerebbe, semmai, il delitto di favoreggiamento personale, anzi ne rappresenterebbe un caso scolastico. In un primo tempo l'imputato aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] una pistola migliore per proteggersi, non per uccidere. Egli non poteva immaginare che sarebbe stata impiegata a tale scopo. Venuto a conoscenza dell'evento nefasto, l'imputato - in un momento dunque solo successivo - aveva aiutato l'assassino a disfarsi dei cellulari della vittima. Anche tale iato temporale deporrebbe per la configurabilità del solo favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - articolato in motivi tra loro strettamente connessi, e congiuntamente esaminabili - è inammissibile. 2. La sentenza impugnata, diffusa ed esauriente nelle sue argomentazioni, espone in modo logico e puntuale i precisi elementi probatori, che inducono ad affermare la compartecipazione dolosa dell'imputato al piano omicida ideato e realizzato da [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di consapevole agevolazione nella sua esecuzione, attuata mediante il procacciamento dell'arma a ciò necessaria, e in termini di conseguente complessivo rafforzamento della volontà delittuosa. In ordine al requisito della previa conoscenza, in capo all'odierno ricorrente, dell'intenzione omicida di [OSCURATO:PERSONA], essenziale per la configurazione del suo concorso nel reato, la sentenza ineccepibilmente argomenta, anzitutto richiamando i dati dimostrativi di ordine storico-rappresentativo, chiari ed inequivoci, rilevabili dalle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, animate dallo stesso esecutore materiale. Questi, nel colloquiare in carcere con i familiari, lasciò a poco a poco trapelare il pieno e informato coinvolgimento dell'imputato nell'apprestamento dei mezzi necessari per l'esecuzione del crimine. I familiari se ne adontarono e reagirono con parole sdegnate, di cui all'interlocutore non rimase che prendere atto. La Corte distrettuale ha giustamente sottolineato l'affidabilità di tali dichiarazioni, in ragione della loro spontaneità, legata al contesto, e stante l'assenza di animosità, o di sentimenti di rancore, emergenti dalle parole di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha così anche rimarcato la speciale rilevanza in chiave probatoria. Elementi convergenti a carico, di natura logica, si ricavano dalla critica rilettura del comportamento dell'imputato, operato dalla sentenza impugnata, e sono in essa inappuntabilmente evocati. [OSCURATO:PERSONA] si adoperò fattivamente perché il correo potesse disporre di un'arma da fuoco perfettamente efficiente e dotata di un adeguato munizionamento, la cui funzione non poteva essere dunque, in sede di anticipata rappresentazione, meramente intimidatoria o dissuasiva. Né l'imputato, dopo aver appreso del tragico epilogo, avrebbe proseguito la sua opera di complice affiancamento di [OSCURATO:PERSONA], adoperandosi per il nascondimento dell'arma (oltre che dei cellulari), se l'operato di costui, mosso oltretutto da movente da lui conosciuto, non fosse 'stato altresì previsto e idealmente condiviso. In presenza di siffatta compendiosa motivazione, che ha valorizzato in modo coerente gli elementi dimostrativi dell'azione concorsuale, le deduzioni del ricorrente, oggetto in particolare del primo motivo (sviluppato dal quarto) - finalizzate ad accreditare l'alternativa ricostruzione della cessione inconsapevole della pistola e dell'aiuto solo posteriore alla realizzazione dell'omicidio - si risolvono nel sollecitare a questa Corte una rivisitazione del fatto, e una diversa valutazione del significato della prova, che ad essa non competono, essendole in particolare precluso di sindacare il giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti da cui la prova discende, ovvero la scelta, in questo ambito, tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). 3. Il ricorrente contesta, in particolare nel secondo motivo, l'interpretazione delle intercettazioni, obliterando però il principio che anche una tale operazione costituisce una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere censurato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente. Non è infatti vero che la Corte distrettuale abbia arbitrariamente selezionato il materiale informativo captato, valorizzando nella parte compromettente la posizione dell'imputato e scartandolo nel resto. In realtà, la Corte suddetta ha offerto una lettura univoca delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] in quel contesto, plausibilmente ritenendo che la sua affermazione, intesa dalla difesa quale professione di estraneità del complice, si riferisse ad un diverso segmento della vicenda (l'occultamento del cadavere), trattandosi di affermazione immediatamente contigua all'avvenuto, inequivoco, riconoscimento del consapevole ruolo svolto dal complice medesimo rispetto alla pistola, e all'impiego che di essa sarebbe stato fatto. 4. Anche alla luce di ciò, la sentenza impugnata è palesemente ineccepibile nella parte in cui - eliminate le dichiarazioni autoconfessorie dell'imputato, giudicate inutilizzabili, ed effettuata la c.d. prova di resistenza, cui è sempre tenuto il giudice dell'impugnazione - è giunta alla conclusione, sintonica rispetto a risultanze processuali approfonditamente illustrate, e nient'affatto congetturale, della adeguatezza e concludenza degli elementi aliunde acquisiti, complessivamente riguardati, a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], «oltre ogni ragionevole dubbio» come vuole l'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per concorso- nel delitto di omicidio. Il criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», richiamato dal terzo motivo, non può infatti essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, come quella segnalata dalla difesa nei termini già ricordati, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, che abbia ragionatamente disatteso l'impostazione cara alla medesima difesa, giacché la Corte di cassazione - è bene ribadirlo - è chiamata ad un controllo sulla esistenza o meno di una motivazione effettiva della sentenza impugnata sui profili investiti dai motivi di ricorso, non potendo invece la sua valutazione sconfinare nel merito (da ultimo, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). L'inquadramento giuridico nella fattispecie del favoreggiamento personale, sollecitato nel quarto motivo, è da escludere in modo manifesto. Il reato di favoreggiamento personale in tanto può dirsi integrato, in quanto l'agente non sia stato coinvolto nel reato presupposto, né mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né attraverso il rafforzamento della determinazione a delinquere dell'autore dell'azione tipica (tra le molte, Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Capasso, Rv. 219892-01), che sono i caratteri della condotta di [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata - con valutazione da ritenere appropriata, in base alle considerazioni che precedono - esattamente riscontra. 5. Sterile appare infine, nei motivi in scrutinio, il riferimento a piste radicalmente alternative, rimaste inesplorate.Queste ultime, nei termini genericamente evocati, implicherebbero -al più- l'esistenza di complici ulteriori dell'azione criminosa, la cui incriminazione in alcun modo allevierebbe la posizione processuale dell'odierno ricorrente. 6. In ordine alla premeditazione, basti osservare che la contestazione, del resto puramente assertiva, è in radice preclusa dal fatto che al riguardo non furono articolati motivi di appello. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, discendente dalle argomentazioni sin qui svolte, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Il ricorrente deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili. Per le parti civili Christian e [OSCURATO:PERSONA], le spese debbono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno defensionale in loro favore profuso. Per le parti,civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione sarà effettuata a norma degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e il pagamento delle somme liquidate dovrà avvenire in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise