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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 17546/2026

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onso,-ricorrenti-controMaria [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2030/2021depositata il 16/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con sentenza in data 16.2.2022 la Corte d’Appello di Palermo dichiaravainammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo circondario econ la quale erano state rigettate le domande dagli stessi proposte neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni provocatinell’appartamento condotto in locazione.Gli appellanti locatori avevano ivi dedotto che il giudice di prime cure nonaveva adeguatamente valutato le prove relative allo stato dell’immobilealla data della consegna ed al momento del successivo rilascio ed i costinecessari al ripristino ai fini della condanna della conduttrice alrisarcimento dei danni cagionati.La convenuta appellata costituitasi aveva eccepito la tardività dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, rilevata la tardività della proposizionedell’appello, lo dichiarava inammissibile.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon un unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli articoli 429, 327 e 96 cod. proc.civ.».Assumono che la corte d’appello ha dichiarato inammissibilel’impugnazione, in quanto tardivamente proposta, rilevando ex officiocome dalla documentazione in possesso delle parti emergesse che ilNumero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Giudice di prime cure ha proceduto alla decisione della causa (avente adoggetto la materia locatizia) secondo il modulo previsto dalla prima partedell’art. 429 comma 1 c.p.c., all’udienza del giorno 28.12.2018, come sievince dal “verbale di udienza e contestuale sentenza ex art. 429 c.p.c.”agli atti del fascicolo del primo grado , sicché “dalla data del 28.12.2018decorreva il termine lungo per proporre l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.,che è scaduto il 28.6.2019, prima che in data 2.7.2019, il ricorso diSimoncini e Amandorla fosse depositato”.Sostengono che in tema di redazione della sentenza in formato digitale, lapubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd.

“lungo” diimpugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui ilsistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuirealla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momentoche il provvedimento diviene ostensibile alle parti costituite.Si premette che parte ricorrente non àncora la doglianza ad alcuno dei vizidi cui all’art. 360 c.p.c. e ciò renderebbe già inammissibile il ricorso attesoche questo, dovendo avere ad oggetto censure espressamente etassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deveessere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi;pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a unadelle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivoindividui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativagriglia normativa (Cass. n.17470/2018, Cass.

S.U. n. 32415/21).Anche a voler superare il profilo di inammissibilità e ritenere che lacensura sia riconducibile all’ipotesi di violazione di legge di cui all’art.360n.3 c.p.c., il motivo è infondato.Numero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Infatti è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàquello secondo il quale "In materia di controversie soggette al rito dellavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2,del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla

I. n. 133 del 2008 -applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza didiscussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delleragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schemadell'art. 281-sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione,ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale,unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice,alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., conesonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità dellacontroversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessantagiorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il terminedecorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da partedel cancelliere" (Cass. Sez.

L. n. 13617/2017, Cass. n. 14724/2018, Cass.n.19862/2018, Cass. n.3394/2021, Cass. n.25665/2025).Infatti “la soluzione interpretativa volta a parificare gli effetti dellapronuncia in udienza resa ai sensi degli arti. 429 comma 1 c.p.c. e 281sexies c.p.c. appare conforme, inoltre, alla scelta compiuta dal Legislatorenel senso di imprimere una ulteriore accelerazione alla definizione delgiudizio disciplinato dal rito del lavoro, anticipando gli effetti delladecisione finale con la eliminazione dei tempi tecnici connessi alla fase deldeposito in Cancelleria e della comunicazione della sentenza” (Cass.n.14724/2018 con ampia motivazione).Nella specie risulta documentato ed incontestato che entrambe le parti sisono presentate all’udienza di discussione ex art.429 c.p.c., che essehanno discusso la causa, che il giudice si è ritirato in camera di consiglio eNumero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026che al termine ha depositato digitalmente la sentenza alle ore 14.15chiudendo il verbale alle ore 15,28; il verbale è denominato ‘verbale diudienza e contestuale sentenza ex art.429 c.p.c.’Deve pertanto rilevarsi che la sentenza, pur non essendoneespressamente indicata la relativa ‘lettura’ nel corpo della decisione, èstata pronunciata in modo completo -quanto a dispositivo e motivazione-allorché l’udienza era ancora in corso atteso che solo in seguito è statochiuso il verbale; e di ciò è conferma l’annotazione nello ‘storico’ delfascicolo telematico ove in data 29.12.2018 si indica sia la ‘lettura deldispositivo’ sia il ‘deposito della minuta’.

Il fatto poi che i difensori delleparti non fossero eventualmente più presenti al momento della chiusuradel verbale non inficia la esistenza della sentenza che è stataintegralmente pronunciata in udienza e tale pronuncia, ed il relativodeposito telematico, corrispondono alla pubblicazione di cui all’art.133c.p.c.; d’altra parte avverso tale risultanza non è stata proposta querela difalso.Peraltro, in questa sede non si contesta che la sentenza non è statapronunciata nella sua interezza, ma solo che essa non è stata ‘letta’ inudienza e che il termine lungo non poteva decorrere dal deposito della c.d.minuta digitale, ma dalla pubblicazione da parte della cancelleria;premesso tuttavia, per quanto sopra, che una ‘lettura’ della sentenza puòritenersi intervenuta, il deposito telematico, che non è altro che lasottoscrizione da parte del giudice del verbale di udienza contenente lasentenza, corrisponde alla relativa pubblicazione.Peraltro, essendo stati presenti o comunque avendo avuto l’opportunità diessere presenti i difensori all’udienza ed alla discussione e dovendodunque avere contezza della lettura in udienza, deve ritenersi garantitaanche la conoscibilità della sentenza ai fini della decorrenza del terminelungo per l’impugnazione.

Infatti, la lettura del provvedimento in udienzaNumero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026deve ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle partipresenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. n. 16304/2007,Cass. n. 4401/2006, Cass. n. 22659/2010)D’altra parte, neppure può essere correttamente invocata in questa sedela giurisprudenza richiamata da parte ricorrente relativa alla redazione informato digitale della sentenza.Sul punto questa Corte ha indicato che, in caso di redazione dellasentenza in tale formato, “il procedimento decisionale è completato e siesterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo datale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'hapronunciato (così Cass. n. 17278 del 2016, sulla scorta di Cass.

S.U. n.13794 del 2012), ma una tale trasmissione non può integrare lapubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l'attestazione delcancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare lastessa.

Sempre questa Corte, nella pronuncia n. 24891 del 2018 (conf.2362/2019), ha per l'appunto chiarito che la data di pubblicazione di unasentenza redatta in modalità digitale, ai fini del decorso del termine lungodi impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione allacancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione delcancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza divieneostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo diimpugnazione.” (Cass. n.2829/2023, Cass. n.2362/2019).Tuttavia, tali richiami giurisprudenziali non si attagliano al caso di speciein cui, trattandosi di rito del lavoro, la lettura della sentenza completa inudienza, equivale alla sua pubblicazione (in forza della sopra citatagiurisprudenza).Neppure pertinente è poi il richiamo a Cass. n.3394/2021 relativa afattispecie in cui si era ritenuto che il deposito telematico avesseriguardato il solo dispositivo e non la sentenza nella sua interezza.Numero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il ricorso deve dunque essere rigettato.Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell’intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onso,-ricorrenti-controMaria [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2030/2021depositata il 16/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con sentenza in data 16.2.2022 la Corte d’Appello di Palermo dichiaravainammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo circondario econ la quale erano state rigettate le domande dagli stessi proposte neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni provocatinell’appartamento condotto in locazione.Gli appellanti locatori avevano ivi dedotto che il giudice di prime cure nonaveva adeguatamente valutato le prove relative allo stato dell’immobilealla data della consegna ed al momento del successivo rilascio ed i costinecessari al ripristino ai fini della condanna della conduttrice alrisarcimento dei danni cagionati.La convenuta appellata costituitasi aveva eccepito la tardività dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, rilevata la tardività della proposizionedell’appello, lo dichiarava inammissibile.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon un unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«Violazione e falsa applicazione degli articoli 429, 327 e 96 cod. proc.civ.».Assumono che la corte d’appello ha dichiarato inammissibilel’impugnazione, in quanto tardivamente proposta, rilevando ex officiocome dalla documentazione in possesso delle parti emergesse che ilNumero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Giudice di prime cure ha proceduto alla decisione della causa (avente adoggetto la materia locatizia) secondo il modulo previsto dalla prima partedell’art. 429 comma 1 c.p.c., all’udienza del giorno 28.12.2018, come sievince dal “verbale di udienza e contestuale sentenza ex art. 429 c.p.c.”agli atti del fascicolo del primo grado , sicché “dalla data del 28.12.2018decorreva il termine lungo per proporre l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.,che è scaduto il 28.6.2019, prima che in data 2.7.2019, il ricorso diSimoncini e Amandorla fosse depositato”.Sostengono che in tema di redazione della sentenza in formato digitale, lapubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” diimpugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui ilsistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuirealla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momentoche il provvedimento diviene ostensibile alle parti costituite.Si premette che parte ricorrente non àncora la doglianza ad alcuno dei vizidi cui all’art. 360 c.p.c. e ciò renderebbe già inammissibile il ricorso attesoche questo, dovendo avere ad oggetto censure espressamente etassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deveessere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi;pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a unadelle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivoindividui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativagriglia normativa (Cass. n.17470/2018, Cass. S.U. n. 32415/21).Anche a voler superare il profilo di inammissibilità e ritenere che lacensura sia riconducibile all’ipotesi di violazione di legge di cui all’art.360n.3 c.p.c., il motivo è infondato.Numero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Infatti è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàquello secondo il quale "In materia di controversie soggette al rito dellavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2,del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 2008 -applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza didiscussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delleragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schemadell'art. 281-sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione,ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale,unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice,alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., conesonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità dellacontroversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessantagiorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il terminedecorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da partedel cancelliere" (Cass. Sez. L. n. 13617/2017, Cass. n. 14724/2018, Cass.n.19862/2018, Cass. n.3394/2021, Cass. n.25665/2025).Infatti “la soluzione interpretativa volta a parificare gli effetti dellapronuncia in udienza resa ai sensi degli arti. 429 comma 1 c.p.c. e 281sexies c.p.c. appare conforme, inoltre, alla scelta compiuta dal Legislatorenel senso di imprimere una ulteriore accelerazione alla definizione delgiudizio disciplinato dal rito del lavoro, anticipando gli effetti delladecisione finale con la eliminazione dei tempi tecnici connessi alla fase deldeposito in Cancelleria e della comunicazione della sentenza” (Cass.n.14724/2018 con ampia motivazione).Nella specie risulta documentato ed incontestato che entrambe le parti sisono presentate all’udienza di discussione ex art.429 c.p.c., che essehanno discusso la causa, che il giudice si è ritirato in camera di consiglio eNumero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026che al termine ha depositato digitalmente la sentenza alle ore 14.15chiudendo il verbale alle ore 15,28; il verbale è denominato ‘verbale diudienza e contestuale sentenza ex art.429 c.p.c.’Deve pertanto rilevarsi che la sentenza, pur non essendoneespressamente indicata la relativa ‘lettura’ nel corpo della decisione, èstata pronunciata in modo completo -quanto a dispositivo e motivazione-allorché l’udienza era ancora in corso atteso che solo in seguito è statochiuso il verbale; e di ciò è conferma l’annotazione nello ‘storico’ delfascicolo telematico ove in data 29.12.2018 si indica sia la ‘lettura deldispositivo’ sia il ‘deposito della minuta’. Il fatto poi che i difensori delleparti non fossero eventualmente più presenti al momento della chiusuradel verbale non inficia la esistenza della sentenza che è stataintegralmente pronunciata in udienza e tale pronuncia, ed il relativodeposito telematico, corrispondono alla pubblicazione di cui all’art.133c.p.c.; d’altra parte avverso tale risultanza non è stata proposta querela difalso.Peraltro, in questa sede non si contesta che la sentenza non è statapronunciata nella sua interezza, ma solo che essa non è stata ‘letta’ inudienza e che il termine lungo non poteva decorrere dal deposito della c.d.minuta digitale, ma dalla pubblicazione da parte della cancelleria;premesso tuttavia, per quanto sopra, che una ‘lettura’ della sentenza puòritenersi intervenuta, il deposito telematico, che non è altro che lasottoscrizione da parte del giudice del verbale di udienza contenente lasentenza, corrisponde alla relativa pubblicazione.Peraltro, essendo stati presenti o comunque avendo avuto l’opportunità diessere presenti i difensori all’udienza ed alla discussione e dovendodunque avere contezza della lettura in udienza, deve ritenersi garantitaanche la conoscibilità della sentenza ai fini della decorrenza del terminelungo per l’impugnazione. Infatti, la lettura del provvedimento in udienzaNumero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026deve ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle partipresenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. n. 16304/2007,Cass. n. 4401/2006, Cass. n. 22659/2010)D’altra parte, neppure può essere correttamente invocata in questa sedela giurisprudenza richiamata da parte ricorrente relativa alla redazione informato digitale della sentenza.Sul punto questa Corte ha indicato che, in caso di redazione dellasentenza in tale formato, “il procedimento decisionale è completato e siesterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo datale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'hapronunciato (così Cass. n. 17278 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n.13794 del 2012), ma una tale trasmissione non può integrare lapubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l'attestazione delcancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare lastessa. Sempre questa Corte, nella pronuncia n. 24891 del 2018 (conf.2362/2019), ha per l'appunto chiarito che la data di pubblicazione di unasentenza redatta in modalità digitale, ai fini del decorso del termine lungodi impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione allacancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione delcancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza divieneostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo diimpugnazione.” (Cass. n.2829/2023, Cass. n.2362/2019).Tuttavia, tali richiami giurisprudenziali non si attagliano al caso di speciein cui, trattandosi di rito del lavoro, la lettura della sentenza completa inudienza, equivale alla sua pubblicazione (in forza della sopra citatagiurisprudenza).Neppure pertinente è poi il richiamo a Cass. n.3394/2021 relativa afattispecie in cui si era ritenuto che il deposito telematico avesseriguardato il solo dispositivo e non la sentenza nella sua interezza.Numero registro generale 22397/2022Numero sezionale 617/2026Numero di raccolta generale 17546/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il ricorso deve dunque essere rigettato.Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell’intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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