Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43153/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di pomo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] sr.!.".

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il BONCI deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 I.fall. e, in subordine, dell'art. 217 della medesima legge, nonché correlato vizio di motivazione.

Il ricorrente censura, in particolare, la statuizione della decisione impugnata per la quale, oltre a mancare la prova che la documentazione smaltita dal teste [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente quella contabile della fallita, considerato che il BONCI amministrava anche un'altra società, l'abbandono di tale documentazione nella cantina e l'autorizzazione al [OSCURATO:PERSONA] per smaltirla costituiscano una forma di distruzione mediata della documentazione contabile della società.

Secondo la prospettazione del ricorrente si tratta di argomentazione illogica e contradditoria rispetto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il materiale cartaceo che aveva rinvenuto era ormai marcito e inutilizzabile ed era stato autorizzato a smaltirlo perché illeggibile.

Né, deduce ancora l'imputato, sarebbe solo ipotetica l'affermazione che tali documenti appartenevano alla società fallita atteso che la relativa attività era di tipo edilizio e, quindi, si trattava effettivamente dei documenti sociali e non di fondi di magazzino.

Il BONCI lamenta, altresì, che manca la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico, della bancarotta fraudolenta documentale per distruzione.

Quanto alla documentazione relativa ai successivi anni 2012-2014, deduce che in realtà la società non aveva svolto alcuna attività, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, con assunti di carattere congetturale.

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 219 I.fall. e correlato vizio di motivazione per mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità contemplata dall'ultimo comma della predetta norma, asserendo l'illogicità della motivazione per la quale l'assenza della documentazione contabile avrebbe impedito una verifica circa la portata del danno arrecato, da doversi, ad ogni modo, considerare limitato in ragione della piccola dimensione dell'impresa e del ridotto movimento degli affari.

2.3. Il BONCI censura, infine, la sentenza impugnata per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stata argomentata, in contrasto con la funzione delle stesse, ripercorrendo la sola prospettazione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato con riguardo all'elemento soggettivo del dolo specifico.

Invero, è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01).

Nella fattispecie per cui è processo, sebbene non fosse stata contestata al BONCI alcuna condotta distrattiva dell'attivo patrimoniale, la sentenza di primo grado (§ 3.5.) ha ritenuto integrato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori ponendo in rilievo che tanto la distruzione della documentazione esistente quanto la mancata tenuta della contabilità nel periodo successivo erano volte ad impedire la ricostruzione dei trasferimenti di beni e dei movimenti finanziari avvenuti negli anni 2009-2014, poiché ciò avrebbe messo in luce il carattere preferenziale dei pagamenti effettuati, in presenza di crediti privilegiati ammessi al passivo, e la distruzione di beni e finanze aziendali.

La sentenza impugnata, a fronte della puntuale deduzione del ricorrente in sede di appello circa l'inadeguatezza della relativa motivazione in assenza di una contestata condotta distrattiva, si è limitata ad osservare che, poiché al momento della redazione dell'inventario beni della società non erano stati rinvenuti, la condotta dell'imputato era volta ad impedire la corretta ricostruzione della situazione economica della società.

Sennonché, così argomentando, ia Corte territoriale ha trascurato di considerare che al ricorrente non è stata elevata alcuna contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sicché sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi, in un caso come quello in esame, della presunzione per la quale l'irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, § 2.6.).

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, che rimangono assorbiti, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di pomo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] sr.!.". 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il BONCI deduce violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 I.fall. e, in subordine, dell'art. 217 della medesima legge, nonché correlato vizio di motivazione. Il ricorrente censura, in particolare, la statuizione della decisione impugnata per la quale, oltre a mancare la prova che la documentazione smaltita dal teste [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente quella contabile della fallita, considerato che il BONCI amministrava anche un'altra società, l'abbandono di tale documentazione nella cantina e l'autorizzazione al [OSCURATO:PERSONA] per smaltirla costituiscano una forma di distruzione mediata della documentazione contabile della società. Secondo la prospettazione del ricorrente si tratta di argomentazione illogica e contradditoria rispetto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il materiale cartaceo che aveva rinvenuto era ormai marcito e inutilizzabile ed era stato autorizzato a smaltirlo perché illeggibile. Né, deduce ancora l'imputato, sarebbe solo ipotetica l'affermazione che tali documenti appartenevano alla società fallita atteso che la relativa attività era di tipo edilizio e, quindi, si trattava effettivamente dei documenti sociali e non di fondi di magazzino. Il BONCI lamenta, altresì, che manca la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico, della bancarotta fraudolenta documentale per distruzione. Quanto alla documentazione relativa ai successivi anni 2012-2014, deduce che in realtà la società non aveva svolto alcuna attività, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, con assunti di carattere congetturale. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 219 I.fall. e correlato vizio di motivazione per mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità contemplata dall'ultimo comma della predetta norma, asserendo l'illogicità della motivazione per la quale l'assenza della documentazione contabile avrebbe impedito una verifica circa la portata del danno arrecato, da doversi, ad ogni modo, considerare limitato in ragione della piccola dimensione dell'impresa e del ridotto movimento degli affari. 2.3. Il BONCI censura, infine, la sentenza impugnata per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stata argomentata, in contrasto con la funzione delle stesse, ripercorrendo la sola prospettazione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato con riguardo all'elemento soggettivo del dolo specifico. Invero, è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01). Nella fattispecie per cui è processo, sebbene non fosse stata contestata al BONCI alcuna condotta distrattiva dell'attivo patrimoniale, la sentenza di primo grado (§ 3.5.) ha ritenuto integrato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori ponendo in rilievo che tanto la distruzione della documentazione esistente quanto la mancata tenuta della contabilità nel periodo successivo erano volte ad impedire la ricostruzione dei trasferimenti di beni e dei movimenti finanziari avvenuti negli anni 2009-2014, poiché ciò avrebbe messo in luce il carattere preferenziale dei pagamenti effettuati, in presenza di crediti privilegiati ammessi al passivo, e la distruzione di beni e finanze aziendali. La sentenza impugnata, a fronte della puntuale deduzione del ricorrente in sede di appello circa l'inadeguatezza della relativa motivazione in assenza di una contestata condotta distrattiva, si è limitata ad osservare che, poiché al momento della redazione dell'inventario beni della società non erano stati rinvenuti, la condotta dell'imputato era volta ad impedire la corretta ricostruzione della situazione economica della società. Sennonché, così argomentando, ia Corte territoriale ha trascurato di considerare che al ricorrente non è stata elevata alcuna contestazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sicché sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi, in un caso come quello in esame, della presunzione per la quale l'irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, § 2.6.). 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, che rimangono assorbiti, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 43153/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris