CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36493/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ 2=ga le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 20 novembre 2020 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione nei suoi confronti della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza dell'Il luglio 2018, definitiva il 5 novembre 2019; 2) ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416 bis cod. pen. e 74 T.U. stup., giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza divenuta definitiva il 4 dicembre 2017 Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni diciannove, mesi sei di reclusione, così quantificata: pena base di anni quattordici, mesi sei di reclusione per i reati sub 2, aumentata di anni cinque di reclusione per i reati sub 1. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. a decidere sull'istanza presentata da Papale non era il Tribunale di Napoli, bensì la Corte di appello di Napoli, in forza della sentenza di condanna emessa 1'11 luglio 2018, divenuta definitiva il 5 novembre 2019, con la quale il giudice di appello aveva riformato in senso sostanziale le determinazioni nei confronti del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, 3adid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda. Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultimo anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). L'indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nell'ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore. Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, Guarnieri, Rv. 246395) e finanche nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 33062 del 14/07/2011, Salvati, Rv. 250831).Nel caso in esame, tuttavia, il ricorso deve essere accolto per ragione diversa da quella prospettata atteso che diventa prevalente il principio in base al quale il giudice dell'esecuzione competente, nell'ipotesi di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio (Sez. 1, n. 5146 del 22/11/2017, dep. 2018, Laurendi, Rv. 272061). Alla stregua di questi principi il Collegio ritiene che sussista il difetto di competenza del giudice dell'esecuzione che ha emesso l'impugnata ordinanza. Nel caso di specie, infatti, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva al Tribunale di Napoli, bensì alla Corte di appello di Napoli. La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 9198/2020 del 5 novembre 2019, aveva annullato con rinvieNrsentenza della'Corte di appello di Napoli dell'Il luglio 2018. Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, che determina una nullità di carattere generale, assoluta e rilevabile d'ufficio e che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 25/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]