CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 48235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; Sentito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania, con riferimento alla posizione dell'appellante BARRAVECCHIA Salvatore, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Siracusa, pronunciata all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dal comma 6 della medesima norma, per aver in concorso con GIUFFRIDA Damiano e IORANELLO Giovanni ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo marjuana e hashish. 2. Avverso la sentenza BARRAVECCHIA Salvatore, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, articolando quattro motivi. In premessa, la difesa dell'imputato espone che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato in relazione a n. 4 singoli episodi di cessione di stupefacente, nella forma aggravata dalla partecipazione di tre persone all'attività illecita ex art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto unitariamente il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 546 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità dell'aggravante della partecipazione di tre persone all'attività di spaccio. Rileva che la motivazione si presenta viziata laddove non offre specifica contezza della attribuibilità alla responsabilità a ciascuno dei soggetti concorrenti dei singoli fatti-reato, che si ridurrebbero per il Barravecchia, alla luce delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, a soli quattro episodi di cessione di stupefacente accertati, con conseguente incertezza delle circostanze che ricorrono per ciascuna delle violazioni e nella determinazione della pena in continuazione, non determinata in modo autonomo per ciascun episodio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l'insufficienza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla esclusione della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che non vale ad escluderne la configurabilità la ripetitività delle cessioni ovvero di un rudimentale, pur non stabile, sodalizio criminale dedito alla cessione di sostanze stupefacenti, come ritenuto nella sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione agli artt. 81 cpv., 132, 133 cod. pen. e 533, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla determinazione dell'aumento globale della pena per la continuazione tra i singoli episodi di spaccio, senza attribuire un peso sanzionatorio a ciascuno dei reati satellite. 2.4. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e carenza della motivazione, in relazione agli artt. 81 cpv. e 64 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena, con un aumento unico per la continuazione e l'aggravante ritenuta, senza provvedere in via analitica a determinare prima l'aumento per l'aggravante e poi applicare la disciplina della continuazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La difesa del ricorrente censura la decisione impugnata ritenendo non configurabile l'aggravante della plurima partecipazione all'attività di spaccio prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Occorre osservare che nella sentenza censurata si è dato preliminarmente conto della genesi dell'indagine, originata dall'attività di osservazione, anche a mezzo ch telecamera installata in prossimità dello stabile ove è ubicata l'abitazione del correo GIOFFRIDA, protrattasi da settembre a dicembre 2019. Nel corso del servizio di monitoraggio veniva rilevata la frequente presenza del BARRAVECCHIA e di IORANIELLO, che venivano più volte notati accedere liberamente all'interno dello stabile ed uscirvi con una "pochette" nera, nella quale, all'esito di un intervento di controllo mirato, veniva rinvenuta una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, riferibile al provento dell'atto di cessione dello stupefacente. A risconto degli esiti dell'osservazione e controllo, la polizia giudiziaria, nel corso di tale attività, sentiva alcuni acquirenti dello stupefacente, che individuavano, tra gli altri, il BARRAVECCHIA come uno dei soggetti con i quali si erano interfacciati per l'acquisto delle dosi di stupefacente. Nel corso di uno dei controlli, infine, il BARRAVECCHIA veniva sorpreso in possesso di n. 10 dosi di hashish, poste in sequestro. 2.2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi (ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 37686 del 17/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283511-01) La citata ricostruzione operata nella sentenza impugnata appare priva di vizi logici. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto configurabile la contestata aggravante dell'art. 73, comma 6, cod. proc. pen. in ragione della rudimentale organizzazione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, caratterizzata da attività svolta senza soluzione di continuità, con la collaborazione fattiva e concorde dei coimputati, per tutto il lungo tempo di osservazione, sfruttando come base logistica lo stabile nel quale era sito l'abitazione del GIUFFRIDA per la custodia ed il confezionamento dello stupefacente, in tal modo relazionando il concorso delle plurime persone ad una attività di spaccio continuo, pienamente individuabile, con un alternarsi dei concorrenti nei singoli ruoli di custodia, cessione dello stupefacente e ricezione del denaro fornito in pagamento dagli acquirenti. A fronte del lungo tempo in cui si è protratta l'attività, nessun rilievo assume, dunque, il numero degli episodi di cessione in cui sia stato direttamente individuato il BARRAVECCHIA. Del resto, valgono in proposito i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218). Giova ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 3. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato e meritevole di rigetto. 3.1. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver escluso la sussistenza di elementi atti ad integrare l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. Il motivo di censura non si confronta in modo adeguato con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3.3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del motivo con cui il BARRAVECCHIA ha eccepito l'illegittimità della motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto di non riconoscere la più lieve ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità aiò principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. 3.4. Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori di una attività di spaccio continuativa e professionale, coinvolgente più soggetti, "ben organizzata" (attività di spaccio quotidiana, esistenza di una base logistica, collaborazione tra tre soggetti nel fare la spola tra il luogo in cui era custodito lo stupefacente e la piazza ove era effettuata la cessione, la stabilità dei rapporti con i terzi acquirenti, per via telefonica ovvero su strada, la notorietà acquisita nell'ambiente dei consumatori di droga leggera), cui la Corte di merito ha ricondotto i singoli episodi di cessione accertati, pur relativi a droghe, di diversa tipologia, del tipo leggero e di modesta entità. In modo palesemente adeguato, quindi, il giudice di merito ha del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. Con tali argomenti il motivo di ricorso omette di confrontarsi. 4. Fondati sono, di contro, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa del ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo retributivo, in quanto nella stessa non si provveduto a determinare l'aumento per l'aggravante prima di applicare la disciplina della continuazione e non si è provveduto ad indicare in modo analitico gli aumenti di pena operati per i singoli episodi di cessione di stupefacente accertati. 4.1. Deve rilevarsi che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare, quanto alla posizione del BARRAVECCHIA, la corretta applicazione dei criteri di dosimetria della pena del primo decidente, non ritenendo di apportare modifiche sul calcolo della pena, ritenuta adeguata e congrua alla gravità del fatto, al grado di coinvolgimento ed alla personalità dell'imputato. La decisione di primo grado, nel determinare la pena da irrogare all'imputato, ha operato un unico calcolo in aumento sulla pena base, "da due anni di reclusione ed euro 5.200,00 di multa fino a due anni, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per la continuazione interna e per l'aggravante concorsuale", senza dar ragione dell'aumento apportato sulla pena base per tale aggravante e degli aumenti, da apportare solo successivamente, per la disciplina del reato continuato. 4.2. Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, in applicazione dei criteri di legge, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, Ahlal e altri, Rv. 272211 - 01, Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625; Sez. 2, n. 49488 del 14/12/2014, PG e Youssef, Rv. 261055-01, in tema di applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen., da operarsi sulla pena già aumentata per effetto della recidiva stessa). 5. Per l'effetto, ferma restando la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato, che deve essere dichiarata irrevocabile, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, che afferiscono alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al computo della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cata