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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04686/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];27592/24 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivamente accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.12.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];27592/24 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto per ragioni; in fatto nel censurare la qualità di proprietario del bene in sequestro, positivamente accertata dalla sentenza senza incorrere in vizi logici e giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.202
Sentenza Cassazione n. 04686/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris