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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15525/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 22 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'accertata commissione di una violazione del codice della strada per avere condotto un'autovettura senza essere munito di patente e senza avere con sé il provvedimento applicativo dell'affidamento, nonché per avere cercato di ingannare i componenti della Pattuglia dei Carabinieri autori del controllo.

2. Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e per carenza di motivazione.

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza ha errato nell'avere assegnato rilievo ad una condotta integrante una violazione amministrativa che in realtà egli non aveva commesso, essendosi trovata alla guida la propria moglie al momento del controllo, circostanza che i Carabinieri non potevano escludere per non essere stati in condizioni di vedere chiaramente il conducente del veicolo a causa dell'oscuramento dei vetri e per non avere gli stessi mai intimato l'alt, né avuto una visione frontale o laterale del mezzo.

Del resto non era stata elevata l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, all'interno del veicolo non vi era spazio perché i due occupanti si scambiassero i posti, il ricorrente non aveva nascosto di essere affidato in prova e che nei suoi confronti altre due precedenti proposte di revoca della misura erano state respinte.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati e comunque reiterativi di censure già esaminate dai giudici di merito. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di dover revocare il provvedimento di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, rilevando che il condannato il 25 agosto 2021 era stato sorpreso dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un'autovettura pur privo della patente di guida e, invitato a fermarsi, egli aveva proseguito la marcia, si era allontanato di 500-600 mt., inseguito dai militari, quindi, quando il veicolo era stato fermato, costoro avevano trovato una donna al volante, che in precedenza aveva occupato il sedile del passeggero.

Ne ha dedotto che egli, consapevole della violazione commessa, aveva impedito di essere immediatamente controllato, si era allontanato per consentire alla passeggera di prendere il suo posto alla guida del mezzo ed aveva così tentato di ingannare gli autori del controllo, all'atto del quale era risultato sprovvisto del 'yr provvedimento di ammissione alla misura e non aveva reso edotti i militari del proprio stato di affidato.

In tal modo egli aveva contravvenuto all'obbligo precisato al punto 9 del verbale di sottoposizione all'affidamento in prova e aveva cercato di eludere le conseguenze della violazione commessa.

Tali rilievi costituiscono, per il Tribunale, indici di pericolosità sociale, di inaffidabilità circa l'osservanza del regime limitativo, proprio della misura in esecuzione, cui il condannato si è mostrato insofferente, e di inidoneità della misura stessa a prevenire ulteriori trasgressioni. 1.1 Siffatte valutazioni, frutto di apprezzamento discrezionale, sono state puntualmente giustificate dai giudici di merito con motivazione compiuta, razionale ed immune da vizi giuridici: il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondate le deduzioni difensive sull'impossibilità per i Carabinieri di avere una visione completa e libera degli occupanti del veicolo in quanto il preteso oscuramento dei vetri riguardava solo quelli laterali posteriori e quello posteriore, come dedotto dalle fotografie agli atti, mentre i vetri laterali anteriori ed anteriori erano liberi e chiari e quindi avevano consentito di percepire distintamente che il conducente era un uomo e non la donna rinvenuta dopo l'inseguimento.

Del resto non si vede per quale logica e plausibile ragione il ricorrente si fosse dato alla fuga e si fosse poi fermato in un secondo momento, condotta funzionale a non farsi scoprire alla guida del veicolo che non poteva condurre. 1.2 Non trova dunque rispondenza nel percorso argomentativo del provvedimento in esame la doglianza circa l'omessa o apparente motivazione sugli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa. 1.3 Inoltre, l'ordìnanza impugnata viene sottoposta a critica con argomenti che invocano la necessaria considerazione degli aspetti fattuali della vicenda sulla base di una diversa considerazione dei dati probatori, operazione preclusa al giudice di legittimità

2. Sul punto, va brevemente osservato che la revoca del beneficio è correlata - ai sensi degli artt. 47-ter e 51 -ter ord. pen. - alla realizzazione di comportamenti contrari alla «legge» o alle «prescrizioni» e che risultino «incompatibili» con la prosecuzione della misura.

Tali condotte - ricostruite in modo esauriente nel provvedimento qui impugnato - sono liberamente valutabili dal Tribunale di sorveglianza senza alcuna necessità di attendere l'instaurazione - né tantomeno la definizione - di un procedimento penale di riferimento (sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, rv. 256066; sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, Verderale, rv. 203654), non essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, il che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende che va determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 22 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'accertata commissione di una violazione del codice della strada per avere condotto un'autovettura senza essere munito di patente e senza avere con sé il provvedimento applicativo dell'affidamento, nonché per avere cercato di ingannare i componenti della Pattuglia dei Carabinieri autori del controllo. 2. Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e per carenza di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza ha errato nell'avere assegnato rilievo ad una condotta integrante una violazione amministrativa che in realtà egli non aveva commesso, essendosi trovata alla guida la propria moglie al momento del controllo, circostanza che i Carabinieri non potevano escludere per non essere stati in condizioni di vedere chiaramente il conducente del veicolo a causa dell'oscuramento dei vetri e per non avere gli stessi mai intimato l'alt, né avuto una visione frontale o laterale del mezzo. Del resto non era stata elevata l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, all'interno del veicolo non vi era spazio perché i due occupanti si scambiassero i posti, il ricorrente non aveva nascosto di essere affidato in prova e che nei suoi confronti altre due precedenti proposte di revoca della misura erano state respinte. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati e comunque reiterativi di censure già esaminate dai giudici di merito. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di dover revocare il provvedimento di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, rilevando che il condannato il 25 agosto 2021 era stato sorpreso dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un'autovettura pur privo della patente di guida e, invitato a fermarsi, egli aveva proseguito la marcia, si era allontanato di 500-600 mt., inseguito dai militari, quindi, quando il veicolo era stato fermato, costoro avevano trovato una donna al volante, che in precedenza aveva occupato il sedile del passeggero. Ne ha dedotto che egli, consapevole della violazione commessa, aveva impedito di essere immediatamente controllato, si era allontanato per consentire alla passeggera di prendere il suo posto alla guida del mezzo ed aveva così tentato di ingannare gli autori del controllo, all'atto del quale era risultato sprovvisto del 'yr provvedimento di ammissione alla misura e non aveva reso edotti i militari del proprio stato di affidato. In tal modo egli aveva contravvenuto all'obbligo precisato al punto 9 del verbale di sottoposizione all'affidamento in prova e aveva cercato di eludere le conseguenze della violazione commessa. Tali rilievi costituiscono, per il Tribunale, indici di pericolosità sociale, di inaffidabilità circa l'osservanza del regime limitativo, proprio della misura in esecuzione, cui il condannato si è mostrato insofferente, e di inidoneità della misura stessa a prevenire ulteriori trasgressioni. 1.1 Siffatte valutazioni, frutto di apprezzamento discrezionale, sono state puntualmente giustificate dai giudici di merito con motivazione compiuta, razionale ed immune da vizi giuridici: il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondate le deduzioni difensive sull'impossibilità per i Carabinieri di avere una visione completa e libera degli occupanti del veicolo in quanto il preteso oscuramento dei vetri riguardava solo quelli laterali posteriori e quello posteriore, come dedotto dalle fotografie agli atti, mentre i vetri laterali anteriori ed anteriori erano liberi e chiari e quindi avevano consentito di percepire distintamente che il conducente era un uomo e non la donna rinvenuta dopo l'inseguimento. Del resto non si vede per quale logica e plausibile ragione il ricorrente si fosse dato alla fuga e si fosse poi fermato in un secondo momento, condotta funzionale a non farsi scoprire alla guida del veicolo che non poteva condurre. 1.2 Non trova dunque rispondenza nel percorso argomentativo del provvedimento in esame la doglianza circa l'omessa o apparente motivazione sugli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa. 1.3 Inoltre, l'ordìnanza impugnata viene sottoposta a critica con argomenti che invocano la necessaria considerazione degli aspetti fattuali della vicenda sulla base di una diversa considerazione dei dati probatori, operazione preclusa al giudice di legittimità 2. Sul punto, va brevemente osservato che la revoca del beneficio è correlata - ai sensi degli artt. 47-ter e 51 -ter ord. pen. - alla realizzazione di comportamenti contrari alla «legge» o alle «prescrizioni» e che risultino «incompatibili» con la prosecuzione della misura. Tali condotte - ricostruite in modo esauriente nel provvedimento qui impugnato - sono liberamente valutabili dal Tribunale di sorveglianza senza alcuna necessità di attendere l'instaurazione - né tantomeno la definizione - di un procedimento penale di riferimento (sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, rv. 256066; sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, Verderale, rv. 203654), non essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, il che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende che va determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa dell
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