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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 21709/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23757/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 23757/2023 Numero sezionale 2885/2025 Numero di raccolta generale 21709/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 558/2023 depositata il 05/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia impugnava la sentenza in epigrafe ed i lavoratori resistevano con controricorso.

Veniva quindi notificata alle parti proposta di definizione anticipata della controversia con il rigetto dello stesso.

Trenitalia dapprima faceva opposizione instando per la decisione; successivamente rinunciava agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità.

I lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Deve dichiararsi estinto il giudizio all’esito della rinuncia agli atti del ricorrente.

Sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni prese da questa Corte in controversie analoghe, che hanno visto la soccombenza della rinunciante; le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 per compensi professionali ed euro 200 per Numero registro generale 23757/2023 Numero sezionale 2885/2025 Numero di raccolta generale 21709/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23757/2023 Numero sezionale 2885/2025 Numero di raccolta generale 21709/2025 Data pubblicazione 28/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23757/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende Numero registro generale 23757/2023 Numero sezionale 2885/2025 Numero di raccolta generale 21709/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 558/2023 depositata il 05/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia impugnava la sentenza in epigrafe ed i lavoratori resistevano con controricorso. Veniva quindi notificata alle parti proposta di definizione anticipata della controversia con il rigetto dello stesso. Trenitalia dapprima faceva opposizione instando per la decisione; successivamente rinunciava agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità. I lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Deve dichiararsi estinto il giudizio all’esito della rinuncia agli atti del ricorrente. Sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni prese da questa Corte in controversie analoghe, che hanno visto la soccombenza della rinunciante; le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 per compensi professionali ed euro 200 per Numero registro generale 23757/2023 Numero sezionale 2885/2025 Numero di raccolta generale 21709/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23757/2023 Numero sezionale 2885/2025 Numero di raccolta generale 21709/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Sentenza Cassazione n. 21709/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris