CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20907/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 2285/2025 emesso dal Tribunale di Roma il18/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 214/2026Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 20907/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/06/2026Il Consigliere delegatoIleana Fedele