CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 10372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27352-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27352/2018 Cron. Rep. Ud. 26/01/2023 CC Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1118/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 3352/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, architetto libero professionista iscritto a INARCASSA e contemporaneamente dipendente dell’ISVEUR, per l'accertamento dell’illegittima iscrizione d’ufficio alla gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall'INPS a titolo di contributi per l‘anno 2005. Per la Corte di merito gli ingegneri iscritti all’Albo ma non all’INARCASSA, in quanto iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, sono tenuti all'iscrizione anche alla gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero professionale a garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avrebbero goduto, essendoirrilevante l’avvenuto pagamento del c ontributo integrativo all’INARCASSA. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso l'INPS. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso sideduce omessa pronuncia da parte del giudice di appello; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e dell'art. 434 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi su una specifica eccezione avanzata con la memoria di costituzione in appello dall'odierno ricorrente, nonchè di accertare l'intervenuto passaggio in giudicato della parte della sentenza del giudice di prime cure che aveva accertato nel merito l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Inpsnei confronti dell'architetto. Il motivo, con il quale si predica un giudicato interno, è infondato in quanto, avendo il giudice di prime cure accolto la domanda con esclusivo riferimento alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione, l'INPS ha validamente censurato l’unica statuizione, contestando la ritenuta prescrizione del diritto di credito azionato sul presupposto che "la contribuzione integrativa dell'INARCASSA non sarebbe sostitutiva dell'obbligazione previdenziale istituita presso l'INPS con conseguente legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata dell'Inps". Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011),violazione dell'art. 38 Cost., violazione della L. n. 6 del 1981, artt. 9 e 10, violazione degli artt. 22 e 23 [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile anche nel combinato disposto con il D.Lgs. n. 509 del 1994, D.M. n. 281 del 1996, violazione del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8, comma 3, (come sostituito dalla L. n. 133 del 2011, art. 1), violazione art. 12 preleggi. Il motivo è inammissibile atteso che la sentenza impugnata è conforme nel merito al consolidato orientamento espresso sul punto da questa Corte mentre non può esistere illegittimità alcuna se una sentenza si limiti a recepire la univoca giurisprudenza di legittimità. Ed invero in materia si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscrittiagli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai tini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, Cass. n. 32166 del 2018). Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, violazione della L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011, violazione dell'art. 2697 c.c., violazione dell'art. 115,112,132, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perchè la Corte non ha accertato che l'odierno ricorrente nell'anno oggetto del giudizio non svolgeva attività di lavoro autonomo in via abituale e che pertanto egli non era in possesso di uno dei requisiti indefettibili previsti dalla legge per la sussistenza dell'obbligo di contribuzione alla gestione separata. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità perchè non risulta documentato in ricorso neppure per stralci che il ricorrente avesse sollevato la medesima questione negli atti relativi ai precedenti gradi di giudizio. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione erronea interpretazione della L. n. 335 1995, art. 3, comma 9, violazione dell'art. 2935 c.c., contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c.), per averela Corte di meritoinfondatamente respinto l'eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato avendo la Corte accertato che il credito per contributi dell'INPS fosse da versare entro il 20.6.2006, in quanto relativo a redditi da lavoro autonomo prodotti nel 2005, e per i quali la prescrizione sarebbe maturata il 20.6.2011. In ogni caso, essendo l'interruzione della prescrizione intervenuta in data 13.6.2011 essa si rivelava idonea allo scopo e, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha indentificato il “dies a quo” della prescrizione con la scadenza del termine previsto per il pagamento dei medesimi contributi (Cass. del 29/05/2017,19640/2018). Con il quinto motivo si deduce omessa pronuncia da parte del giudice di appello, violazione dell'art. 11 2 c.p.c., violazione ed erronea interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, violazione dell'art. 2697 c.c., insufficienza della motivazione (violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), per avere lo stesso giudice omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata in ordine all'illegittimità delle sanzioni applicate dall'Inps riproposta con la memoria di costituzione in appello. Il motivo è inammissibile dal momento che nella stessa censura si assume promiscuamente un'omessa pronuncia, una erronea interpretazione della normativa sostanziale applicata ed una insufficiente motivazione sulla stessa applicazione della normativa. D'altra parte neppure risulta comprovato, in conformità al principio di specificità del ricorso per cassazione, che il ricorrente avesse sollevatole medesime censure negli atti relativi al giudizio di primo e di secondo grado. Con il sesto motivo di ricorso si deduce l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello, violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003; violazione dell'art. 2697 c.c., violazione dell'art. 115 c.p.c., tutti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendoil medesimo giudice omesso di pronunciarsi su una specifica eccezione riguardante l'art. 44 cit., in base al quale l'odierno ricorrente in via subordinata avrebbe avuto comunque diritto alla riduzione dell'imponibile contributivo di Euro 5000 e quindi alla riduzione del proprio onere contributivo. E' assorbente il rigetto del mezzo di censura in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo -per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale (Cass. n.4419 del 2021 alla cui più ampia motivazione si rinvia). Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2033 cod.civ. e dell'art. 3, co. 9 l. n.335 del 1995 per non avere la Corte di merito pronunciato sulla domanda di rimborso. Il motivo non coglie nel segnoe non incrina la statuizione, giacché il rigetto della domanda di rimborso è derivato automaticamente dalla dichiarata esistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata. In conclusione, il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro per 1-800,00 compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versame