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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:501
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0146(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021 – Csordas e a. / Commissione (Causa T‑146/20) «Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Regolarità delle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione – Presentazione di una lista congiunta da parte di sei organizzazioni sindacali e professionali – Obbligo di controllo dell’istituzione – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorsi dei funzionari – Comitato del personale – Elezioni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 41-47)

2. Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Regolarità – Obbligo delle istituzioni di garantire la regolarità delle operazioni elettorali – Portata (Statuto dei funzionari, artt. 9, § 2, 90 e 91) (v. punti 56, 57, 61-67)

3. Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Comitato del personale della Commissione a Lussemburgo – Presentazione di una lista congiunta da parte di diverse organizzazioni sindacali e professionali – Assenza di indicazione del nome dell’organizzazione di appartenenza di ciascun candidato presentato – Violazione del principio della libera determinazione dell’elettore durante il voto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 9, §§ 2 e 3, art. 24 ter e allegato II, art. 1, comma 4) (v. punti 76, 77, 84-88)

4. Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Comitato del personale della Commissione a Lussemburgo – Presentazione di una lista congiunta da parte di diverse organizzazioni sindacali e professionali – Obbligo di mantenere la proporzionalità del numero dei candidati iscritti a dette organizzazioni al tasso di ripartizione della rappresentatività tra di esse convenuto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 24 ter) (v. punti 107-109) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento, o alla constatazione dell’illegittimità, dell’omissione da parte della Commissione di prevenire o di censurare diversi atti o omissioni connessi alle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione del novembre 2019, in secondo luogo, all’annullamento della nota del 28 novembre 2019 della Commissione relativa al calcolo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative al suo interno e, in terzo luogo, all’annullamento di qualsiasi decisione riguardante l’assegnazione di risorse supplementari alle organizzazioni sindacali o professionali firmatarie dell’accordo di rappresentatività del 14 ottobre 2019 rispetto a quelle di cui disponevano in base alla rappresentatività che era stata loro riconosciuta a seguito delle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale del 2016.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) I ricorrenti sono condannati alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0146(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021 – Csordas e a. / Commissione (Causa T‑146/20) «Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Regolarità delle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione – Presentazione di una lista congiunta da parte di sei organizzazioni sindacali e professionali – Obbligo di controllo dell’istituzione – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorsi dei funzionari – Comitato del personale – Elezioni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 41-47) 2. Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Regolarità – Obbligo delle istituzioni di garantire la regolarità delle operazioni elettorali – Portata (Statuto dei funzionari, artt. 9, § 2, 90 e 91) (v. punti 56, 57, 61-67) 3. Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Comitato del personale della Commissione a Lussemburgo – Presentazione di una lista congiunta da parte di diverse organizzazioni sindacali e professionali – Assenza di indicazione del nome dell’organizzazione di appartenenza di ciascun candidato presentato – Violazione del principio della libera determinazione dell’elettore durante il voto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 9, §§ 2 e 3, art. 24 ter e allegato II, art. 1, comma 4) (v. punti 76, 77, 84-88) 4. Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Comitato del personale della Commissione a Lussemburgo – Presentazione di una lista congiunta da parte di diverse organizzazioni sindacali e professionali – Obbligo di mantenere la proporzionalità del numero dei candidati iscritti a dette organizzazioni al tasso di ripartizione della rappresentatività tra di esse convenuto – Insussistenza (Statuto dei funzionari, art. 24 ter) (v. punti 107-109) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento, o alla constatazione dell’illegittimità, dell’omissione da parte della Commissione di prevenire o di censurare diversi atti o omissioni connessi alle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione del novembre 2019, in secondo luogo, all’annullamento della nota del 28 novembre 2019 della Commissione relativa al calcolo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative al suo interno e, in terzo luogo, all’annullamento di qualsiasi decisione riguardante l’assegnazione di risorse supplementari alle organizzazioni sindacali o professionali firmatarie dell’accordo di rappresentatività del 14 ottobre 2019 rispetto a quelle di cui disponevano in base alla rappresentatività che era stata loro riconosciuta a seguito delle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale del 2016. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) I ricorrenti sono condannati alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.
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