CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di condanna alla pena detentiva di anni dieci e mesi otto di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 2), 110, 629, primo e secondo comma, in relazione al 628, terzo comma, n.3, cod. pen. (capi 5 e 6). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i tre capi d'imputazione sopra indicati e, segnatamente, per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 2, ascritto all'imputato per aver, tra l'altro, partecipato a numerose riunioni con esponenti di rilievo -tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, per avere trattato, anche per conto di [OSCURATO:PERSONA], l'autorizzazione ad aprire una grande sala di slot machines e per avere rappresentato gli interessi della famiglia mafiosa di Cruillas e del suo capo, [OSCURATO:PERSONA], in occasione della determinazione delle somme da richiedere a titolo di estorsione in danno di titolari di attività commerciali operanti nel territorio della predetta famiglia) e per le estorsioni di cui ai capi 5 e 6, rispettivamente in danno dei fratelli Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]:era. Ripercorrendo acriticamente la motivazione resa dal giudice di primo grado, la Corte d'appello avrebbe omesso di replicare alle eccezioni difensive circa la mancata dimostrazione dell'effettiva partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato per tutti e tre i capi d'imputazione sulla base di poche intercettazioni, senza tuttavia sondare la precisione, concordanza e gravità degli indizi e senza considerare il fatto che vari collaboratori non individuano il ricorrente come intraneo al sodalizio mafioso. Per quel che concerne la conversazione relativa (secondo l'ipotesi accusatoria) alla presunta intermediazione dell'imputato (tra Nicoletti e Inzerillo) per l'apertura di una grande sala di slot machines, la difesa rimarca l'assenza, nella conversazione captata, di qualsivoglia riferimento a [OSCURATO:PERSONA], o alla necessità di "autorizzazioni" mafiose per la conclusione dell'affare. Anche dalla intercettazione del 18 agosto 2017, la Certe ha desunto erroneamente prova dell'esistenza di dinamiche associative, ovvero di un ruolo attivo del ricorrente nell'ambito della famiglia di Cruillas, in base al solo riferimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], alla propria reazione negativa a una battuta sulla spalla da parte di un parente degli Inzirillo; da ciò, la Corte avrebbe illogicamente desunto che l'imputato rappresentasse al capo mafia l'attacco così subito al proprio prestigio personale. In tal modo, la Corte d'appello avrebbe finito per porre l'onere della prova in capo all'imputato, con violazione dei principi del giusto processo, violando altresì il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.1.1 Con riguardo al reato di cui al capo 5 (concorso in estorsione ai danni degli Ottini), e al capo 6 (concorso in estorsione ai danni del Privitera) dell'imputazione, la difesa contesta la violazione del diritto di difesa dell'imputato, per avere la Corte d'appello valorizzato negativamente il silenzio serbato dall'imputato nel processo. 2.2 Col secondo motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ravvisato un collegamento tra le condotte estorsive contestate e una condanna, risalente al 2010, per un reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La distanza temporale tra le due condotte non consente, a parere della difesa, di riscontrare quella continuità indicativa di maggiore pericolosità sociale dell'imputato né la presunta, maggiore vicinanza al sodalizio mafioso. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché memorie nell'interesse delle parti civili Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I.- Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per la conferma della decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo, articolato motivo, è manifestamente infondato e privo di specificità. Con riferimento al tema dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., va ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Nel caso di specie, con motivazione che non presenta profili di illogicità, il dinamismo associativo del [OSCURATO:PERSONA] emerge non semplicemente dalla partecipazione ai reati fine di cui ai capi 5) e 6) dei quali si dirà subito, ma dalle modalità della partecipazione quali emergono dalla ricostruzione, operata dalla sentenza impugnata, del contenuto delle comunicazioni intercettate e dall'inserimento dei due delitti nelle relazioni criminali delle articolazioni territoriali del sodalizio. Al riguardo, deve essere ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Ora, il contesto soggettivo nel quale le comunicazioni sono avvenute, al pari delle restanti risultanze estranee ai delitti fine, ma comunque espressive dell'inserimento del ricorrente nella struttura soggettiva dell'associazione, sono oggetto di contestazioni di assoluta genericità, che reiterano prospettazioni già esaminate dai giudici di merito, tra l'altro tornando a far riferimento al silenzio di alcuni collaboratori quanto all'intraneità del [OSCURATO:PERSONA]. E, tuttavia, quanto a quest'ultimo profilo, si osserva che resta privo di specifica obiezione il rilievo della sentenza impugnata quanto alla non decisività della critica difensiva, non accompagnata, già in appello, dall'indicazione dei brani delle deposizioni dei collaboratori che avrebbero avuto efficacia scardinante della univocità dei dati ricavati dalle intercettazioni: ciò soprattutto alla luce del fatto: a) che non è emerso che i collaboranti menzionati, nessuno dei quali addentro alle famiglie di Passo di Rigano e di Cruillas, siano stati chiamati a fare un censimento dei sodali dell'una o dell'altra; b) che il ricorrente non ricopriva un ruolo apicale, talché la mancata conoscenza da parte dei collaboratori non rappresentava un dato significativo. In questa prospettiva, va aggiunto che, con riguardo alle vicende estorsive, la Corte territoriale non ha affatto operato un'inversione dell'onere della prova, ma soltanto sottolineato razionalmente che, a fronte della univocità delle conclusioni ritraibili dalle conversazioni, l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione idonea a giustificare una logica ricostruzione alternativa. A questo riguardo, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). 2. Aspecifica è anche la censura che investe la ritenuta sussistenza della recidiva, dal momento che le critiche sono del tutto inidonee - in quanto concentrate sul mero dato temporale - a scardinare la logicità delle conclusioni fondate sulla natura della precedente condanna per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991 e sull'omogeneità, qualità e grado di offensività dei nuovi delitti che rivelano un accrescimento dello spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si osserva che, all'epoca, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva collegamenti con la consorteria criminale: ma è nel successivo inserimento nel sodalizio e nel settore delle estorsioni che risiede la dimostrazione dell'accresciuta capacità criminale del ricorrente. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili sopra indicate nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle pari:i civili che liquida in euro 3.600,00