CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità (uso di gruppo) ed al trattamento sanzionatorio anche riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come non ricorresse l'ipotesi dell'acquisto finalizzato al consumo di gruppo ma di illecita detenzione e vendita, previo acquisto su commissione, di parte di quanto detenuto ed ordinatogli (pagando) dal conoscente consumatore che già in precedenza si era rifornito dal Cacitas; che, invero, la pena risultava adeguata tenuto conto della sua determinazione in misura prossima al minimo che si giustificava per il numero di dosi (dodici), qualità (cocaina con purezza superiore al 40 per cento) e personalità dell'imputato, al contempo confutando la rilevanza di elementi addotti a sostegno delle richieste circostanze attenuanti generiche per le quali non sono stati ritenuti esistenti elementi di segno positivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i