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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09963/2022

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ECUPERO C.U. ex art. 13 co.

ORDINANZA I guasti.

DPR 115/02 sul ricorso n. 2443 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. G. Belli, n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cunfida, n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1239 - 8.6/21.7.2016 della Corte d'Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], `° [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. adiva il Tribunale di Alessandria.

Esponeva che la società poi fallita aveva eseguito su incarico e per conto della "Calme" s.p.a. lavori presso un cantiere in [OSCURATO:PERSONA]; che era rimasto insoluto il saldo, pari ad euro 14.276,34, del corrispettivo e di cui alla fattura n. 78/2006.

Chiedeva ingiungersi alla "Calme" il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi di mora ex dec.

Igs. n. 231/2002 e spese.

2. Con decreto n. 1096/2009 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.

3. La "Calme" s.p.a. proponeva opposizione.

Eccepiva l'insussistenza dell'avversa pretesa sia in virtù dell'accordo transattivo siglato in data 16.2.2007 con la s.r.l. poi fallita, accordo formalizzato con scrittura redatta in calce alla lettera datata 13.2.2007, sia in virtù della dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo apposta in calce alla copia dell'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 in data 28.2.2007.

Instava per la revoca del decreto ingiuntivo.

4. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. si costituiva.

Deduceva che la documentazione invocata ex adverso non gli era opponibile, siccome priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Instava per il rigetto dell'opposizione.

5. Con sentenza n. 822/2014 il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione di pagamento e regolava le spese di lite.

6. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva appello.

Resisteva la "Calme" s.p.a.

7. Con sentenza n. 1239 dei 8.6/21.7.2016 la Corte d'Appello di Torino accoglieva il gravame, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'appellata alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che nella specie il curatore, attore ai fini del recupero di un credito della s.r.l. fallita, aveva eccepito la simulazione del documento di quietanza allegato dalla debitrice della fallita, sicché, avendo agito in veste di rappresentante della massa dei creditori, il medesimo documento, al pari della confessione stragiudiziale, non gli era opponibile.

Evidenziava segnatamente che i documenti invocati dall'iniziale opponente risultavano "sforniti di elementi in grado di attestarne con certezza la data di compilazione" (così sentenza d'appello, pag. 6).

Evidenziava poi che i documenti risultavano di contenuto non univoco. 8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Calme" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.

9. La ricorrente ha depositato memoria (con la quale ha dato conto, essenzialmente, della più recente elaborazione giurisprudenziale in relazione al primo motivo di ricorso).

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416, 2° co., e 2704 cod. civ. e dell'art. 43 I.fall.

Deduce che, nella specie, il curatore ha agito al fine di conseguire il pagamento di un credito residuo, traente titolo da un contratto d'appalto concluso nel 2004 da essa ricorrente con la società fallita, allorché era in bonis.

Deduce dunque che il curatore ha esperito un'azione rinvenuta nel patrimonio della fallita, ossia ha agito in veste di rappresentante non già della massa dei creditori bensì della fallita, nella cui posizione, sostanziale e processuale, è subentrato.

Deduce quindi che la documentazione allegata, di comprovata data anteriore alla dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]", era senz'altro opponibile al curatore ancorché priva di data certa.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1416, 2° co., 1417, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ.

Deduce che le prove documentali allegate sono al curatore, subentrato nella medesima posizione della società fallita, pienamente opponibili, sicché l'organo della procedura fallimentare, onde contestarne l'efficacia, avrebbe dovuto, piuttosto, attraverso l'allegazione della controdichiarazione, dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio.

Deduce che il curatore giammai ha chiesto di fornire siffatta dimostrazione.

Deduce per altro verso, pur ad ammettere che, nella specie, il curatore ha agito in veste di terzo, di rappresentante della massa dei creditori, che sarebbe stato onere del curatore, onere per nulla assolto, dimostrare, seppur senza limitazioni probatorie, la simulazione dei documenti contestati.

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1416, 2° co., 1417, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ. e dell'art. 26, 2° co. e 3° co., d.P.R. n. 633/1972.

Deduce in primo luogo che la corte distrettuale, allorché ha dato atto, a riscontro dell'affermata insussistenza di una volontà di rinuncia o transattiva, della presenza di pagamenti successivi alla dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo apposta in calce alla copia dell'assegno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha tenuto conto della numerazione degli assegni e della loro correlazione con l'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 del 28.2.2007.

Deduce in secondo luogo che la corte territoriale, allorché ha ritenuto che i documenti contestati risultavano "sforniti di elementi in grado di attestarne con certezza la data di compilazione" (così sentenza d'appello, pag. 6), ha omesso di valutare la lettera della "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lettera che ha quanto meno valenza di indizio grave e preciso circa la presenza del legale rappresentante della stessa "[OSCURATO:PERSONA]" negli uffici di essa ricorrente in data 16.2.2007, indizio grave e preciso che avrebbe giustificato l'ammissione della prova orale "in ordine alle date ed alle conclusioni dell'accordo transattivo e della dichiarazione di integrale pagamento con quietanza a saldo" (così ricorso, pag. 20).

Deduce poi che ha errato la corte territoriale a denegare l'ammissione della prova testimoniale in dipendenza della mancata emissione della nota di credito da parte della s.r.l. poi fallita.

Deduce in terzo luogo che la Corte di Torino, allorché ha ritenuto che i documenti contestati non fossero di contenuto univoco, non ha tenuto conto che la dicitura esatta che figura nella quietanza a saldo, è "per ricevuta a saldo [OSCURATO:PERSONA]"; che dunque è inconfutabile la volontà del legale rappresentate della società poi fallita di rinunciare al credito per cui è causa.

Deduce in quarto luogo che la Corte torinese, allorché ha ritenuto che i documenti contestati non fossero di contenuto determinato, non ha tenuto conto dell'offerta/elenco prezzi lavori in data 9.6.2004 della s.r.l. poi fallita relativa all'appalto per cui è controversia, né ha tenuto conto del pragmatismo tipico dell'agire imprenditoriale che ha indotto alla redazione della scrittura transattiva in calce alla lettera datata 13.2.2007.

13. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

14. Va in premessa ribadito l'insegnamento di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; Cass. 1.3.2005, n. 4288; Cass. (ord.) 8.10.2014, n. 21258; Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690).15.

Indubbiamente, nella specie, la dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo in calce alla copia dell'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 in data 28.2.2007, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente, si colloca "a valle" dell'accordo transattivo siglato, "a monte", in data 16.2.2007, con scrittura redatta in calce alla lettera datata 13.2.2007.

Cosicché la surriferita elaborazione giurisprudenziale per certi versi "assorbe" e rende inoperante nella specie l'ulteriore insegnamento di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento secondo cui il curatore fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all'apertura del fallimento esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, sicché la transazione intervenuta tra il fallito, allora "in bonis", e l' "accipiens" del pagamento indebito è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. (cfr. Cass.19.12.2012, n. 23429).

Tanto, evidentemente, siccome alla stregua della prospettazione della medesima ricorrente, l'asserito quietanzato pagamento costituisce momento attuativo del prefigurato accordo transattivo.

16. Orbene, nella prospettiva della "libera valutazione da parte del giudice del merito della quietanza di pagamento nei confronti del curatore del fallimento" non possono che formularsi i seguenti rilievi.

17. Innanzitutto, in spregio agli oneri di specificità e di "autosufficienza" sanciti, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 10 co. dell'art. 366 cod. proc. civ., la ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso, in modo puntuale ed integrale, né il testo dell'accordo transattivo redatto in data 16.2.2007 in calce a lettera datata 13.2.2007 né il testo della dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo apposta in calce alla copia dell'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 in data 28.2.2007(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l'inammissibilità prevista dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ., in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).

18. Altresì, nel quadro dell'elaborazione giurisprudenziale dapprima citata (il riferimento è a Cass. 2.4.1996, n. 3055, e successive), non hanno precipua valenza né la puntualizzazione della ricorrente (veicolata dal primo motivo) secondo cui, nella specie, contrariamente all'assunto della corte d'appello, il curatore del fallimento non ha agito al fine di conseguire la declaratoria di simulazione della quietanza di pagamento (cfr. ricorso, pag. 9), né la puntualizzazione della ricorrente (veicolata dal secondo motivo) secondo cui la Corte di Torino ha invertito l'onere probatorio, "ponendolo a carico della Calme, mentre era la curatela che avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio, ossia della controdichiarazione" (così ricorso, pag. 15).19.

Inoltre (e pura prescindere dal rilievo innanzitutto espresso), è senz'altro congrua ed esaustiva la valutazione che la Corte d'Appello di Torino ha operato della documentazione allegata dalla "Calme" s.p.a., segnatamente, della pretesa quietanza a saldo.

Più esattamente, l'operata valutazione non risulta inficiata da alcuna forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Segnatamente, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomenta tivo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Invero, la corte distrettuale, allorché ha opinato per la non univoca valenza, a fini transattivi, del contenuto dei documenti allegati dall'appellata, ha puntualizzato che trattavasi di "un conteggio senza specificazione delle causali attribuite agli importi" e di "una dichiarazione di ricevuta, ove dalla dicitura <a saldo> apposta in specificazione non [poteva] certamente farsi derivare una volontà di rinuncia, soprattutto in presenza di pagamenti successivi a tale data" (così sentenza d'appello, pag. 6).

20. Ancora, la valutazione la Corte d'Appello di Torino è in toto ineccepibile.

Ben vero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, a 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)).

Ben vero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)).

21. Per altro verso, essenzialmente con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente si duole per l'asserita erronea valutazione, pur in chiave logico- inferenziale, delle risultanze di causa.

E però l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

22. Da ultimo, si rimarca che la Corte piemontese ha in maniera più che congrua denegato l'ammissione della prova testimoniale.

All'uopo ha puntualizzato che la prova orale non poteva essere invocata al fine di "supportare una realtà del tutto difforme dalle risultanze contabili delle due imprese, in particolare di quella fallita" (così sentenza d'appello, pag. 6) e viepiù ha soggiunto che la s.r.l. poi fallita non aveva provveduto, così come avrebbe dovuto, alla emissione della nota di credito in favore della "Calme", "sebbene tra la data del 12.2.2007 in cui la prima avrebbe assunto tale impegno e la dichiarazione di fallimento fosse passato quasi un anno" (così sentenza d'appello, pag. 6).

In tal guisa sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass.11.8.2000, n. 10719; Cass. 27.7.1993, n. 8396).

Si tenga conto, in pari tempo, che, qualora la forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem - come per la transazione, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell'art. 1350 cod. civ. - deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testimoni o presunzioni (cfr. Cass. 27.4.1989, n. 1947, ove si soggiunge che non è però A'1 vietata l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l'interrogatorio e il giuramento).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla curatela controricorrente le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "Calme" s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ECUPERO C.U. ex art. 13 co. ORDINANZA I guasti. DPR 115/02 sul ricorso n. 2443 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. G. Belli, n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cunfida, n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1239 - 8.6/21.7.2016 della Corte d'Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], `° [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. adiva il Tribunale di Alessandria. Esponeva che la società poi fallita aveva eseguito su incarico e per conto della "Calme" s.p.a. lavori presso un cantiere in [OSCURATO:PERSONA]; che era rimasto insoluto il saldo, pari ad euro 14.276,34, del corrispettivo e di cui alla fattura n. 78/2006. Chiedeva ingiungersi alla "Calme" il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi di mora ex dec. Igs. n. 231/2002 e spese. 2. Con decreto n. 1096/2009 il tribunale pronunciava l'ingiunzione. 3. La "Calme" s.p.a. proponeva opposizione. Eccepiva l'insussistenza dell'avversa pretesa sia in virtù dell'accordo transattivo siglato in data 16.2.2007 con la s.r.l. poi fallita, accordo formalizzato con scrittura redatta in calce alla lettera datata 13.2.2007, sia in virtù della dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo apposta in calce alla copia dell'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 in data 28.2.2007. Instava per la revoca del decreto ingiuntivo. 4. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. si costituiva. Deduceva che la documentazione invocata ex adverso non gli era opponibile, siccome priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Instava per il rigetto dell'opposizione. 5. Con sentenza n. 822/2014 il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione di pagamento e regolava le spese di lite. 6. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva appello. Resisteva la "Calme" s.p.a. 7. Con sentenza n. 1239 dei 8.6/21.7.2016 la Corte d'Appello di Torino accoglieva il gravame, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'appellata alle spese del doppio grado. Evidenziava la corte che nella specie il curatore, attore ai fini del recupero di un credito della s.r.l. fallita, aveva eccepito la simulazione del documento di quietanza allegato dalla debitrice della fallita, sicché, avendo agito in veste di rappresentante della massa dei creditori, il medesimo documento, al pari della confessione stragiudiziale, non gli era opponibile. Evidenziava segnatamente che i documenti invocati dall'iniziale opponente risultavano "sforniti di elementi in grado di attestarne con certezza la data di compilazione" (così sentenza d'appello, pag. 6). Evidenziava poi che i documenti risultavano di contenuto non univoco. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Calme" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. 9. La ricorrente ha depositato memoria (con la quale ha dato conto, essenzialmente, della più recente elaborazione giurisprudenziale in relazione al primo motivo di ricorso). 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416, 2° co., e 2704 cod. civ. e dell'art. 43 I.fall. Deduce che, nella specie, il curatore ha agito al fine di conseguire il pagamento di un credito residuo, traente titolo da un contratto d'appalto concluso nel 2004 da essa ricorrente con la società fallita, allorché era in bonis. Deduce dunque che il curatore ha esperito un'azione rinvenuta nel patrimonio della fallita, ossia ha agito in veste di rappresentante non già della massa dei creditori bensì della fallita, nella cui posizione, sostanziale e processuale, è subentrato. Deduce quindi che la documentazione allegata, di comprovata data anteriore alla dichiarazione di fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]", era senz'altro opponibile al curatore ancorché priva di data certa. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1416, 2° co., 1417, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ. Deduce che le prove documentali allegate sono al curatore, subentrato nella medesima posizione della società fallita, pienamente opponibili, sicché l'organo della procedura fallimentare, onde contestarne l'efficacia, avrebbe dovuto, piuttosto, attraverso l'allegazione della controdichiarazione, dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio. Deduce che il curatore giammai ha chiesto di fornire siffatta dimostrazione. Deduce per altro verso, pur ad ammettere che, nella specie, il curatore ha agito in veste di terzo, di rappresentante della massa dei creditori, che sarebbe stato onere del curatore, onere per nulla assolto, dimostrare, seppur senza limitazioni probatorie, la simulazione dei documenti contestati. 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1416, 2° co., 1417, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ. e dell'art. 26, 2° co. e 3° co., d.P.R. n. 633/1972. Deduce in primo luogo che la corte distrettuale, allorché ha dato atto, a riscontro dell'affermata insussistenza di una volontà di rinuncia o transattiva, della presenza di pagamenti successivi alla dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo apposta in calce alla copia dell'assegno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha tenuto conto della numerazione degli assegni e della loro correlazione con l'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 del 28.2.2007. Deduce in secondo luogo che la corte territoriale, allorché ha ritenuto che i documenti contestati risultavano "sforniti di elementi in grado di attestarne con certezza la data di compilazione" (così sentenza d'appello, pag. 6), ha omesso di valutare la lettera della "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lettera che ha quanto meno valenza di indizio grave e preciso circa la presenza del legale rappresentante della stessa "[OSCURATO:PERSONA]" negli uffici di essa ricorrente in data 16.2.2007, indizio grave e preciso che avrebbe giustificato l'ammissione della prova orale "in ordine alle date ed alle conclusioni dell'accordo transattivo e della dichiarazione di integrale pagamento con quietanza a saldo" (così ricorso, pag. 20). Deduce poi che ha errato la corte territoriale a denegare l'ammissione della prova testimoniale in dipendenza della mancata emissione della nota di credito da parte della s.r.l. poi fallita. Deduce in terzo luogo che la Corte di Torino, allorché ha ritenuto che i documenti contestati non fossero di contenuto univoco, non ha tenuto conto che la dicitura esatta che figura nella quietanza a saldo, è "per ricevuta a saldo [OSCURATO:PERSONA]"; che dunque è inconfutabile la volontà del legale rappresentate della società poi fallita di rinunciare al credito per cui è causa. Deduce in quarto luogo che la Corte torinese, allorché ha ritenuto che i documenti contestati non fossero di contenuto determinato, non ha tenuto conto dell'offerta/elenco prezzi lavori in data 9.6.2004 della s.r.l. poi fallita relativa all'appalto per cui è controversia, né ha tenuto conto del pragmatismo tipico dell'agire imprenditoriale che ha indotto alla redazione della scrittura transattiva in calce alla lettera datata 13.2.2007. 13. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare. 14. Va in premessa ribadito l'insegnamento di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n. 3055; Cass. 1.3.2005, n. 4288; Cass. (ord.) 8.10.2014, n. 21258; Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690).15. Indubbiamente, nella specie, la dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo in calce alla copia dell'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 in data 28.2.2007, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente, si colloca "a valle" dell'accordo transattivo siglato, "a monte", in data 16.2.2007, con scrittura redatta in calce alla lettera datata 13.2.2007. Cosicché la surriferita elaborazione giurisprudenziale per certi versi "assorbe" e rende inoperante nella specie l'ulteriore insegnamento di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui il curatore fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all'apertura del fallimento esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, sicché la transazione intervenuta tra il fallito, allora "in bonis", e l' "accipiens" del pagamento indebito è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. (cfr. Cass.19.12.2012, n. 23429). Tanto, evidentemente, siccome alla stregua della prospettazione della medesima ricorrente, l'asserito quietanzato pagamento costituisce momento attuativo del prefigurato accordo transattivo. 16. Orbene, nella prospettiva della "libera valutazione da parte del giudice del merito della quietanza di pagamento nei confronti del curatore del fallimento" non possono che formularsi i seguenti rilievi. 17. Innanzitutto, in spregio agli oneri di specificità e di "autosufficienza" sanciti, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 10 co. dell'art. 366 cod. proc. civ., la ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso, in modo puntuale ed integrale, né il testo dell'accordo transattivo redatto in data 16.2.2007 in calce a lettera datata 13.2.2007 né il testo della dichiarazione del legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" di integrale pagamento con quietanza a saldo apposta in calce alla copia dell'assegno "[OSCURATO:PERSONA] d'Impresa" n. 1014329326-10 in data 28.2.2007(cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l'inammissibilità prevista dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ., in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti). 18. Altresì, nel quadro dell'elaborazione giurisprudenziale dapprima citata (il riferimento è a Cass. 2.4.1996, n. 3055, e successive), non hanno precipua valenza né la puntualizzazione della ricorrente (veicolata dal primo motivo) secondo cui, nella specie, contrariamente all'assunto della corte d'appello, il curatore del fallimento non ha agito al fine di conseguire la declaratoria di simulazione della quietanza di pagamento (cfr. ricorso, pag. 9), né la puntualizzazione della ricorrente (veicolata dal secondo motivo) secondo cui la Corte di Torino ha invertito l'onere probatorio, "ponendolo a carico della Calme, mentre era la curatela che avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dell'accordo simulatorio, ossia della controdichiarazione" (così ricorso, pag. 15).19. Inoltre (e pura prescindere dal rilievo innanzitutto espresso), è senz'altro congrua ed esaustiva la valutazione che la Corte d'Appello di Torino ha operato della documentazione allegata dalla "Calme" s.p.a., segnatamente, della pretesa quietanza a saldo. Più esattamente, l'operata valutazione non risulta inficiata da alcuna forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Segnatamente, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomenta tivo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Invero, la corte distrettuale, allorché ha opinato per la non univoca valenza, a fini transattivi, del contenuto dei documenti allegati dall'appellata, ha puntualizzato che trattavasi di "un conteggio senza specificazione delle causali attribuite agli importi" e di "una dichiarazione di ricevuta, ove dalla dicitura <a saldo> apposta in specificazione non [poteva] certamente farsi derivare una volontà di rinuncia, soprattutto in presenza di pagamenti successivi a tale data" (così sentenza d'appello, pag. 6). 20. Ancora, la valutazione la Corte d'Appello di Torino è in toto ineccepibile. Ben vero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie] di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, a 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). Ben vero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)). 21. Per altro verso, essenzialmente con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente si duole per l'asserita erronea valutazione, pur in chiave logico- inferenziale, delle risultanze di causa. E però l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153). 22. Da ultimo, si rimarca che la Corte piemontese ha in maniera più che congrua denegato l'ammissione della prova testimoniale. All'uopo ha puntualizzato che la prova orale non poteva essere invocata al fine di "supportare una realtà del tutto difforme dalle risultanze contabili delle due imprese, in particolare di quella fallita" (così sentenza d'appello, pag. 6) e viepiù ha soggiunto che la s.r.l. poi fallita non aveva provveduto, così come avrebbe dovuto, alla emissione della nota di credito in favore della "Calme", "sebbene tra la data del 12.2.2007 in cui la prima avrebbe assunto tale impegno e la dichiarazione di fallimento fosse passato quasi un anno" (così sentenza d'appello, pag. 6). In tal guisa sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass.11.8.2000, n. 10719; Cass. 27.7.1993, n. 8396). Si tenga conto, in pari tempo, che, qualora la forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem - come per la transazione, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell'art. 1350 cod. civ. - deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testimoni o presunzioni (cfr. Cass. 27.4.1989, n. 1947, ove si soggiunge che non è però A'1 vietata l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l'interrogatorio e il giuramento). 23. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla curatela controricorrente le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "Calme" s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sens
Sentenza Cassazione n. 09963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris