CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA SUI ricoi-so proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInei nrnrPdimPntn a rarirn di! [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !>tt> i> rr'nr! licinni ricq Prz -T1-(1!"-?.P PPnicINII rhc. h> rhi>ctr, >nniql>rei c>h7> rinvin l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I Cori-p di nnelln di Rari, rnn l'nrrlinan7a indicata npi nrpamhnin, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo dII rnntinliA7innp i rPfi ni,ir$irMi r-nr, I prItpn7e meccp r1II Cnrtp rii rnlIri di Roma, in data 5 dicembre 2017, e dal Tribunale di Lucca, in data in data 17 aprila )018, c., per l',r2ffetto, ha riciet---'-ato '3 pena uniCa cornplessiv a in anni 2 mesi 8 di reclusione. 2 Propone rirnrgo per ragga7ione il Procuratore generale della Repuhhlica della Corte di appello di Bari lamentando l'incompetenza funzionale dell'organo che ha adottato il provvedimento Osserva, in particolare, che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per •111-i rt.1.3 r-se.,1-1-,r,,,,11-rn il rr,,r-rn ng .11., 111 30 CIUCA!' nrevne-,, e-1,1 Triko ers,In rl i dr—V Mme eua, Roma i! 12 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1 TI provvedimento impugnato va annullato germa rinvio, per le ragioni di seguito illustrate. T criteri di attrihil7inne della rompeten7a del giudice dell'egerii7ione cono fissati dall'art. 665 cod. proc. pen., che al quarto comma si occupa dell'ipotesi in cui l'egerii7ione riguardi più provvedimenti PrTIPCSi da giudici divergi, gtahilendo che in tal caso la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento diveniitn irrevorahile per iiltimo La competenza di cui trattasi ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; gicch l'inoggervan7a delle regole che ne prevedono l'attrihii7ione determina i ina nullità assoluta che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (qe7 1, n 31(146. del 041O7/200R, Rv 24077S: qP7 1, n 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812 Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583). Conformemente al principio generale della pernehratin l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente, secondo le regole di cui copra, va operata con riferimento ai soli preguppogti che ne determinano il radicamento al momento della presentazione dell'incidente di esecuzione. R Nel ragn di specie, come rigulta dagli atti tragmeggi, Pigi-arma del condannato è stata proposta il giorno 6 luglio 2021. A tale data la sentenza di condanna divenuta irrevnrahile per ultima, secondo le rigultan7e del certificato penale e del certificato dello stato di esecuzione in atti, è quella resa dal Tribunale di Roma il 17 novemhre 702n, divenuta irrevnrahile il RO mar7n 7O71 Ne discende che, facendo corretta applicazione delle regole in premessa, la competen7a fun7ionale A provvedere giill'igtan7a, geroncin il criterio contemplato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., spetta non già alla Corte di appello di Bari ma [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rocì da doverci rilevare la ~geni lente nullit ARCnil 1tA dalla quale è affetta l'ordinanza impugnata. In concluginne il provvedimento impugnato deve anni illatn gen7a rinvio P gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma affinché provveda sull'istanza. P.Q.M. Ann. rinvio l'ordinanza jrnpLeg nata dispone la trasm,issione Anni; nff al tribunale di Roma. Cngì riPrign, in Rnma q dicembre 2027 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]