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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 20706/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36239/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, anche disgiuntamente,la rappresentano e difendono -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 3432/2018depositata il 24/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In data 22 settembre 2010, Pantano società consortile a responsabilità limitata in liquidazione presentava modello unico-società di capitali 2010 relativo al periodo di imposta 2009, comprensivo all'epoca anche della dichiarazione iva, esponendo al quadro RX rigo RX2 un credito iva di euro 724.454, di cui euro 100.000 chiesti a rimborso.

Il credito, come rilevabile dai dati della dichiarazione (quadro VL), originava da un'imposta a credito del precedente esercizio di euro 366.898, non contestata dall'agenzia delle entrate nei termini di accertamento, e da un'imposta a credito del periodo di imposta in discussione (2009), generat a dalla differenza tra l'iva sulle operazioni attive e l'iva detraibile.

“La società contribuente dimenticava, tuttavia, di presentare presso il concessionario della riscossione il modelloVR 2010” (p. 2 ric.).

Si formava silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso di euro 100.000 avanzata con il modello unico e reiterata con istanza di sollecito del 21 marzo 2014.

La contribuente impugnava il provvedimento implicito.

La CTP di Roma, con sentenza 3664/17 del 14 febbraio 2017, respingeva il ricorso sul rilievo che “il diritto al rimborso è subordinato al riscontro degli elementi dai quali si evince tale diritto [e] la contribuente non ha assolto ad un preciso onere probatorio gravante solo su quest'ultima” (p. 3 ric.).

La contribuente proponeva appello, sostenendo che “[essa] aveva l'onere di esternare l'istanza di rimborso, avvenuta ‘ab origine’ in dichiarazione con la compilazione del quadro RX e, successivamente, con una ulteriore istanza cartacea.

L’ufficio avrebbe dovuto richiedere la documentazione.

Nel caso di specie non solo la documentazione non è stata richiesta ma non vi è stato nemmeno un provvedimento motivato di diniego del rimborso” (ivi).

La CTR del Lazio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello con la seguente motivazione: In base ad una giurisprudenza costante […], il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo emesso dall'amministrazione finanziaria, per cui è l'atto impugnato […] ad esprimere la posizione processuale dell'amministrazione nel giudizio […]: pertanto, ove l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba all'amministrazione finanziaria, quest'ultima non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, incombendo su questi, che chiede il rimborso, l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti.

Ciò comporta che il contribuente è onerato di dare dimostrazione in giudizio della fondatezza della sua pretesa.

Nella specie, la società si limita ad obiettare che, ai sensi dell'art. 38-bis del dpr n. 633/72, fosse onere dell'amministrazione di richiedere i documenti attestanti la fondatezza della sua pretesa, questione ormai superata dall'incardinamento del giudizio, nel corso del quale il contribuente è obbligato a dare contezza ‘funditus’ dell'accoglibilità della sua domanda.

Per converso, l'appellante insiste sull'aspetto meramente formale, concernente il mancato riscontro, con un apposito provvedimento, alla sua istanza, quando oramai la questione, come si è detto, assume carattere sostanziale; insiste, inoltre, sull’irrilevanza della mancata produzione del modello VR (che, a suo dire, sarebbe la causa dell'inerzia dell'amministrazione), ma la questione è, alla luce di quanto detto in precedenza, assolutamente non risolutiva, in quanto l'amministrazione contesta e fonda la sua tesi sulla mancata allegazione dei documenti (altri) che avrebbero dato contezza del buon diritto ad ottenere il richiesto rimborso.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis dpr n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata deve essere annullata in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indicazione del credito in dichiarazione è sufficiente a manifestare la volontà di richiedere il rimborso e pertanto non occorre, da parte dell’istante, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento: sicché, nella specie, avendo la contribuente esposto il credito in dichiarazione, ancorché in assenza di modello VR, era onere dell'amministrazione esercitare su tali dati il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero attraverso la rettifica.

Inoltre, “dal raffronto dei dati contenuti nella dichiarazione annuale […] concernenti rispettivamente l'imposta dovuta e quella detraibile, tenuto conto delle somme versate nel corso dell'anno, viene ad emergere un saldo a favore del contribuente e, più esattamente, un suo diritto di credito avente ad oggetto tale differenza, oltre un credito al riporto del precedente esercizio, già per euro 366.898 […]”.

Il rimborso richiesto dalla contribuente è funzionale ad assicurare il centrale principio di neutralità dell'imposta enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno avuto modo di enunciare i seguenti due fondamentali principi di diritto: - “In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento” [Sez.

U, Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 (Rv. 662228 -01 )]; - “In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ‘quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum’” [Sez.

U, Sentenza n. 5069 del 15/03/ 2016 (Rv. 639014 -01)].

A tali principi si attiene la giurisprudenza, la quale, in particolare, osserva (e già in precedenza aveva osservato): - “In tema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato e l'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilito dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggiore imponibile, quest'ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, il credito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo venne esposto in dichiarazione” [Sez. 5, Sentenza n. 16103del 19/05/2022 (Rv. 664726 - 01 )]; - “In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020 (Rv. 656784 -01)]; - “In tema di IVA, il provvedimento con cui l'ammini strazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile, regolato dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per insussistenza dei relativi fatti costitutivi indicati nella norma citata, senza contestare l'esistenza stessa di un'eccedenza d'imposta dovuta, non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova), sicché l'atto non deve avere una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva”) [Sez. 5, Sentenza n. 8998 del 18/04/2014 (Rv. 630299 - 01 ), la quale ha riformato la sentenza impugnata, che aveva, invece, ritenuto nullo il diniego di rimborso opposto al contribuente, ed il successivo ed accessorio atto di contestazione delle sanzioni, perché la motivazione del primo si fondava sull'omessa indicazione, nella istanza di rimborso, della sussistenza del presupposto indicato dall'art. 30, secondo e terzo comma. del d.P.R. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto, senza peraltro contestare l'esistenza dell'eccedenza detraibile].

La sentenza impugnata ha fatto pedissequa applicazione dei principi innanzi ricordati , evidenziando come – irrilevante essendo sia la mancata emissione, da parte dell’amministrazione, di un espresso provvedimento di diniego sia la “mancata produzione”, da parte della contribuente, “del modello VR” (cui la contribuente, ma non l’amministrazione, fa congetturalmente risalire la causa del rigetto implicito) –la contribuente non abbia adempiuto all’onere di fornire documentazione probante del proprio diritto.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] società consortile a responsabilità limitata in liquidazione a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Pantano società consortile a responsabilità limitata in liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36239/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RESPONSABILITA' [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che, anche disgiuntamente,la rappresentano e difendono -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 3432/2018depositata il 24/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In data 22 settembre 2010, Pantano società consortile a responsabilità limitata in liquidazione presentava modello unico-società di capitali 2010 relativo al periodo di imposta 2009, comprensivo all'epoca anche della dichiarazione iva, esponendo al quadro RX rigo RX2 un credito iva di euro 724.454, di cui euro 100.000 chiesti a rimborso. Il credito, come rilevabile dai dati della dichiarazione (quadro VL), originava da un'imposta a credito del precedente esercizio di euro 366.898, non contestata dall'agenzia delle entrate nei termini di accertamento, e da un'imposta a credito del periodo di imposta in discussione (2009), generat a dalla differenza tra l'iva sulle operazioni attive e l'iva detraibile. “La società contribuente dimenticava, tuttavia, di presentare presso il concessionario della riscossione il modelloVR 2010” (p. 2 ric.). Si formava silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso di euro 100.000 avanzata con il modello unico e reiterata con istanza di sollecito del 21 marzo 2014. La contribuente impugnava il provvedimento implicito. La CTP di Roma, con sentenza 3664/17 del 14 febbraio 2017, respingeva il ricorso sul rilievo che “il diritto al rimborso è subordinato al riscontro degli elementi dai quali si evince tale diritto [e] la contribuente non ha assolto ad un preciso onere probatorio gravante solo su quest'ultima” (p. 3 ric.). La contribuente proponeva appello, sostenendo che “[essa] aveva l'onere di esternare l'istanza di rimborso, avvenuta ‘ab origine’ in dichiarazione con la compilazione del quadro RX e, successivamente, con una ulteriore istanza cartacea. L’ufficio avrebbe dovuto richiedere la documentazione. Nel caso di specie non solo la documentazione non è stata richiesta ma non vi è stato nemmeno un provvedimento motivato di diniego del rimborso” (ivi). La CTR del Lazio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello con la seguente motivazione: In base ad una giurisprudenza costante […], il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo emesso dall'amministrazione finanziaria, per cui è l'atto impugnato […] ad esprimere la posizione processuale dell'amministrazione nel giudizio […]: pertanto, ove l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba all'amministrazione finanziaria, quest'ultima non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, incombendo su questi, che chiede il rimborso, l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti. Ciò comporta che il contribuente è onerato di dare dimostrazione in giudizio della fondatezza della sua pretesa. Nella specie, la società si limita ad obiettare che, ai sensi dell'art. 38-bis del dpr n. 633/72, fosse onere dell'amministrazione di richiedere i documenti attestanti la fondatezza della sua pretesa, questione ormai superata dall'incardinamento del giudizio, nel corso del quale il contribuente è obbligato a dare contezza ‘funditus’ dell'accoglibilità della sua domanda. Per converso, l'appellante insiste sull'aspetto meramente formale, concernente il mancato riscontro, con un apposito provvedimento, alla sua istanza, quando oramai la questione, come si è detto, assume carattere sostanziale; insiste, inoltre, sull’irrilevanza della mancata produzione del modello VR (che, a suo dire, sarebbe la causa dell'inerzia dell'amministrazione), ma la questione è, alla luce di quanto detto in precedenza, assolutamente non risolutiva, in quanto l'amministrazione contesta e fonda la sua tesi sulla mancata allegazione dei documenti (altri) che avrebbero dato contezza del buon diritto ad ottenere il richiesto rimborso. Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis dpr n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 23 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 115 cod. proc. civ. La sentenza impugnata deve essere annullata in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indicazione del credito in dichiarazione è sufficiente a manifestare la volontà di richiedere il rimborso e pertanto non occorre, da parte dell’istante, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento: sicché, nella specie, avendo la contribuente esposto il credito in dichiarazione, ancorché in assenza di modello VR, era onere dell'amministrazione esercitare su tali dati il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero attraverso la rettifica. Inoltre, “dal raffronto dei dati contenuti nella dichiarazione annuale […] concernenti rispettivamente l'imposta dovuta e quella detraibile, tenuto conto delle somme versate nel corso dell'anno, viene ad emergere un saldo a favore del contribuente e, più esattamente, un suo diritto di credito avente ad oggetto tale differenza, oltre un credito al riporto del precedente esercizio, già per euro 366.898 […]”. Il rimborso richiesto dalla contribuente è funzionale ad assicurare il centrale principio di neutralità dell'imposta enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno avuto modo di enunciare i seguenti due fondamentali principi di diritto: - “In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento” [Sez. U, Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 (Rv. 662228 -01 )]; - “In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio ‘quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum’” [Sez. U, Sentenza n. 5069 del 15/03/ 2016 (Rv. 639014 -01)]. A tali principi si attiene la giurisprudenza, la quale, in particolare, osserva (e già in precedenza aveva osservato): - “In tema di rimborso IVA, qualora il contribuente abbia un debito maggiore di quello dichiarato e l'amministrazione finanziaria non abbia esercitato, entro il termine stabilito dall'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, il potere di accertamento del maggiore imponibile, quest'ultima non può recuperare la decadenza; nondimeno, ove la documentazione che il contribuente è tenuto a produrre in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli ha negato, non sia tale da dimostrarne l'esistenza, il credito deve essergli negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo venne esposto in dichiarazione” [Sez. 5, Sentenza n. 16103del 19/05/2022 (Rv. 664726 - 01 )]; - “In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020 (Rv. 656784 -01)]; - “In tema di IVA, il provvedimento con cui l'ammini strazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile, regolato dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per insussistenza dei relativi fatti costitutivi indicati nella norma citata, senza contestare l'esistenza stessa di un'eccedenza d'imposta dovuta, non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova), sicché l'atto non deve avere una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva”) [Sez. 5, Sentenza n. 8998 del 18/04/2014 (Rv. 630299 - 01 ), la quale ha riformato la sentenza impugnata, che aveva, invece, ritenuto nullo il diniego di rimborso opposto al contribuente, ed il successivo ed accessorio atto di contestazione delle sanzioni, perché la motivazione del primo si fondava sull'omessa indicazione, nella istanza di rimborso, della sussistenza del presupposto indicato dall'art. 30, secondo e terzo comma. del d.P.R. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto, senza peraltro contestare l'esistenza dell'eccedenza detraibile]. La sentenza impugnata ha fatto pedissequa applicazione dei principi innanzi ricordati , evidenziando come – irrilevante essendo sia la mancata emissione, da parte dell’amministrazione, di un espresso provvedimento di diniego sia la “mancata produzione”, da parte della contribuente, “del modello VR” (cui la contribuente, ma non l’amministrazione, fa congetturalmente risalire la causa del rigetto implicito) –la contribuente non abbia adempiuto all’onere di fornire documentazione probante del proprio diritto. Il ricorso va pertanto rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] società consortile a responsabilità limitata in liquidazione a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Pantano società consortile a responsabilità limitata in liqui
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