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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32291/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110- 336 cod. pen.) esaminati i motivi dei ricorsi.

OSSERVA Il primo motivo dei ricorsi di entrambi gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] c1.1991 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1974) omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai Giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

I ricorrenti lamentano l'insussistenza della qualifica pubblicistica in capo alla persona offesa (medico che, per convincere l'imputato a ricoverarsi lo aveva seguito al di fuori dell'Ospedale), senza confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata la quale, alle pagg. 3 e 4, evidenzia che, qualora il medico si determini a seguire un paziente uscito repentinamente dall'ospedale senza ricevere le informazioni sui possibili rischi di rifiuto del trattamento sanitario, lo stesso continua a esercitare la sua funzione pubblica.

Del pari generico è il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1974, nella parte in cui contesta la sussistenza del concorso di persone; anche in questo caso la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua, rimarcando come entrambi gli imputati avessero proferito frasi minacciose nei confronti del medico per costringerlo ad omettere un atto d'ufficio.

Il residuo motivo -sulla eccessività della pena e sulla omessa applicazione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. - non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa sottolinea la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. e, soprattutto, della personalità violenta degli imputati, nonché l'assenza di positivi elementi di valutazione che giustifichino la concessione delle circostanze attenuanti generiche Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110- 336 cod. pen.) esaminati i motivi dei ricorsi. OSSERVA Il primo motivo dei ricorsi di entrambi gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] c1.1991 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1974) omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai Giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano l'insussistenza della qualifica pubblicistica in capo alla persona offesa (medico che, per convincere l'imputato a ricoverarsi lo aveva seguito al di fuori dell'Ospedale), senza confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata la quale, alle pagg. 3 e 4, evidenzia che, qualora il medico si determini a seguire un paziente uscito repentinamente dall'ospedale senza ricevere le informazioni sui possibili rischi di rifiuto del trattamento sanitario, lo stesso continua a esercitare la sua funzione pubblica. Del pari generico è il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1974, nella parte in cui contesta la sussistenza del concorso di persone; anche in questo caso la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua, rimarcando come entrambi gli imputati avessero proferito frasi minacciose nei confronti del medico per costringerlo ad omettere un atto d'ufficio. Il residuo motivo -sulla eccessività della pena e sulla omessa applicazione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. - non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa sottolinea la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen. e, soprattutto, della personalità violenta degli imputati, nonché l'assenza di positivi elementi di valutazione che giustifichino la concessione delle circostanze attenuanti generiche Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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