Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05696/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero diretta alla revoca de k beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Giudice in data 3 luglio 2018 (per rapina aggravata, irrevocabile il 2 marzo 2022) riportata sub 5 del casellario giudiziario.

1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il Grimaldi aveva ottenuto il beneficio in questione poiché nel certificato del casellario giudiziale del relativo giudizio di primo grado (ancora visibile al SIAP) era riportata un'unica condanna a mesi otto di reclusione per resistenza (sub 3) della quale si poteva tenere conto ai fini della valutazione della concessione della sospensione condizionale, mentre le condanne sub 1 e 2 riguardavano reati depenalizzati di talché, al momento della decisione, sussistevano le condizioni legittimanti la concessione del beneficio in parola.

1.2. Dal certificato aggiornato, invece, si evinceva al contrario che il Grimaldi aveva riportato una ulteriore condanna per il delitto di ricettazione divenuta definitiva il 12 settembre 2017 (sub 4 del certificato del casellario giudiziale); siccome tale condanna non era nota al giudice della cognizione, la revoca del beneficio della sentenza sub 5) poteva essere disposta in sede di incidente di esecuzione poiché al momento di tale condanna il predetto era già gravato da due condanne irrevocabili per delitti di talché e non poteva, quindi, beneficiare della sospensione che, pertanto, veniva revocata.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.666, comma 5, e 674 cod. proc. pen. osservando che la sussistenza della causa ostativa era già nota al giudice della cognizione di talché la revoca non poteva essere disposta in sede di esecuzione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.168 cod. pen., dovendosi ritenere applicabile, secondo il ricorrente, il principio fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.37245/2015 per il quarto comma dell'art.168 anche alla ipotesi prevista dal primo comma della medesima disposizione.

2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento agli art. 168 cod. pen. e 666, comma 5, e 674 cod. proc. non avendo spiegato la mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione necessario, invece, al fine di accertare la conoscenza della causa ostativa in tale fase processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Invero la sentenza delle Sezioni Unite del 2015 richiamata dal ricorrente che, come noto, onera il giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo processuale per verificare se il giudice della cognizione avesse o meno conoscenza della precedente condanna, non tiene del c.d.

S.I.A.P, vale a dire della possibilità di accedere allo stesso fascicolo per via telematica.

Nel caso di specie, quindi, il Giudice per le indagini preliminari ha provveduto all'onere indicato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite e ha verificato e spiegato, con motivazione congrua e non contraddittoria, che la sospensione condizionale non poteva essere concessa al Grimaldi, ma che era stata concessa poichè il giudice della cognizione non aveva notizia della condanna del 2017, riportata sub 4) nel certificato del casellario giudiziale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero diretta alla revoca de k beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Giudice in data 3 luglio 2018 (per rapina aggravata, irrevocabile il 2 marzo 2022) riportata sub 5 del casellario giudiziario. 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il Grimaldi aveva ottenuto il beneficio in questione poiché nel certificato del casellario giudiziale del relativo giudizio di primo grado (ancora visibile al SIAP) era riportata un'unica condanna a mesi otto di reclusione per resistenza (sub 3) della quale si poteva tenere conto ai fini della valutazione della concessione della sospensione condizionale, mentre le condanne sub 1 e 2 riguardavano reati depenalizzati di talché, al momento della decisione, sussistevano le condizioni legittimanti la concessione del beneficio in parola. 1.2. Dal certificato aggiornato, invece, si evinceva al contrario che il Grimaldi aveva riportato una ulteriore condanna per il delitto di ricettazione divenuta definitiva il 12 settembre 2017 (sub 4 del certificato del casellario giudiziale); siccome tale condanna non era nota al giudice della cognizione, la revoca del beneficio della sentenza sub 5) poteva essere disposta in sede di incidente di esecuzione poiché al momento di tale condanna il predetto era già gravato da due condanne irrevocabili per delitti di talché e non poteva, quindi, beneficiare della sospensione che, pertanto, veniva revocata. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.666, comma 5, e 674 cod. proc. pen. osservando che la sussistenza della causa ostativa era già nota al giudice della cognizione di talché la revoca non poteva essere disposta in sede di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606. comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.168 cod. pen., dovendosi ritenere applicabile, secondo il ricorrente, il principio fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.37245/2015 per il quarto comma dell'art.168 anche alla ipotesi prevista dal primo comma della medesima disposizione. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento agli art. 168 cod. pen. e 666, comma 5, e 674 cod. proc. non avendo spiegato la mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione necessario, invece, al fine di accertare la conoscenza della causa ostativa in tale fase processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2.Invero la sentenza delle Sezioni Unite del 2015 richiamata dal ricorrente che, come noto, onera il giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo processuale per verificare se il giudice della cognizione avesse o meno conoscenza della precedente condanna, non tiene del c.d. S.I.A.P, vale a dire della possibilità di accedere allo stesso fascicolo per via telematica. Nel caso di specie, quindi, il Giudice per le indagini preliminari ha provveduto all'onere indicato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite e ha verificato e spiegato, con motivazione congrua e non contraddittoria, che la sospensione condizionale non poteva essere concessa al Grimaldi, ma che era stata concessa poichè il giudice della cognizione non aveva notizia della condanna del 2017, riportata sub 4) nel certificato del casellario giudiziale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 05696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris