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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 27138/2026

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[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;legga la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 12 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Lecceha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 309 cod.proc. pen., avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] del 5.12.2025, che aveva disposto la misura cautelare in carcere inrelazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 56-629, 416-bis.1cod. pen. (capo A5), 644, 416-bis.1 cod. pen. (capo A7) e 74 d.P.R. n. 309 del1990, 416-bis.1 (capo B).2.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo, ribadito nei motivi aggiunti, deduce violazione di leggee vizio di motivazione con riguardo ai risultati delle intercettazioni telefoniche,ambientali e telematiche autorizzate nel procedimento.

Il ricorrente lamenta alriguardo l’omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame delle censure concui si deduceva la mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione delleintercettazioni e di proroga degli stessi, e la conseguente inutilizzabilità di taliintercettazioni.

I giudici del riesame non avrebbero effettuato alcun controllo“sostanziale” sulla motivazione dei decreti intercettativi, limitandosi a riteneresufficiente la presenza di una motivazione qualsiasi.2.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale inrelazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Ilricorrente lamenta l’insussistenza di gravi indizi, essendo questi costituiti dalle soleintercettazioni, le quali però sarebbero inutilizzabili e il cui significato comunquesarebbe stato stravolto dal Tribunale, che non avrebbe valutato le censure svoltedal ricorrente in ordine alla insussistenza dell’associazione mafiosa, eall’appartenenza ad essa dell’indagato.

Difetterebbero altresì elementi indiziaricirca la gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei cd.

“pannelli” delle scommesse illegali,nonché in ordine al presunto tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capoA5 dell’incolpazione provvisoria).2.3.

Il terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale inrelazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R.n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione.

Non sarebbe emerso alcun elementoorganizzatore e finanziatore rivestita dall’indagato, essendo il compendio indiziariofondato unicamente sulle intercettazioni, dalle quali emergerebbe al più laoccasionale attività di procacciamento di droghe leggere.2.4.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale inrelazione agli artt. 416-bis.1 e 416-bis, comma 4 cod. pen., e 74, commi 1, 3 e 4,d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente sostiene che in relazione al reato di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 l’aggravante dell’agevolazione mafiosa andrebbe esclusaper entrambi i capi d’accusa, non ricorrendone i presupposti.2.5.

Il quinto motivo lamenta violazione di legge processuale, in relazione agliartt. 274, lett. c) e 275 e 292, comma 2 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione.

Non sussisterebbe alcuna esigenza cautelare, sia perché glielementi indiziari si fonderebbero unicamente sulle intercettazioni telefoniche eambientali, sia in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presuntacommissione dei delitti.

L’ordinanza impugnata avrebbe trascurato di compiereuna valutazione della specifica posizione dell’indagato, limitandosi a recepire inmaniera acritica e pedissequa le argomentazioni svolte dal GIP nell’ordinanzagenetica, né avrebbe spiegato perché le ritenute esigenze cautelari non potevanoessere soddisfatte con una misura meno afflittiva.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Le Sezioni Unite della Corte (Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato,Rv. 266905 - 01), hanno precisato che, in materia de libertate, la nozione di «graviindizi di colpevolezza» di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stessomodo del termine «indizi» inteso quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la «prova logica oindiretta», ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (cfr. art.192, comma 2, cod. proc. pen.) che consente di risalire ad un fatto incertocautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondareun giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine aireati addebitatigli.2.2.

Tali affermazioni si riflettono sulla delimitazione dell’ambito del controllosulla motivazione del decreto con cui il giudice autorizza lo svolgimento delleintercettazioni.La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che lamotivazione dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, nelchiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso adetto mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare le ragioni cheimpongono l’intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo aduna specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procedeed il collegamento tra l’indagine in corso e la persona che si intende intercettare,affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativoe argomentativo del provvedimento, l’adeguatezza del mezzo rispetto alla funzionedi garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. (Sez. 6, n. 36874 del13/06/2017, Romeo, in motivazione; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017,Nascetti, Rv. 268900 – 01; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900).La motivazione del provvedimento autorizzativo assolve, infatti, ad unaineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso di essa, deve essereesplicitato il collegamento tra l’indagine e la persona le cui comunicazioni siintendono intercettare e, più in generale, la sussistenza dei presupposti chelegittimano l’adozione del mezzo di ricerca della prova.

A tal fine è necessario chericorrano sufficienti e obiettivi elementi indiziari in ordine alla specifica vicendacriminosa, la cui sussistenza deve essere verificata da parte del giudice al fine dievitare il rischio di autorizzazioni in bianco.Solo la «mancanza», e non anche l’«inadeguatezza», della motivazione deldecreto autorizzativo, può dar luogo a inutilizzabilità dei risultati probatoridell’intercettazione (Sez.

U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210610 – 01; Sez.U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665 - 01), perché, per aversiinutilizzabilità, deve risultare una carenza della motivazione che riveli l’inesistenzadi quel vaglio preventivo del giudice cui la legge affida la tutela del diritto garantitodall’art. 15 Cost.L’onere motivazionale gravante sul giudice, tuttavia, si attenua con riguardodelitti di criminalità organizzata.

In tali casi, infatti, ai sensi dell’art. 13, d.l. n. 152del 1991, ciò che deve essere verificato è la sussistenza di sufficienti indizi,prescindendo dal quantum di colpevolezza, in ragione della ritenuta prevalenzadelle esigenze di tutela della collettività, rispetto alla garanzia dei diritti dei singolialle comunicazioni.Come già affermato da questa Corte, si tratta di una verifica che deve esserecompiuta in relazione all’indagine nel suo complesso e, quindi, per tutti i reati peri quali vi sia quantomeno connessione probatoria e non certo con riferimento adogni singolo indagato (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01;Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 28252 del6/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv.265127).

In tali ipotesi, il giudizio prognostico, che deve effettuare il giudice,legittimare un'intercettazione e, ovviamente, il vaglio del giudice deve essereeseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e lanecessità del mezzo di ricerca della prova.2.3.

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha preso in considerazione lecensure difensive e le ha confutate, sul rilievo che i decreti autorizzativicontenevano la descrizione dell’attività delittuosa, collegavano l’indagato con gliambienti criminali locali e specificavano la necessità dell’attività di intercettazione.Le valutazioni espresse dall’ordinanza impugnata trovano puntuale riscontronei decreti di autorizzazione alle intercettazioni, allegati alla memoria depositatadal ricorrente, dai quali risulta che il GIP aveva analiticamente indicato gli indizidel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. emersi dall’attività di indagine, costituitidalle molteplici e convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, i qualiavevano indicato in [OSCURATO:PERSONA] un elemento di spicco della criminalità organizzatabrindisina, che progettava di costituire un nuovo gruppo criminale emancipato daivecchi capi, con la collaborazione di esponenti storici della [OSCURATO:PERSONA].

In detti decreti, il giudice ha, altresì, spiegato che le cautele assunte dalParisi nelle comunicazioni e l’impossibilità di acquisire aliunde elementi utili per laprosecuzione delle indagini, rendevano indispensabile autorizzare lo svolgimentodelle intercettazioni.Nei termini indicati, la motivazione dei decreti autorizzativi risulta in linea conla funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod. proc.pen. che, come si è già rilevato, «risiede nell’individuazione della specifica vicendacriminosa cui l’autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio diautorizzazione in bianco e di impedire altresì che l’intercettazione da mezzo diricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato» (Sez.3, n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 13/04/2015, Carrara, Rv. 263044).Adeguata motivazione è riscontrabile anche nei decreti di proroga, giustificatisul rilievo per cui la prosecuzione delle intercettazioni si rendeva necessariaproprio alla luce di quanto emerso dalle captazioni effettuate.

Al riguardo èsufficiente richiamare il consolidato principio di diritto in forza del quale la relativamotivazione può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto allemotivazioni del decreto di autorizzazione (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020,Bertoldi, Rv. 279564 – 01; Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, dep. 20/04/2015,Caratozzolo, Rv. 263401; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, dep. 29/07/2004,Belforte, Rv. 229105).3.

Il secondo e il terzo motivo, concernenti i gravi indizi di colpevolezza,possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.3.1.

Deve in proposito essere richiamato il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Ne consegue che il ricorso per cassazioneper vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).Si è altresì precisato che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).Quanto alla valutazione degli elementi indiziari, questa Corte ha chiarito cheè sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reatiaddebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli“indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finaledi colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteririchiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nonrichiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01).3.2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha operato una valutazione némanifestamente illogica né incongrua della complessiva attività di indagine,costituita dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, daiservizi di osservazione e dall’analisi dei flussi finanziari, dalla quale ha desunto siala sussistenza di un sodalizio mafioso – la frangia “mesagnese” della [OSCURATO:PERSONA] CoronaUnita, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e al suo luogotenente [OSCURATO:PERSONA] – sia ilruolo svolto all’interno di tale associazione dall’indagato.In particolare, l’ordinanza ha desunto dalle propalazioni dei collaboratori diAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute specifiche e coerenti, nonchériscontrate dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, il ruolo di bracciodestro del [OSCURATO:PERSONA] svolto dall’indagato, il quale, oltre a mettere a disposizionedell’associazione il bar [OSCURATO:PERSONA], di cui è gestore e dove si svolgevano gli incontritra gli associati e la programmazione dell’attività associativa sia in relazione allagestione delle scommesse clandestine, sia allo spaccio di stupefacenti, godevadella piena fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA] e partecipava all’organizzazione dell’attivitàcriminosa.

Dalle intercettazioni, è emerso, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] è il referentedell’associazione per quanto riguarda la gestione del gioco e delle scommesseillegali e la sua partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti.In definitiva, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente analizzato tutti glielementi indiziari emersi dalle indagini, li ha ricondotti ad unità attesa la loroconcordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quale partecipe ex art. 416-bis,comma 1, cod. pen.4.

Infondato è anche il quarto motivo.Con motivazione congrua e coerente con il quadro indiziario, il Tribunale delriesame ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, atteso che glielementi di indagine evidenziavano la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] sia del ruolo edella caratura criminale sia del boss [OSCURATO:PERSONA] sia del suo luogotenente [OSCURATO:PERSONA], dicui era braccio destro.5.

Il quinto motivo è infondato.Il ricorrente deduce l’insussistenza delle esigenze cautelari in relazione allungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti ed altresì l’omessaesposizione delle ragioni per cui il Tribunale non ha ritenuto che dette esigenze,ove esistenti, potessero essere soddisfatte con una misura meno afflittiva.5.1.

Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, intema di misure cautelari personali, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce,nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipomafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne lasussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardoall’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultimasuperabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.,ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figlidi età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con ladetenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 –01).Si è inoltre precisato che, con riguardo alla custodia cautelare in carceredisposta per il delitto di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" – qualedeve senz’altro ritenersi la [OSCURATO:PERSONA] – la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può esseresuperata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimentodell’attività associativa (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289490 -01).Detta presunzione non può, invece, ritenersi superata per effetto del merodecorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatticontestati, non potendo esso costituire prova dell’irreversibile allontanamentodell’indagato dal sodalizio.

Al più, il cd.

“tempo silente” può essere valutato in viaresiduale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività dicollaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativadell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, cit.; Sez. 5, n.16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01).5.2.

Nel caso in esame, il ricorrente, oltre a trascurare la circostanza cheentrambi i reati associativi sono contestati come permanenti, sicché irrilevanterisulta il tempo trascorso dalla loro commissione, ha del tutto omesso diconfrontarsi con la motivazione svolta dall’ordinanza impugnata.

Il Tribunale delriesame, invero, conformandosi ai suddetti principi puntualmente richiamati, haspecificamente rilevato non solo l’inesistenza di elementi istruttori da cui desumereche l’indagato aveva rescisso il suo legame con l’associazione mafiosa, ma haaltresì dato conto dell’esistenza di circostanze che, al contrario, attestavano laperduranza del legame associativo, essendo emerso dalle successive indagini chePasimeni continuava a frequentare presso il bar [OSCURATO:PERSONA] altri coindagati, tra cuiDaniele [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo tornato in libertà.6.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;legga la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Lecceha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 309 cod.proc. pen., avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] del 5.12.2025, che aveva disposto la misura cautelare in carcere inrelazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 56-629, 416-bis.1cod. pen. (capo A5), 644, 416-bis.1 cod. pen. (capo A7) e 74 d.P.R. n. 309 del1990, 416-bis.1 (capo B).2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo, ribadito nei motivi aggiunti, deduce violazione di leggee vizio di motivazione con riguardo ai risultati delle intercettazioni telefoniche,ambientali e telematiche autorizzate nel procedimento. Il ricorrente lamenta alriguardo l’omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame delle censure concui si deduceva la mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione delleintercettazioni e di proroga degli stessi, e la conseguente inutilizzabilità di taliintercettazioni. I giudici del riesame non avrebbero effettuato alcun controllo“sostanziale” sulla motivazione dei decreti intercettativi, limitandosi a riteneresufficiente la presenza di una motivazione qualsiasi.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale inrelazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Ilricorrente lamenta l’insussistenza di gravi indizi, essendo questi costituiti dalle soleintercettazioni, le quali però sarebbero inutilizzabili e il cui significato comunquesarebbe stato stravolto dal Tribunale, che non avrebbe valutato le censure svoltedal ricorrente in ordine alla insussistenza dell’associazione mafiosa, eall’appartenenza ad essa dell’indagato. Difetterebbero altresì elementi indiziaricirca la gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei cd. “pannelli” delle scommesse illegali,nonché in ordine al presunto tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capoA5 dell’incolpazione provvisoria).2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale inrelazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R.n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione. Non sarebbe emerso alcun elementoorganizzatore e finanziatore rivestita dall’indagato, essendo il compendio indiziariofondato unicamente sulle intercettazioni, dalle quali emergerebbe al più laoccasionale attività di procacciamento di droghe leggere.2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale inrelazione agli artt. 416-bis.1 e 416-bis, comma 4 cod. pen., e 74, commi 1, 3 e 4,d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente sostiene che in relazione al reato di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 l’aggravante dell’agevolazione mafiosa andrebbe esclusaper entrambi i capi d’accusa, non ricorrendone i presupposti.2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge processuale, in relazione agliartt. 274, lett. c) e 275 e 292, comma 2 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione. Non sussisterebbe alcuna esigenza cautelare, sia perché glielementi indiziari si fonderebbero unicamente sulle intercettazioni telefoniche eambientali, sia in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presuntacommissione dei delitti. L’ordinanza impugnata avrebbe trascurato di compiereuna valutazione della specifica posizione dell’indagato, limitandosi a recepire inmaniera acritica e pedissequa le argomentazioni svolte dal GIP nell’ordinanzagenetica, né avrebbe spiegato perché le ritenute esigenze cautelari non potevanoessere soddisfatte con una misura meno afflittiva.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato,Rv. 266905 - 01), hanno precisato che, in materia de libertate, la nozione di «graviindizi di colpevolezza» di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stessomodo del termine «indizi» inteso quale elemento di prova idoneo a fondare unmotivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la «prova logica oindiretta», ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (cfr. art.192, comma 2, cod. proc. pen.) che consente di risalire ad un fatto incertocautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondareun giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine aireati addebitatigli.2.2. Tali affermazioni si riflettono sulla delimitazione dell’ambito del controllosulla motivazione del decreto con cui il giudice autorizza lo svolgimento delleintercettazioni.La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che lamotivazione dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, nelchiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso adetto mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare le ragioni cheimpongono l’intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo aduna specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procedeed il collegamento tra l’indagine in corso e la persona che si intende intercettare,affinché possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativoe argomentativo del provvedimento, l’adeguatezza del mezzo rispetto alla funzionedi garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. (Sez. 6, n. 36874 del13/06/2017, Romeo, in motivazione; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017,Nascetti, Rv. 268900 – 01; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900).La motivazione del provvedimento autorizzativo assolve, infatti, ad unaineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso di essa, deve essereesplicitato il collegamento tra l’indagine e la persona le cui comunicazioni siintendono intercettare e, più in generale, la sussistenza dei presupposti chelegittimano l’adozione del mezzo di ricerca della prova. A tal fine è necessario chericorrano sufficienti e obiettivi elementi indiziari in ordine alla specifica vicendacriminosa, la cui sussistenza deve essere verificata da parte del giudice al fine dievitare il rischio di autorizzazioni in bianco.Solo la «mancanza», e non anche l’«inadeguatezza», della motivazione deldecreto autorizzativo, può dar luogo a inutilizzabilità dei risultati probatoridell’intercettazione (Sez. U, n. 11 del 25/03/1998, Manno, Rv. 210610 – 01; Sez.U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665 - 01), perché, per aversiinutilizzabilità, deve risultare una carenza della motivazione che riveli l’inesistenzadi quel vaglio preventivo del giudice cui la legge affida la tutela del diritto garantitodall’art. 15 Cost.L’onere motivazionale gravante sul giudice, tuttavia, si attenua con riguardodelitti di criminalità organizzata. In tali casi, infatti, ai sensi dell’art. 13, d.l. n. 152del 1991, ciò che deve essere verificato è la sussistenza di sufficienti indizi,prescindendo dal quantum di colpevolezza, in ragione della ritenuta prevalenzadelle esigenze di tutela della collettività, rispetto alla garanzia dei diritti dei singolialle comunicazioni.Come già affermato da questa Corte, si tratta di una verifica che deve esserecompiuta in relazione all’indagine nel suo complesso e, quindi, per tutti i reati peri quali vi sia quantomeno connessione probatoria e non certo con riferimento adogni singolo indagato (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01;Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555; Sez. 6, n. 28252 del6/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv.265127). In tali ipotesi, il giudizio prognostico, che deve effettuare il giudice,legittimare un'intercettazione e, ovviamente, il vaglio del giudice deve essereeseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e lanecessità del mezzo di ricerca della prova.2.3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha preso in considerazione lecensure difensive e le ha confutate, sul rilievo che i decreti autorizzativicontenevano la descrizione dell’attività delittuosa, collegavano l’indagato con gliambienti criminali locali e specificavano la necessità dell’attività di intercettazione.Le valutazioni espresse dall’ordinanza impugnata trovano puntuale riscontronei decreti di autorizzazione alle intercettazioni, allegati alla memoria depositatadal ricorrente, dai quali risulta che il GIP aveva analiticamente indicato gli indizidel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. emersi dall’attività di indagine, costituitidalle molteplici e convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, i qualiavevano indicato in [OSCURATO:PERSONA] un elemento di spicco della criminalità organizzatabrindisina, che progettava di costituire un nuovo gruppo criminale emancipato daivecchi capi, con la collaborazione di esponenti storici della [OSCURATO:PERSONA]. In detti decreti, il giudice ha, altresì, spiegato che le cautele assunte dalParisi nelle comunicazioni e l’impossibilità di acquisire aliunde elementi utili per laprosecuzione delle indagini, rendevano indispensabile autorizzare lo svolgimentodelle intercettazioni.Nei termini indicati, la motivazione dei decreti autorizzativi risulta in linea conla funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod. proc.pen. che, come si è già rilevato, «risiede nell’individuazione della specifica vicendacriminosa cui l’autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio diautorizzazione in bianco e di impedire altresì che l’intercettazione da mezzo diricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato» (Sez.3, n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 13/04/2015, Carrara, Rv. 263044).Adeguata motivazione è riscontrabile anche nei decreti di proroga, giustificatisul rilievo per cui la prosecuzione delle intercettazioni si rendeva necessariaproprio alla luce di quanto emerso dalle captazioni effettuate. Al riguardo èsufficiente richiamare il consolidato principio di diritto in forza del quale la relativamotivazione può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto allemotivazioni del decreto di autorizzazione (Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020,Bertoldi, Rv. 279564 – 01; Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, dep. 20/04/2015,Caratozzolo, Rv. 263401; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, dep. 29/07/2004,Belforte, Rv. 229105).3. Il secondo e il terzo motivo, concernenti i gravi indizi di colpevolezza,possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.3.1. Deve in proposito essere richiamato il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che il ricorso per cassazioneper vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).Si è altresì precisato che il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenzadei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).Quanto alla valutazione degli elementi indiziari, questa Corte ha chiarito cheè sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reatiaddebitatigli, perché i necessari gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli“indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finaledi colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteririchiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nonrichiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01).3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha operato una valutazione némanifestamente illogica né incongrua della complessiva attività di indagine,costituita dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, daiservizi di osservazione e dall’analisi dei flussi finanziari, dalla quale ha desunto siala sussistenza di un sodalizio mafioso – la frangia “mesagnese” della [OSCURATO:PERSONA] CoronaUnita, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e al suo luogotenente [OSCURATO:PERSONA] – sia ilruolo svolto all’interno di tale associazione dall’indagato.In particolare, l’ordinanza ha desunto dalle propalazioni dei collaboratori diAndrea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute specifiche e coerenti, nonchériscontrate dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, il ruolo di bracciodestro del [OSCURATO:PERSONA] svolto dall’indagato, il quale, oltre a mettere a disposizionedell’associazione il bar [OSCURATO:PERSONA], di cui è gestore e dove si svolgevano gli incontritra gli associati e la programmazione dell’attività associativa sia in relazione allagestione delle scommesse clandestine, sia allo spaccio di stupefacenti, godevadella piena fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA] e partecipava all’organizzazione dell’attivitàcriminosa. Dalle intercettazioni, è emerso, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] è il referentedell’associazione per quanto riguarda la gestione del gioco e delle scommesseillegali e la sua partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti.In definitiva, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente analizzato tutti glielementi indiziari emersi dalle indagini, li ha ricondotti ad unità attesa la loroconcordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente quale partecipe ex art. 416-bis,comma 1, cod. pen.4. Infondato è anche il quarto motivo.Con motivazione congrua e coerente con il quadro indiziario, il Tribunale delriesame ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione dell’associazione mafiosa, atteso che glielementi di indagine evidenziavano la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] sia del ruolo edella caratura criminale sia del boss [OSCURATO:PERSONA] sia del suo luogotenente [OSCURATO:PERSONA], dicui era braccio destro.5. Il quinto motivo è infondato.Il ricorrente deduce l’insussistenza delle esigenze cautelari in relazione allungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti ed altresì l’omessaesposizione delle ragioni per cui il Tribunale non ha ritenuto che dette esigenze,ove esistenti, potessero essere soddisfatte con una misura meno afflittiva.5.1. Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, intema di misure cautelari personali, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce,nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipomafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne lasussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardoall’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultimasuperabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.,ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figlidi età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con ladetenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 –01).Si è inoltre precisato che, con riguardo alla custodia cautelare in carceredisposta per il delitto di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" – qualedeve senz’altro ritenersi la [OSCURATO:PERSONA] – la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può esseresuperata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimentodell’attività associativa (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289490 -01).Detta presunzione non può, invece, ritenersi superata per effetto del merodecorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatticontestati, non potendo esso costituire prova dell’irreversibile allontanamentodell’indagato dal sodalizio. Al più, il cd. “tempo silente” può essere valutato in viaresiduale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività dicollaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativadell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, cit.; Sez. 5, n.16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01).5.2. Nel caso in esame, il ricorrente, oltre a trascurare la circostanza cheentrambi i reati associativi sono contestati come permanenti, sicché irrilevanterisulta il tempo trascorso dalla loro commissione, ha del tutto omesso diconfrontarsi con la motivazione svolta dall’ordinanza impugnata. Il Tribunale delriesame, invero, conformandosi ai suddetti principi puntualmente richiamati, haspecificamente rilevato non solo l’inesistenza di elementi istruttori da cui desumereche l’indagato aveva rescisso il suo legame con l’associazione mafiosa, ma haaltresì dato conto dell’esistenza di circostanze che, al contrario, attestavano laperduranza del legame associativo, essendo emerso dalle successive indagini chePasimeni continuava a frequentare presso il bar [OSCURATO:PERSONA] altri coindagati, tra cuiDaniele [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo tornato in libertà.6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 27138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris