CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 1981
Cassazione n. 14611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv.to Bazzani che si riporta a tutti i motivi illustrati e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20 dicembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Modena del 21 dicembre 2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli episodi di truffa dallo stesso commessi in danno delle persone offese Bencivegna, Bertacchini e Cappai e rideterminava la pena in ordine al residuo fatto di reato commesso in danno di Luongo in anni 1 di reclusione ed C 350,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Bazzani, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della dichiarazione di sospensione del procedimento disposta all'udienza del 21 ottobre 2019 stante l'assenza del giudice naturale tabellarmente indicato; nullità delle statuizioni civili poiché il reato doveva considerarsi estinto prima della pronuncia di primo grado; difatti il giudice naturale precostituito per il processo, la dott.ssa Siena era stata applicata ad altro ufficio e per l'udienza alcun provvedimento di sostituzione era stato adottato così che il rinvio doveva ritenersi adottato per l'impedimento del giudice naturale e non anche per astensione dalle udienze con la conseguenza che non si era verificato l'effetto sospensivo ed era maturata la prescrizione; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato e travisamento del fatto e della prova; al proposito venivano passati in rassegna i fatti riguardanti le quattro trattative di vendita che avevano portato all'imputazione segnalandosi come la corte di appello aveva finito per appiattirsi sul giudizio di condanna di primo grado benchè fossero assenti artifici e raggiri in danno delle persone offese sempre rese edotte della natura di ciascuna operazione; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa motivazione sulla colpevolezza dell'imputato per le posizioni Bencivegna, Cappai e Bertichini e tardività delle querele; al proposito si rappresentava che la corte di appello aveva omesso di motivare sulle doglianze proposte con riguardo a tali episodi; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla tardività della querela depositata il 16 ottobre 2014 dovendosi individuare il momento consumativo all'atto dell'impoverimento sicchè per ciascuno dei fatti il giorno della piena conoscenza del reato da parte delle persone offese rendeva tardiva la querela; - mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze reiterative, in fatto ed anche manifestamente infondate; ed invero quanto al primo motivo di ricorso va rammentato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509 - 01). Ne consegue pertanto che a seguito del rinvio disposto per adesione del difensore all'astensione dalle udienze correttamente i giudici di merito calcolavano la sospensione della prescrizione per tutta la durata posto che il motivo concomitante non atteneva né ad esigenze di acquisizione della prova né al riconoscimento del termine a difesa. Né decisivo risulta l'orientamento citato dalla difesa (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, Rv. 249909 - 01) riguardante un caso di rinvio per contemporaneo sciopero della difesa e del giudice posto che nel caso in esame, invece, come adeguatamente già spiegato dai giudici di merito, l'assenza del giudice titolare non avrebbe impedito la trattazione e definizione del processo da parte del giudice onorario nominato in sostituzione posto che l'assegnazione del fascicolo allo stesso appare comunque essere stata effettuata in applicazione dei principi tabellari senza alcuna violazione del giudice naturale.2.2 Il secondo motivo reitera totalmente doglianze di puro fatto; ed invero con dovizia di argomenti i giudici di primo e secondo grado hanno fornito adeguata spiegazione della sussistenza dei fatti illeciti in relazione a ciascuna delle persone offese tratte in inganno dal ricorrente nella sua attività di compravendita di autovetture ed il ricorso propone soltanto una lettura alternativa non consentita di elementi probatori e dati di puro merito. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato posto che il giudice di appello non ha omesso la trattazione delle doglianze relative alle posizioni dichiarate prescritte ma, anche richiamando la pronuncia di primo grado, ha evidenziato il momento consunnativo dei fatti in danno di ciascuno di essi; inoltre in punto tardività della querela già il tribunale aveva evidenziato come il momento di definitivo apprendimento del fatto andava individuato in periodi certamente successivi i contratti ed i pagamenti ed a fronte di tale considerazione il ricorso insiste nel fornire una mera prospettazione alternativa. Tali considerazioni devono fare ritenere manifestamente infondato anche il quarto motivo posto che con gli specifici argomenti svolti a pagina 6 della motivazione il giudice di appello ha proprio spiegato come la querela sporta da Luongo debba ritenersi tempestiva in ragione del momento finale di apprendimento dell'episodio commesso in suo danno. Infine manifestamente infondati sono anche gli altri motivi posto che il giudice di appello nell'esercizio del proprio potere discrezionale ha escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche in ragione della serialità dei fatti e determinato la pena. In tal modo il giudice di merito si e' adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita' del colpevole od all'entita' del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, RV. 249163). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa