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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24240/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 ottobre 2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Catania revocava, per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai delitti di cui agli art. 74 e 73 del d.P.R. 309/90.

In accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso la decisione del G.I.P., il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza del 14 dicembre 2022, annullava il provvedimento del G.I.P. e, contestualmente, disponeva il ripristino della misura di massimo rigore revocata.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen., osservando che non è stato considerato nel provvedimento impugnato non il mero decorso del tempo, ma il comportamento tenuto dall'imputato durante il procedimento penale, nelle more della custodia in carcere applicata per circa due anni e, soprattutto, durante lo status libertatis acquisito circa tre mesi addietro, da ciò potendosi escludere la persistenza delle esigenze cautelari, risultando invece la motivazione del Tribunale del Riesame contraddittoria e totalmente apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità.

Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame, nel richiamare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, valorizzando a tal fine i gravi precedenti penali per rapina aggravata a carico di [OSCURATO:PERSONA], peraltro già sorvegliato speciale, oltre che la condanna in primo grado già riportata dal ricorrente per i fatti di causa, per i quali, con sentenza del 14 luglio 2021, egli era stato condannato in abbreviato alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione, per cui il pericolo di recidiva doveva ritenersi persistente, non incidendo l'imminenza della scadenza del termine massimo di custodia cautelare sulla valutazione del pericolo di reiterazione dei reati, in assenza di significative novità rispetto al giudicato cautelare.

Né, in senso contrario, è stato ritenuto decisivo il decorso del tempo dall'inizio della misura, elemento in sé neutro, e ciò anche in considerazione della genericità del richiamo alla condotta processuale di Pati, aspetto questo che invero connota anche l'odierna impugnazione.2.

Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sul mancato superamento della relativa presunzione normativa non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Catania revocava, per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari, la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai delitti di cui agli art. 74 e 73 del d.P.R. 309/90. In accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso la decisione del G.I.P., il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza del 14 dicembre 2022, annullava il provvedimento del G.I.P. e, contestualmente, disponeva il ripristino della misura di massimo rigore revocata. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale etneo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen., osservando che non è stato considerato nel provvedimento impugnato non il mero decorso del tempo, ma il comportamento tenuto dall'imputato durante il procedimento penale, nelle more della custodia in carcere applicata per circa due anni e, soprattutto, durante lo status libertatis acquisito circa tre mesi addietro, da ciò potendosi escludere la persistenza delle esigenze cautelari, risultando invece la motivazione del Tribunale del Riesame contraddittoria e totalmente apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità. Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame, nel richiamare la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, valorizzando a tal fine i gravi precedenti penali per rapina aggravata a carico di [OSCURATO:PERSONA], peraltro già sorvegliato speciale, oltre che la condanna in primo grado già riportata dal ricorrente per i fatti di causa, per i quali, con sentenza del 14 luglio 2021, egli era stato condannato in abbreviato alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione, per cui il pericolo di recidiva doveva ritenersi persistente, non incidendo l'imminenza della scadenza del termine massimo di custodia cautelare sulla valutazione del pericolo di reiterazione dei reati, in assenza di significative novità rispetto al giudicato cautelare. Né, in senso contrario, è stato ritenuto decisivo il decorso del tempo dall'inizio della misura, elemento in sé neutro, e ciò anche in considerazione della genericità del richiamo alla condotta processuale di Pati, aspetto questo che invero connota anche l'odierna impugnazione.2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sul mancato superamento della relativa presunzione normativa non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg
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