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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 32898/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30727/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di Elsa S chrepfer Procac c ini; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’Avv.

A ndrea Galvani ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di Comune di Esanatoglia, in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliatoin Roma, Via G iunio Bazzoni n. 1, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 190 / 20 20 della CORTE d ’ APPELLO di ANCONA, pubblicata il 24 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione del 7 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , oltre ad altro, convennero il Comune di Esanatoglia dinanzi al Tribunale di Camerino perchéne fosse accertata la responsabilità per i danni subìti dalle unità immobiliari (autorimesse) di loro proprietà, nonché da quelle dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure evocati in giudizio, e perché l’ente fosse conseguentemente condannato ad eseguire a proprie spese tutte le opere indicate nella relazione peritale redatta all’esito dell’esperito accertamento tecnico preventivo.

Con sentenza non definitiva 10 ottobre 2012, n. 210, il Tribunale adìto, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò che il Comune era responsabiledi partedei danni subìti dalle autorimesse di proprietà degli attori ed impartì con ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2015, gli attori, ferma restando la domanda già formulata di accertamento C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della responsabilità dell’ente e di condanna dello stesso ad eseguire a proprie spese le opere indicatedal consulente tecnico, aggiunsero, in via subordinata, la domanda di condanna del Comune a risarcirli del danno subìto, mediante pagamento della somma quantificata nell’ambito dello stesso accertamento tecnico preventivo o di quella che fosse risultata dovuta in base alle responsabilità del Comune accertate in giudizio.

Con sentenza definitiva 13 settembre 2015, n. 38, il Tribunale adìto, in parziale accoglimentodelle domande , condannò il Comune di Esanatoglia: a) al la realizzazione, a s u e spese, delle opere di rifacimento della linea fognaria e di sistemazione, mediante impermeabilizzazione, della porzione di piazzale di sua proprietà indicata nell’ATP; b)al pagamento, in favoredegli attori , dell’80% delle somme necessarie all’esecuzione dei lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni nelle autorimesse; c) al pagamento del 30% delle spese necessarieper i lavori di rifacimento del lastrico solare.

2. Sia la sentenza non definitiva che quella definitiva furono gravate dal Comune dinanzialla Corte d ’ appello di Ancona.

Quest’ultima, con sentenza 24 febbraio 2020, n. 190, in parziale accoglimento dell’impugnazione, pur convenendo con il primo giudice sul grado di responsabilità ascrivibile al Comune (quantificabile, in conformità all’esito dell’ATP, nella misura dell’80% per i danni conseguentialle infiltrazioni nelle autorimesse e nella misura di 1 / 3 con riguardo alle spese necessarie per la ristrutturazione del solaio di copertura delle stesse), ha reputato che fosse accoglibile , in tali termini, soltanto la domandaformulata con l’originario atto di citazione del 7 gennaio 2011, non an che quella proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2015, ed h a C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. conseguentemente condannato il Comun e ( oltre che ad eseguire a proprie spese le opere di raccolta, allontanamento e canalizzazione delle acque meteoriche sullasua proprietà) alla diretta esecuzione sia dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni nelle autorimesse di proprietà degli attori sia dei lavori di ristrutturazione del solaio di copertura delle medesime, ripartendo le relative spese, per i primi , nella misura dell’80% in capo all’enteconvenuto e del 20% in capo ai privati attori e, per i secondi, nella misura di 1/3in capo al convenuto e di 2/3 in capo agli attori.

La Corte territoriale ha così deciso sull’assunto che, mentre la domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni avesse ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per equivalente, al contrario la domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio avesse ad oggetto, non la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, bensì la condanna «all’esecuzione di una attività materiale tesa ad eliminare le infiltrazioni».

Si sarebbe quindi trattato di una domanda di condanna all’esecuzione di un obbligo di fare funzionale ad « eliminare la causa del pregiudizio », la quale avrebbe avuto natura diversa dal rimedio risarcitorioin forma specifica, tende n te , invece, al « ristoro patrimoniale della parte danneggiata».

Avuto riguardo alladifferente natura delle domande proposte con l’atto introduttivo e all’udienza di precisazione delle conclusioni, la secondadomanda, determinando, non già una mera emendatio ma una vera e propria muta t io libelli , sareb be stata quindi inammissibile, in ragione del divieto di introdurre domande nuove in giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte dorica propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ( in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Procaccini), [OSCURATO:PERSONA](in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo.

Rispondecon controricorso il Comune di Esanatoglia.

Restanointimati senza svolgere difese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di ordinare che si proceda al rinnovo dell’atto.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità diassicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez.

Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).

2. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art.112 cod. proc. civ..

I ricorrenti sostengono che la domanda da loro formulata con il ricorso introduttivo costituisse domanda di risarcimento in forma specifica e che , pertanto , la successiva domanda di risarcimento per equivalente, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando una mera emendatio libelli, fosse del tuttoammissibile.

La Corte di merito, nell’attribuire differente natura alle due domande – e nel ritenere conseguentemente integrata una inammissibile mutatio libelli – per un verso, avre bbe indebitamente sostituito d’ ufficio un’azione diversa a quella esercitata e, per l’a l tro, altrettanto indebitamente, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, mancando di provvederesulla domanda di risarcimento per equivalente.

2.1. Il motivo, pur muovendo da corrette premesse in iure , si palesa tuttavia inammissibileper difetto di interesse. 2.1.a.

Va, al riguardo , ricordato che, sebbene la rilevazione e l’interpretazionedel contenuto della domanda costituisca oggetto di un giudizio di fattoriservato al giudice del m e rito ( Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), tuttavia tale giudizio è censurabile in sede di legittimità quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato (Cass.C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, venga no violat i i limiti costituiti , da un lato, dall’esigenza di rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402).

Nel caso dispecie, questi limiti sono stati effettivamente violati, in quanto il giudice del me rito ha indebitamente escluso il carattere risarcitorio (in forma specifica) della domanda originariamente propostacon l’atto introduttivo del giudizio, sebbene la stessa avesse espressamentead oggetto la declaratoria che i danni subìti dalle unità immobiliari degli attori fossero stati causati dal Comune, nonché la condanna dell’ente ad eseguire a proprie spese tutte le opere indicate nella relazione peritale (cfr. le conclusioni dell’atto di citazione del 7 gennaio 2011, per come trascritte dai ricorrenti, previa assoluzione dell’onere di localizzazione dell’atto quale doc.

A del fascicolo Tribunale: p.2 del ricorso).

La Corte territoriale, riunendo in un'unica , composita nozione i diversi rimedi dell’azione di adempimento, dell’esecuzione in forma specifica e persino dell’inibitoria, ha poi confusamente qualificato questa domanda come domanda « di condanna ad un f a cere », ovverosia, tende n te ad « ottenere la condanna del responsabile all’esecuzione di una attività materiale atta ad eliminare la causa del pregiudizio, così da inibirne la futura ricomparsa», in ciò asseritamente differenziandosidalla richiesta risarcitoria in forma specifica, tende n te, invece, « al ristoro patrimoniale della parte danneggiata » (p.17 della sentenzaimpugnata).

C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

La Corte d ’ app e llo , a prescindere dall’indebito riferimento all’inibitoria (che costituisce l’ordine giudiziale di astenersi da un comportamento illecito) non ha tenuto conto, in proposito, che l’azione di adempimento (nella fattispecie, ad un facere fungibile ) postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio rimasto inadempiuto o inesattamente adempiuto, mentre l’esecuzione in formaspecifica di un obbligo di fare presuppone già accertata in sede di cognizione la sussistenza del relativo diritto , costituendo lo strumento per l’attuazione coattiva dello stesso; nel primo c aso, pertanto, il rimedio (quale azione di cognizione) consente al creditore di ottenere un provvedimentodi condanna del debitore all’esecuzione della medesima prestazione di fare che formava oggetto del rapporto obbligatorio inadempiuto; nel secondo caso, il rimedio (quale azione esecutiva) consente al creditore , che abbia già ottenuto il provvedimento di condanna, di ottenere l’esecuzione del l’obbligo di fa cere non spontaneamente adempiutoa spese del condannato.

Il rimedio risarcitorio si distingue dall’azione di adempimento e dall’esecuzione forzata, poiché, anche quando viene azionato in forma specifica, integra pur sempre una modalità di reintegrazione dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione (quel la risarcitoria, appunto), diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio (nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) o del dovere di rispetto altrui (nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale).

Nella fattispecie, i ricorrenti, originari attori, non avevano agito per l’adempimentodi una obbligazione rimasta inadempiuta, né avevano agito in via esecutivaper ottenere l’attuazione coercitiva di un obbligo di fare del Comune già precedentemente accertato; essi avevano C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. invece agito per ottenere l’accertamento della resp onsabilità del Comune in ordine ai danni subìtidai loro beni immobili e la conseguente condanna del responsabile, nei limiti in cui f osse stato a ccertato all’esito dell’istruttoria, alla diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze, mediante esecuzione delle opere indicate dal CTU; pertanto, era stata f o rmulata esp ressamente una chiara domanda di reintegrazione in forma specifica di cui il giudice di appello ha indebitamentenegato la natura risarcitoria. 2.1.b.Ciò posto, deve però osservarsi che , se , da un lato, il cattivo esercizio del potere di interpretazione della domanda ha condotto il giudice del meritoa violare la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché il divieto di sostituire d’ufficio un’azione divers a da quella espressamente e formalmente esercitata , dall’altro lato, tuttavia, i ricorrenti non hanno interesse a dolersi della nullità della sentenzad’appello.

Va, infatti,rilevato che la domanda di risarcimento per equivalente era stata da loro proposta, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2015, non già in alternativa alla (o addirittura in sostituzionedella) domanda di risarcimento in forma specifica, ma era stata proposta soltanto in via subordinata, ovverosia con riferimento alla «denegata ipotesi» in cui non fosse stata accolta la domanda di condanna del Comune all’esecuzione a proprie spese delle opere indicate dal CTU (cfr. le conclusioni rese all’udienza del 25 febbraio 2015, per come trascritte in ricorso: p.6) .

Alla luce di tale rilievo, è evidenteche l’erronea qualificazione della domanda subordinata come domanda nuova ( generata dall’indebita qualificazione della sua proposizione quale mutatio libelli , a seguito della negazione della natura risarcitoria della domanda principale) C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avrebbe potuto essere censurata con ricorso per cassazione solo in ipotesi di reiezione (declaratoria di inammissibilità o rigetto) della stessa domandaprincipale.

Poiché invece la domanda principale, benché erroneamente interpretata, è stata nondimeno accolta, sia pure nei limiti risultanti dall’istruttoria, i ricorrenti non hanno interesse a dolersi dell’omessa pronuncia su quella subordinata, atteso che tale domanda, quand’anche fosse statareputata ammissibile, comunque non sarebbe stataesaminata. 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30727/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale erede di Elsa S chrepfer Procac c ini; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’Avv. A ndrea Galvani ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di Comune di Esanatoglia, in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliatoin Roma, Via G iunio Bazzoni n. 1, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 190 / 20 20 della CORTE d ’ APPELLO di ANCONA, pubblicata il 24 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 7 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , oltre ad altro, convennero il Comune di Esanatoglia dinanzi al Tribunale di Camerino perchéne fosse accertata la responsabilità per i danni subìti dalle unità immobiliari (autorimesse) di loro proprietà, nonché da quelle dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure evocati in giudizio, e perché l’ente fosse conseguentemente condannato ad eseguire a proprie spese tutte le opere indicate nella relazione peritale redatta all’esito dell’esperito accertamento tecnico preventivo. Con sentenza non definitiva 10 ottobre 2012, n. 210, il Tribunale adìto, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò che il Comune era responsabiledi partedei danni subìti dalle autorimesse di proprietà degli attori ed impartì con ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2015, gli attori, ferma restando la domanda già formulata di accertamento C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della responsabilità dell’ente e di condanna dello stesso ad eseguire a proprie spese le opere indicatedal consulente tecnico, aggiunsero, in via subordinata, la domanda di condanna del Comune a risarcirli del danno subìto, mediante pagamento della somma quantificata nell’ambito dello stesso accertamento tecnico preventivo o di quella che fosse risultata dovuta in base alle responsabilità del Comune accertate in giudizio. Con sentenza definitiva 13 settembre 2015, n. 38, il Tribunale adìto, in parziale accoglimentodelle domande , condannò il Comune di Esanatoglia: a) al la realizzazione, a s u e spese, delle opere di rifacimento della linea fognaria e di sistemazione, mediante impermeabilizzazione, della porzione di piazzale di sua proprietà indicata nell’ATP; b)al pagamento, in favoredegli attori , dell’80% delle somme necessarie all’esecuzione dei lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni nelle autorimesse; c) al pagamento del 30% delle spese necessarieper i lavori di rifacimento del lastrico solare. 2. Sia la sentenza non definitiva che quella definitiva furono gravate dal Comune dinanzialla Corte d ’ appello di Ancona. Quest’ultima, con sentenza 24 febbraio 2020, n. 190, in parziale accoglimento dell’impugnazione, pur convenendo con il primo giudice sul grado di responsabilità ascrivibile al Comune (quantificabile, in conformità all’esito dell’ATP, nella misura dell’80% per i danni conseguentialle infiltrazioni nelle autorimesse e nella misura di 1 / 3 con riguardo alle spese necessarie per la ristrutturazione del solaio di copertura delle stesse), ha reputato che fosse accoglibile , in tali termini, soltanto la domandaformulata con l’originario atto di citazione del 7 gennaio 2011, non an che quella proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2015, ed h a C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. conseguentemente condannato il Comun e ( oltre che ad eseguire a proprie spese le opere di raccolta, allontanamento e canalizzazione delle acque meteoriche sullasua proprietà) alla diretta esecuzione sia dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni nelle autorimesse di proprietà degli attori sia dei lavori di ristrutturazione del solaio di copertura delle medesime, ripartendo le relative spese, per i primi , nella misura dell’80% in capo all’enteconvenuto e del 20% in capo ai privati attori e, per i secondi, nella misura di 1/3in capo al convenuto e di 2/3 in capo agli attori. La Corte territoriale ha così deciso sull’assunto che, mentre la domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni avesse ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per equivalente, al contrario la domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio avesse ad oggetto, non la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, bensì la condanna «all’esecuzione di una attività materiale tesa ad eliminare le infiltrazioni». Si sarebbe quindi trattato di una domanda di condanna all’esecuzione di un obbligo di fare funzionale ad « eliminare la causa del pregiudizio », la quale avrebbe avuto natura diversa dal rimedio risarcitorioin forma specifica, tende n te , invece, al « ristoro patrimoniale della parte danneggiata». Avuto riguardo alladifferente natura delle domande proposte con l’atto introduttivo e all’udienza di precisazione delle conclusioni, la secondadomanda, determinando, non già una mera emendatio ma una vera e propria muta t io libelli , sareb be stata quindi inammissibile, in ragione del divieto di introdurre domande nuove in giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte dorica propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ( in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Procaccini), [OSCURATO:PERSONA](in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico, articolato motivo. Rispondecon controricorso il Comune di Esanatoglia. Restanointimati senza svolgere difese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di ordinare che si proceda al rinnovo dell’atto. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità diassicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass.21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). 2. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’art.112 cod. proc. civ.. I ricorrenti sostengono che la domanda da loro formulata con il ricorso introduttivo costituisse domanda di risarcimento in forma specifica e che , pertanto , la successiva domanda di risarcimento per equivalente, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando una mera emendatio libelli, fosse del tuttoammissibile. La Corte di merito, nell’attribuire differente natura alle due domande – e nel ritenere conseguentemente integrata una inammissibile mutatio libelli – per un verso, avre bbe indebitamente sostituito d’ ufficio un’azione diversa a quella esercitata e, per l’a l tro, altrettanto indebitamente, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, mancando di provvederesulla domanda di risarcimento per equivalente. 2.1. Il motivo, pur muovendo da corrette premesse in iure , si palesa tuttavia inammissibileper difetto di interesse. 2.1.a. Va, al riguardo , ricordato che, sebbene la rilevazione e l’interpretazionedel contenuto della domanda costituisca oggetto di un giudizio di fattoriservato al giudice del m e rito ( Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), tuttavia tale giudizio è censurabile in sede di legittimità quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato (Cass.C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, venga no violat i i limiti costituiti , da un lato, dall’esigenza di rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). Nel caso dispecie, questi limiti sono stati effettivamente violati, in quanto il giudice del me rito ha indebitamente escluso il carattere risarcitorio (in forma specifica) della domanda originariamente propostacon l’atto introduttivo del giudizio, sebbene la stessa avesse espressamentead oggetto la declaratoria che i danni subìti dalle unità immobiliari degli attori fossero stati causati dal Comune, nonché la condanna dell’ente ad eseguire a proprie spese tutte le opere indicate nella relazione peritale (cfr. le conclusioni dell’atto di citazione del 7 gennaio 2011, per come trascritte dai ricorrenti, previa assoluzione dell’onere di localizzazione dell’atto quale doc. A del fascicolo Tribunale: p.2 del ricorso). La Corte territoriale, riunendo in un'unica , composita nozione i diversi rimedi dell’azione di adempimento, dell’esecuzione in forma specifica e persino dell’inibitoria, ha poi confusamente qualificato questa domanda come domanda « di condanna ad un f a cere », ovverosia, tende n te ad « ottenere la condanna del responsabile all’esecuzione di una attività materiale atta ad eliminare la causa del pregiudizio, così da inibirne la futura ricomparsa», in ciò asseritamente differenziandosidalla richiesta risarcitoria in forma specifica, tende n te, invece, « al ristoro patrimoniale della parte danneggiata » (p.17 della sentenzaimpugnata). C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La Corte d ’ app e llo , a prescindere dall’indebito riferimento all’inibitoria (che costituisce l’ordine giudiziale di astenersi da un comportamento illecito) non ha tenuto conto, in proposito, che l’azione di adempimento (nella fattispecie, ad un facere fungibile ) postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio rimasto inadempiuto o inesattamente adempiuto, mentre l’esecuzione in formaspecifica di un obbligo di fare presuppone già accertata in sede di cognizione la sussistenza del relativo diritto , costituendo lo strumento per l’attuazione coattiva dello stesso; nel primo c aso, pertanto, il rimedio (quale azione di cognizione) consente al creditore di ottenere un provvedimentodi condanna del debitore all’esecuzione della medesima prestazione di fare che formava oggetto del rapporto obbligatorio inadempiuto; nel secondo caso, il rimedio (quale azione esecutiva) consente al creditore , che abbia già ottenuto il provvedimento di condanna, di ottenere l’esecuzione del l’obbligo di fa cere non spontaneamente adempiutoa spese del condannato. Il rimedio risarcitorio si distingue dall’azione di adempimento e dall’esecuzione forzata, poiché, anche quando viene azionato in forma specifica, integra pur sempre una modalità di reintegrazione dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione (quel la risarcitoria, appunto), diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio (nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) o del dovere di rispetto altrui (nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale). Nella fattispecie, i ricorrenti, originari attori, non avevano agito per l’adempimentodi una obbligazione rimasta inadempiuta, né avevano agito in via esecutivaper ottenere l’attuazione coercitiva di un obbligo di fare del Comune già precedentemente accertato; essi avevano C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. invece agito per ottenere l’accertamento della resp onsabilità del Comune in ordine ai danni subìtidai loro beni immobili e la conseguente condanna del responsabile, nei limiti in cui f osse stato a ccertato all’esito dell’istruttoria, alla diretta rimozione della lesione e delle sue conseguenze, mediante esecuzione delle opere indicate dal CTU; pertanto, era stata f o rmulata esp ressamente una chiara domanda di reintegrazione in forma specifica di cui il giudice di appello ha indebitamentenegato la natura risarcitoria. 2.1.b.Ciò posto, deve però osservarsi che , se , da un lato, il cattivo esercizio del potere di interpretazione della domanda ha condotto il giudice del meritoa violare la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché il divieto di sostituire d’ufficio un’azione divers a da quella espressamente e formalmente esercitata , dall’altro lato, tuttavia, i ricorrenti non hanno interesse a dolersi della nullità della sentenzad’appello. Va, infatti,rilevato che la domanda di risarcimento per equivalente era stata da loro proposta, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2015, non già in alternativa alla (o addirittura in sostituzionedella) domanda di risarcimento in forma specifica, ma era stata proposta soltanto in via subordinata, ovverosia con riferimento alla «denegata ipotesi» in cui non fosse stata accolta la domanda di condanna del Comune all’esecuzione a proprie spese delle opere indicate dal CTU (cfr. le conclusioni rese all’udienza del 25 febbraio 2015, per come trascritte in ricorso: p.6) . Alla luce di tale rilievo, è evidenteche l’erronea qualificazione della domanda subordinata come domanda nuova ( generata dall’indebita qualificazione della sua proposizione quale mutatio libelli , a seguito della negazione della natura risarcitoria della domanda principale) C.C. 11.10.2023 N. R.G. 30727/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avrebbe potuto essere censurata con ricorso per cassazione solo in ipotesi di reiezione (declaratoria di inammissibilità o rigetto) della stessa domandaprincipale. Poiché invece la domanda principale, benché erroneamente interpretata, è stata nondimeno accolta, sia pure nei limiti risultanti dall’istruttoria, i ricorrenti non hanno interesse a dolersi dell’omessa pronuncia su quella subordinata, atteso che tale domanda, quand’anche fosse statareputata ammissibile, comunque non sarebbe stataesaminata. 3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con
Sentenza Cassazione n. 32898/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris