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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26184/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 9 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cremona il 3 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Camisano il 31 dicembre 2023.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere sussistente il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto illecito dei 295,2 grammi di hashish rinvenuti nell'autovettura a bordo della quale si trovava anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA], hanno valorizzato e correlato, in maniera non illogica, sia l'atteggiamento nervoso di entrambi gli occupanti dell'auto al momento del controllo, sia la circostanza che la droga, contenuta in tre panetti, è stata nascosta sotto il sedile occupato dal ricorrente, sia il fatto che quest'ultimo è stato trovato in possesso di una somma (860 euro) non confacente alle sue condizioni economiche, avendo altresì i giudici di appello spiegato con argomentazioni pertinenti perché la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ritenuta inverosimile (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, che invero neanche il ricorso indica in termini adeguatamente specifici.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 9 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cremona il 3 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Camisano il 31 dicembre 2023. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere sussistente il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto illecito dei 295,2 grammi di hashish rinvenuti nell'autovettura a bordo della quale si trovava anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA], hanno valorizzato e correlato, in maniera non illogica, sia l'atteggiamento nervoso di entrambi gli occupanti dell'auto al momento del controllo, sia la circostanza che la droga, contenuta in tre panetti, è stata nascosta sotto il sedile occupato dal ricorrente, sia il fatto che quest'ultimo è stato trovato in possesso di una somma (860 euro) non confacente alle sue condizioni economiche, avendo altresì i giudici di appello spiegato con argomentazioni pertinenti perché la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ritenuta inverosimile (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, che invero neanche il ricorso indica in termini adeguatamente specifici. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2 P.Q.M
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