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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37958/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato ay4fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la pena di anni tre di reclusione ed C 680.000 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo violazione di legge nella commisurazione della pena in relazione alle riconosciute attenuanti generiche, sollecitando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 3-quater, d.lvo n. 286/1998; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente non rilevanza della questione posta dal ricorso; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato ay4fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la pena di anni tre di reclusione ed C 680.000 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo violazione di legge nella commisurazione della pena in relazione alle riconosciute attenuanti generiche, sollecitando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 3-quater, d.lvo n. 286/1998; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente non rilevanza della questione posta dal ricorso; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13
Sentenza Cassazione n. 37958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris