Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]312/03
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE»
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione
alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 febbraio 2004
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE»
Nella causa C-312/03,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio,
rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti
della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad
esso incombenti in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio
1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2
La direttiva 1999/44 prevede, all'art. 11, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° gennaio 2002 e che ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3
Non essendole state comunicate le misure prese per assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 in diritto belga nel termine
previsto dalla detta direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di inadempimento di cui all'art. 226 CE. Dopo aver
invitato il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a presentare le proprie osservazioni, il 19 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA], ha emesso un parere
motivato invitando tale Stato ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla data della sua notifica.
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha risposto a tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il presente ricorso.
4
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni pertinenti di quest’ultima.
5
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta la mancata attuazione della detta direttiva. Esso segnala tuttavia che il Consiglio dei Ministri
ha adottato un progetto di legge 7 febbraio 2003, depositato presso la Camera dei rappresentanti il 19 febbraio seguente.
Tale progetto, però, non ha potuto essere approvato prima dello scioglimento delle Camere e pertanto deve nuovamente essere
sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prima di poter essere rinviato al Parlamento.
6
Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i provvedimenti
necessari per recepire la direttiva 1999/44 non erano ancora stati adottati e che, a questo proposito, esso si limita a esporre
lo stato di avanzamento del procedimento per garantire tale attuazione.
7
Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto
dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑63/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑821,
punto 11).
8
Nel caso di specie, è pacifico che alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato non era stata ancora adottata alcuna
misura diretta ad assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 nell’ordinamento giuridico belga.
9
Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].
10
Di conseguenza, occorre constatare che, non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Sulle spese
11
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
di tale direttiva.
2)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il francese.