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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]312/03 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio «Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE» Massime della sentenza Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 febbraio 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE» Nella causa C-312/03, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

D. Martin, in qualità di agente, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, LA CORTE (Terza Sezione),, composta dal sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, dal sig.

R. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.

F.G.

Jacobs cancelliere: sig.

R. Grass vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2 La direttiva 1999/44 prevede, all'art. 11, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° gennaio 2002 e che ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non essendole state comunicate le misure prese per assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 in diritto belga nel termine previsto dalla detta direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di inadempimento di cui all'art. 226 CE.

Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a presentare le proprie osservazioni, il 19 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA], ha emesso un parere motivato invitando tale Stato ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla data della sua notifica.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha risposto a tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il presente ricorso. 4 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni pertinenti di quest’ultima. 5 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta la mancata attuazione della detta direttiva.

Esso segnala tuttavia che il Consiglio dei Ministri ha adottato un progetto di legge 7 febbraio 2003, depositato presso la Camera dei rappresentanti il 19 febbraio seguente.

Tale progetto, però, non ha potuto essere approvato prima dello scioglimento delle Camere e pertanto deve nuovamente essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prima di poter essere rinviato al Parlamento. 6 Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i provvedimenti necessari per recepire la direttiva 1999/44 non erano ancora stati adottati e che, a questo proposito, esso si limita a esporre lo stato di avanzamento del procedimento per garantire tale attuazione. 7 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑63/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑821, punto 11). 8 Nel caso di specie, è pacifico che alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato non era stata ancora adottata alcuna misura diretta ad assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 nell’ordinamento giuridico belga. 9 Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Di conseguenza, occorre constatare che, non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Sulle spese 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004.

Il cancelliere Il presidente della Terza Sezione R. Grass

A. [OSCURATO:PERSONA]

1 – Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]312/03 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio «Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE» Massime della sentenza Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 febbraio 2004 (1) «Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE» Nella causa C-312/03, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, LA CORTE (Terza Sezione),, composta dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig. R. Grass vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2 La direttiva 1999/44 prevede, all'art. 11, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° gennaio 2002 e che ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non essendole state comunicate le misure prese per assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 in diritto belga nel termine previsto dalla detta direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di inadempimento di cui all'art. 226 CE. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a presentare le proprie osservazioni, il 19 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA], ha emesso un parere motivato invitando tale Stato ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla data della sua notifica. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha risposto a tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il presente ricorso. 4 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni pertinenti di quest’ultima. 5 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta la mancata attuazione della detta direttiva. Esso segnala tuttavia che il Consiglio dei Ministri ha adottato un progetto di legge 7 febbraio 2003, depositato presso la Camera dei rappresentanti il 19 febbraio seguente. Tale progetto, però, non ha potuto essere approvato prima dello scioglimento delle Camere e pertanto deve nuovamente essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri prima di poter essere rinviato al Parlamento. 6 Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i provvedimenti necessari per recepire la direttiva 1999/44 non erano ancora stati adottati e che, a questo proposito, esso si limita a esporre lo stato di avanzamento del procedimento per garantire tale attuazione. 7 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑63/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑821, punto 11). 8 Nel caso di specie, è pacifico che alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato non era stata ancora adottata alcuna misura diretta ad assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 nell’ordinamento giuridico belga. 9 Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 10 Di conseguenza, occorre constatare che, non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. Sulle spese 11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non adottando nel termine assegnato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004. Il cancelliere Il presidente della Terza Sezione R. Grass A. [OSCURATO:PERSONA] 1 – Lingua processuale: il francese.
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