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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 ottobre 1995

Cassazione n. 10327/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1995 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine alla riduzione per il rito applicata alla contravvenzione ed il rigetto nel resto del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, argomentando in particolare in ordine al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di una pluralità di furti, anche nella forma tentata, e della contravvenzione di cui all'art. 4, co. 2 e 3 della legge n. 110/1975, rideterminando la pena inflitta e revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il Pavia, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un primo motivo, con il quale lamenta il travisamento dei dati processuali, per aver affermato la Corte di appello che l'imputato aveva fatto richiesta del giudizio abbreviato non condizionato, in replica al motivo di appello che lamentava il diniego da parte del primo giudice del rito abbreviato condizionato all'esecuzione di una perizia sulla capacità di intendere e di volere del Pavia al momento dei fatti.

Con un secondo motivo si lamenta l'illegalità della pena per aver la Corte di appello apportata la diminuzione di un terzo della pena per la celebrazione del rito abbreviato, laddove per la contravvenzione avrebbe dovuto applicare una riduzione della metà della relativa pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato nel secondo motivo.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La lettura degli atti processuali, consentita a questa Corte dalla natura processuale della censura, lascia emergere che il Pavia avanzò istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato e in subordine al rito abbreviato senza condizione.

Pertanto, il ricorrente non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'errore di percezione nel quale è incorsa la Corte di appello laddove ha ritenuto che egli avesse richiesto unicamente questa seconda forma del rito speciale perché, secondo l'insegnamento di questa Corte, è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2 - , Sentenza n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826 - 01).

Le ulteriori argomentazioni esposte nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza non possono essere considerate perché introducono rilievi r, che sono eccentrici rispetto a quelli avanzati con il ricorso.

Ci si duole, infatti, della motivazione con la quale la Corte di appello non ha escluso la capacità di intendere e di volere del Pavia e quindi di quella con la quale è stata ritenuta non decisiva la prova alla cui assunzione era stata condizionata l'opzione per il rito abbreviato.

3.2. Il secondo motivo è fondato.

La Corte di appello è intervenuta sul trattamento sanzionatorio reputando eccessiva la pena base inflitta dal primo giudice; quindi ha determinato in due anni di reclusione ed euro 400 di multa la pena per il reato base ed apportato in aumento tre mesi di reclusione ed euro 1235 di multa per ciascuno degli ulteriori tre furti consumati in continuazione, nonché due mesi di reclusione ed euro 75 di multa per il solo tentato furto pure ascritto e ritenuto, ai quali ha aggiunto un mese di reclusione ed euro 50 di multa per la contravvenzione di cui al capo 6); complessivamente una pena di tre anni di reclusione ed euro 900 di multa, sulla quale ha apportato la riduzione di un terzo per il rito.

In tal modo la Corte di appello ha omesso di applicare alla pena determinata per la contravvenzione la riduzione della metà, prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Premesso che la contravvenzione attribuita al Pavia risulta commessa il 15.8.2019, di talché non si pone il tema della applicabilità della maggior riduzione ai fatti commessi sotto la vigenza della disposizione che prevedeva la riduzione di un terzo, questa Corte ha già statuito che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito va effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo (Sez. 1, Sentenza n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869 - 01).

3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto; ma l'annullamento può essere senza rinvio perché non occorre alcuna valutazione per addivenire alla determinazione della pena corretta, sì che questa Corte può procedervi ai sensi della lettera I) dell'art. 620 cod. proc. pen.

Tanto premesso, la pena viene determinata in due anni ed undici mesi di reclusione ed euro 850 di multa per tutti i delitti, mantenendo fermi gli addendi definiti dalla Corte di appello; su tale pena va apportata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, pervenendosi alla pena di un anno undici mesi e dieci giorni ed euro 567 di multa; per la contravvenzione, la determinata pena di un mese di reclusione ed euro 50 di multa va ridotta della metà e si perviene, quindi, a quindici giorni di reclusione e 25 euro di multa.

In conclusione, la pena complessiva inflitta al Pavia va determinata in un anno undici mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro 592 di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che ridetermina in anni 1, mesi 11 e giorni 25 di reclusione ed euro 592 di multa.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.2.2022.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1995 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine alla riduzione per il rito applicata alla contravvenzione ed il rigetto nel resto del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, argomentando in particolare in ordine al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di una pluralità di furti, anche nella forma tentata, e della contravvenzione di cui all'art. 4, co. 2 e 3 della legge n. 110/1975, rideterminando la pena inflitta e revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il Pavia, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un primo motivo, con il quale lamenta il travisamento dei dati processuali, per aver affermato la Corte di appello che l'imputato aveva fatto richiesta del giudizio abbreviato non condizionato, in replica al motivo di appello che lamentava il diniego da parte del primo giudice del rito abbreviato condizionato all'esecuzione di una perizia sulla capacità di intendere e di volere del Pavia al momento dei fatti. Con un secondo motivo si lamenta l'illegalità della pena per aver la Corte di appello apportata la diminuzione di un terzo della pena per la celebrazione del rito abbreviato, laddove per la contravvenzione avrebbe dovuto applicare una riduzione della metà della relativa pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nel secondo motivo. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La lettura degli atti processuali, consentita a questa Corte dalla natura processuale della censura, lascia emergere che il Pavia avanzò istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato e in subordine al rito abbreviato senza condizione. Pertanto, il ricorrente non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'errore di percezione nel quale è incorsa la Corte di appello laddove ha ritenuto che egli avesse richiesto unicamente questa seconda forma del rito speciale perché, secondo l'insegnamento di questa Corte, è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2 - , Sentenza n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826 - 01). Le ulteriori argomentazioni esposte nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza non possono essere considerate perché introducono rilievi r, che sono eccentrici rispetto a quelli avanzati con il ricorso. Ci si duole, infatti, della motivazione con la quale la Corte di appello non ha escluso la capacità di intendere e di volere del Pavia e quindi di quella con la quale è stata ritenuta non decisiva la prova alla cui assunzione era stata condizionata l'opzione per il rito abbreviato. 3.2. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello è intervenuta sul trattamento sanzionatorio reputando eccessiva la pena base inflitta dal primo giudice; quindi ha determinato in due anni di reclusione ed euro 400 di multa la pena per il reato base ed apportato in aumento tre mesi di reclusione ed euro 1235 di multa per ciascuno degli ulteriori tre furti consumati in continuazione, nonché due mesi di reclusione ed euro 75 di multa per il solo tentato furto pure ascritto e ritenuto, ai quali ha aggiunto un mese di reclusione ed euro 50 di multa per la contravvenzione di cui al capo 6); complessivamente una pena di tre anni di reclusione ed euro 900 di multa, sulla quale ha apportato la riduzione di un terzo per il rito. In tal modo la Corte di appello ha omesso di applicare alla pena determinata per la contravvenzione la riduzione della metà, prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Premesso che la contravvenzione attribuita al Pavia risulta commessa il 15.8.2019, di talché non si pone il tema della applicabilità della maggior riduzione ai fatti commessi sotto la vigenza della disposizione che prevedeva la riduzione di un terzo, questa Corte ha già statuito che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito va effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo (Sez. 1, Sentenza n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869 - 01). 3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto; ma l'annullamento può essere senza rinvio perché non occorre alcuna valutazione per addivenire alla determinazione della pena corretta, sì che questa Corte può procedervi ai sensi della lettera I) dell'art. 620 cod. proc. pen. Tanto premesso, la pena viene determinata in due anni ed undici mesi di reclusione ed euro 850 di multa per tutti i delitti, mantenendo fermi gli addendi definiti dalla Corte di appello; su tale pena va apportata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, pervenendosi alla pena di un anno undici mesi e dieci giorni ed euro 567 di multa; per la contravvenzione, la determinata pena di un mese di reclusione ed euro 50 di multa va ridotta della metà e si perviene, quindi, a quindici giorni di reclusione e 25 euro di multa. In conclusione, la pena complessiva inflitta al Pavia va determinata in un anno undici mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro 592 di multa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che ridetermina in anni 1, mesi 11 e giorni 25 di reclusione ed euro 592 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.2.2022. Il Consigliere estenso
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