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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24980/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla completezza del compendio probatorio ai fini della riconducibilità dei fatti al ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla titolarità del conto su cui è stato accreditato l'indebito profitto e sulla carta d'identità contraffatta utilizzata per rassicurare il compratore, che replicava per numero di serie quella effettivamente rilasciata all'imputato); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), circostanza che non ricorre nella specie ove la prova asseritamente non assunta sarebbe una sentenza riguardante un fatto diverso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla completezza del compendio probatorio ai fini della riconducibilità dei fatti al ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla titolarità del conto su cui è stato accreditato l'indebito profitto e sulla carta d'identità contraffatta utilizzata per rassicurare il compratore, che replicava per numero di serie quella effettivamente rilasciata all'imputato); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), circostanza che non ricorre nella specie ove la prova asseritamente non assunta sarebbe una sentenza riguardante un fatto diverso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris