CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di tentata rapina, in mancanza del requisito dell'univocità degli atti richiesto ai sensi dell'art.56 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, come emerge da pag. 5 dell'impugnata sentenza, i giudici d'appello, con congrue e logiche argomentazioní giuridiche, e facendo corretta applicazione del principio consolidato nella giurísprudenza di questa Corte (ex plurimis: sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017 , Fincato, Rv. 269930 - 01 sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644 - 01), hanno specificato sulla base di quali elementi (in particolare: l'aggirarsi sospetto nei pressi dell'ufficio postale, il fatto che l'imputato e uno dei suoi complici fossero armatí di pistola, l'accurata progettazione del delitto come emersa dal contenuto delle intercettazioni telefoniche) è possibile ritenere che la condotta dell'odierno ricorrente (in concorso con quella di altri soggetti) abbia integrato la fattispecie tentata del reato di cui all'art. 628 cod. pen. , in quanto - pur essendosi arrestata allo stadio degli atti preparatori - essa deve ritenersi connotata dai necessari requisiti di univocità e idoneità, considerando che: "In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente" (tra le tante, Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566 - 01); che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, invero, il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che il controllo di legittimità, invece, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perìmetro cognitivo e valutativo della kL Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, Rv. 283439, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,