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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21688/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non sono consentite laddove denunziano asseriti vizi della motivazione e comunque sono manifestamente infondate.

Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, di semilibertà, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, i numerosi precedenti penali per reati commessi anche in ambito familiare con il ricorso ad azioni estremamente violente nonché l'assenza di sperimentazione esterna attraverso l'esperienza premiale, quanto mai necessaria per verificare l'affidabilità e la capacità di auto gestione al di fuori della struttura carceraria.

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez.. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01).

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze, in particolare la positiva condotta carceraria, già valutate nel giudizio prognostico meno preganti rispetto a quelle di segno contrario.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 TI Consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non sono consentite laddove denunziano asseriti vizi della motivazione e comunque sono manifestamente infondate. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, di semilibertà, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, i numerosi precedenti penali per reati commessi anche in ambito familiare con il ricorso ad azioni estremamente violente nonché l'assenza di sperimentazione esterna attraverso l'esperienza premiale, quanto mai necessaria per verificare l'affidabilità e la capacità di auto gestione al di fuori della struttura carceraria. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez.. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01). Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze, in particolare la positiva condotta carceraria, già valutate nel giudizio prognostico meno preganti rispetto a quelle di segno contrario. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 TI Consiglie
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