CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente í1 ORDINANZA sul ricorso 20854-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CAMPANIA; - intimati - avverso la sentenza n. 8324/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20854 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Rg 20854/2020 [OSCURATO:SOCIETA] c/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di tributi locali anni 2009 e 2010, ha dichiarato estinto il giudizio, trattandosi di estinzione di carichi tributari di cui a cartelle di importo inferiore a C. 1.000,00, ex art. 4 dl. 119/2018 conv. in I. 136/2018, rientrando la fattispecie nella indicata previsione normativa, applicabile ratione temporis. Il contribuente è rimasto intimato; la Regione Campania è rimasta intimata. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione di legge, art. 4 d.lgs. 546/1992 ex art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c., avendo la ricorrente eccepito in appello l'incompetenza territoriale della CTP di Napoli in favore della CTP di L'Aquila: il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente dimostrato di avere dedotto l'indicato motivo fin dal primo grado di giudizio, non essendovi traccia di ciò nella sentenza impugnata. 2.Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art 4 dl. 119/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR statuito senza alcuna eccezione formulata dalle parti e in fattispecie in cui ratione temporis non era applicabile la normativa indicata (carichi affidati alla riscossine dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, mentre nella fattispecie la lista di carico era stata inviata nel 2015. 2.1.Va premesso che: l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili i nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Sez. 5 , n. 15471 del 07/06/2019). 2.2.Va ancora premesso che la norma di cui all'art. 4 ha ad oggetto debiti affidati all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2010: i debiti di importo inferiore a 1.000 euro, affidati prima del 2000, sono già stati annullati in base ad altra disposizione (art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n.228), e quelli affidati dopo tale data restano in carico all'agente della riscossione. 2.3.Nella fattispecie ha errato la CTR a ritenere annullabili le cartelle sottese alla ingiunzione impugnata in quanto non rientranti nel periodo di riferimento della legge agevolativa, come tale di stretta interpretazione. Lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, infatti, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di C 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi). 3. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, non potendosi Q,1.n dichiarare l'estinzione per cessata materia del contendere in applicazione ,,una A norma che non regola la fattispecie. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità