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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08218/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 17 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, in relazione alla sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha compiutamente argomentato in ordine all'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione, valorizzando il numero e la natura degli oggetti rinvenuti nell'auto del prevenuto, nonché il tentativo di occultarli al momento del controllo e la non plausibile giustificazione fornita a sua discolpa, così deducendone logicamente la loro utilizzazione a fini illeciti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 17 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, in relazione alla sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha compiutamente argomentato in ordine all'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione, valorizzando il numero e la natura degli oggetti rinvenuti nell'auto del prevenuto, nonché il tentativo di occultarli al momento del controllo e la non plausibile giustificazione fornita a sua discolpa, così deducendone logicamente la loro utilizzazione a fini illeciti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 08218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris