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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33660/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Bresciavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2026 la Corte di Appello diBrescia - quale giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento del medesimo disegnocriminoso tra i fatti accertati in più decisioni irrevocabili.In motivazione si evidenzia che le decisioni irrevocabili riguardano duecondotte di bancarotta (tra il 2008 e il 2011, come amministratore di fatto dellesocietà ARCOPAL e INTERMEDIA) cui si uniscono reati in tema di violazione delladisciplina sulla immigrazione e reati fiscali (tra il 2010 e il 2014).

Si ravvisa laeterogeneità dei beni giuridici protetti e l’assenza di un visibile filo conduttoreidoneo a rappresentare la comune ideazione delle plurime violazioni.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo deldifensore – [OSCURATO:PERSONA], deducendo con più motivi erronea applicazione dellenorme regolatrici e vizio di motivazione.Si evidenzia – in sintesi - che in sede di istanza era stata allegata lasostanziale continuità delle azioni delittuose, posto che [OSCURATO:PERSONA] agiva comeamministratore di fatto di entrambe le società e poneva in essere condotte dielusione di obblighi documentali e fiscali, servendosi anche di lavoratori stranieriprivi di permesso di soggiorno.

Si contesta, dunque, la pretesa eterogeneità dellecondotte, affermata dalla Corte di Appello con riferimento ad un profilomeramente formale.In realtà vi era un unico finalismo, il che rileva ai fini del riconoscimento delreato continuato.

Anche la diversità dei correi viene spiegata in rapporto alladiversità dei ruoli formali e sostanziali tenuti nelle diverse compagini societarie.Inoltre le operazioni distrattive della Arcopal – ove si apprezzi il contenutodelle decisioni – sono avvenute tutte tra il 2008 e il 2009, al di là della dataposteriore di dichiarazione del fallimento, il che conferma la unicità di azionerispetto al primo fallimento Intermedia.Si illustrano nuovamente le strette correlazioni tra i fatti giudicati, posti abase dell'istanza, e si evidenzia, a fronte di ciò, una totale sottovalutazione di talifattori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.2.

Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina delreato continuato ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che ilgiudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse - individui precisi indici rivelatoritali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanzialeunicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra lealtre,Sez.

II, Sent n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).3.

Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale - maturata in questasede di legittimità - ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettivapreordinazione unitaria : nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, nelleconcrete modalità della condotta, nella medesimezza del bene tutelato,nell'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singoleviolazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni didetti elementi purchè significativi (così Sez.

I n. 44862 del 5.11.2008, rv242098).Se è vero, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generaletendenza a porre in essere determinati reati, al contempo la nozione dicontinuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano statidettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento,nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, cheparla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data lavariabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente,solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché ireati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

In. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).4.

Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea.5.

Nel caso in esame la Corte di Appello, in rapporto ai parametri sin quievidenziati, offre una motivazione apparente, posto che non esamina con ladovuta profondità di analisi i numerosi aspetti in fatto offerti già nella istanza (eribaditi nell’atto di ricorso) che appaiono senza dubbio incidenti sulla decisione intema di continuazione.

Va pertanto disposta una nuova valutazione, previoannullamento della decisione impugnata.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi BresciaCosì è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bresciavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2026 la Corte di Appello diBrescia - quale giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento del medesimo disegnocriminoso tra i fatti accertati in più decisioni irrevocabili.In motivazione si evidenzia che le decisioni irrevocabili riguardano duecondotte di bancarotta (tra il 2008 e il 2011, come amministratore di fatto dellesocietà ARCOPAL e INTERMEDIA) cui si uniscono reati in tema di violazione delladisciplina sulla immigrazione e reati fiscali (tra il 2010 e il 2014). Si ravvisa laeterogeneità dei beni giuridici protetti e l’assenza di un visibile filo conduttoreidoneo a rappresentare la comune ideazione delle plurime violazioni.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo deldifensore – [OSCURATO:PERSONA], deducendo con più motivi erronea applicazione dellenorme regolatrici e vizio di motivazione.Si evidenzia – in sintesi - che in sede di istanza era stata allegata lasostanziale continuità delle azioni delittuose, posto che [OSCURATO:PERSONA] agiva comeamministratore di fatto di entrambe le società e poneva in essere condotte dielusione di obblighi documentali e fiscali, servendosi anche di lavoratori stranieriprivi di permesso di soggiorno. Si contesta, dunque, la pretesa eterogeneità dellecondotte, affermata dalla Corte di Appello con riferimento ad un profilomeramente formale.In realtà vi era un unico finalismo, il che rileva ai fini del riconoscimento delreato continuato. Anche la diversità dei correi viene spiegata in rapporto alladiversità dei ruoli formali e sostanziali tenuti nelle diverse compagini societarie.Inoltre le operazioni distrattive della Arcopal – ove si apprezzi il contenutodelle decisioni – sono avvenute tutte tra il 2008 e il 2009, al di là della dataposteriore di dichiarazione del fallimento, il che conferma la unicità di azionerispetto al primo fallimento Intermedia.Si illustrano nuovamente le strette correlazioni tra i fatti giudicati, posti abase dell'istanza, e si evidenzia, a fronte di ciò, una totale sottovalutazione di talifattori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina delreato continuato ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che ilgiudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse - individui precisi indici rivelatoritali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanzialeunicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra lealtre,Sez. II, Sent n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).3. Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale - maturata in questasede di legittimità - ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettivapreordinazione unitaria : nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, nelleconcrete modalità della condotta, nella medesimezza del bene tutelato,nell'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singoleviolazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni didetti elementi purchè significativi (così Sez. I n. 44862 del 5.11.2008, rv242098).Se è vero, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generaletendenza a porre in essere determinati reati, al contempo la nozione dicontinuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano statidettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento,nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, cheparla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data lavariabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente,solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché ireati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di ununico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. In. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).4. Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea.5. Nel caso in esame la Corte di Appello, in rapporto ai parametri sin quievidenziati, offre una motivazione apparente, posto che non esamina con ladovuta profondità di analisi i numerosi aspetti in fatto offerti già nella istanza (eribaditi nell’atto di ricorso) che appaiono senza dubbio incidenti sulla decisione intema di continuazione. Va pertanto disposta una nuova valutazione, previoannullamento della decisione impugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi BresciaCosì è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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