CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 26206/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] PREVENZIONEsollevato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la competenza della Corte di appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 04 febbraio 2026 la Corte di appello diCatania ha sollevato conflitto con il Tribunale di Catania, sezione misure diprevenzione, declinando la propria competenza a decidere sull'istanza diSalvatore Tiralongo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno nel Comune di residenza e già autorizzato ad allontanarseneper motivi di lavoro, per essere autorizzato ad aumentare i giorni e gli orari ditale autorizzazione.Il Presidente del Tribunale della prevenzione aveva disposto la trasmissionedell'istanza alla Corte di appello, «per competenza», mentre questa ha declinatola propria competenza, pur pendendo davanti ad essa l'appello contro il decretoapplicativo della misura di prevenzione, ritenendo che la modifica della misuraper motivi lavorativi rientri nella competenza del giudice della prevenzione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto attribuirsi lacompetenza alla Corte di appello, ritenendo applicabile l'art. 11 d.lgs. n.159/2011.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto deve essere ritenuto insussistente, essendo nullo ilprovvedimento declinatorio emesso dal Presidente del Tribunale dellaprevenzione.L'art. 28 cod. proc. pen. individua la sussistenza di un conflitto dicompetenza quando uno o più giudici, contemporaneamente, prendono oricusano di prendere cognizione di uno stesso fatto attribuito alla medesimapersona. Il conflitto, pertanto, può sorgere solo tra due organi giudiziari aventientrambi il potere di decidere sulla propria competenza.Nel presente caso, invece, l'istanza del Tiralongo, da questi presentata alTribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, è stata trasmessa «percompetenza» alla Corte di appello di Catania non dal Tribunale nella suacomposizione collegiale bensì, per quanto risulta dall'annotazione manoscritta afianco dell'istanza stessa, dal solo Presidente del predetto Tribunale. Taleannotazione manoscritta, infatti, è del tutto priva di riferimenti alla collegialitàdella decisione, non essendo indicati, tra l’altro, la natura collegiale delprovvedimento, i componenti del collegio e l’effettuazione della camera diconsiglio, per cui appare indubbia la riferibilità del provvedimento al soloPresidente del Tribunale. Il d.lgs. n. 159/2011, però, attribuisce il potere diassumere decisioni al Presidente del Tribunale della prevenzione, anziché alTribunale nella sua composizione collegiale, solo nei casi di assoluta urgenzaprevisti dagli artt. 9 e 12, mentre non gli è attribuito alcun potere di decidere deplano sulla competenza del Tribunale, e di emettere provvedimenti con cui eglideclini la competenza di questo, affermando la competenza di altri organigiudiziari.Questa Corte, con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione, hastabilito che «In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvederede plano nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché ènullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con ilquale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti adaltra autorità giudiziaria» (Sez. 1, n. 2974 del 07/01/2025, Rv. 287470). Taleprincipio deve essere applicato anche nel caso di specie, essendo analogamentepreclusa al Presidente del Tribunale della prevenzione una decisione autonoma, enon collegiale, in merito alla competenza di questo.Il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale della prevenzione,pertanto, viola le norme processuali relative alla costituzione dell'organodecidente, con conseguente sua nullità assoluta, che può essere rilevata d’ufficionel giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma1, cod. proc. pen.2. Dalla nullità del decreto con cui il Presidente del Tribunale dellaprevenzione ha declinato la competenza di tale organo giudiziario deriva lainsussistenza di una situazione di conflitto, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.:non si è verificata, infatti, la situazione in cui due giudici hannocontemporaneamente declinato la propria competenza, ma vi è statal'affermazione di una incompetenza del Tribunale della prevenzione da parte nondell'organo collegiale, bensì di un soggetto privo del potere di decidere inrelazione alla sua competenza, e una trasmissione di atti da parte diquest'ultimo, giuridicamente priva di effetti.Il conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Catania,pertanto, deve essere dichiarato insussistente, con conseguente restituzionedegli atti a tale organo giudiziario, per le sue determinazioni. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti alla Cortedi appello di Catania.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]