CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 29593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità pronunciato nei loro confronti dal Tribunale di Belluno con sentenza del 27/04/2016, in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta contestati come commessi nella veste di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 31 marzo 2011. L'amministratore di diritto è stato giudicato separatamente. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto sottoscritto da comune difensore, articolando quattro motivi qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il solo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla citazione dell'imputato per il giudizio di appello, che sarebbe avvenuta a mani proprie senza il rispetto del termine di cui all'art. 601 cod. proc. pen., dopo una notificazione, tempestiva, svolta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sul presupposto non verificato dell'inidoneità dell'elezione di domicilio. 2.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti deducono vizio di motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B (art. 223, secondo comma n. 2, legge fallimentare). La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con lo specifico motivo di appello che censurava la valutazione delle prove operata del primo giudice ed evidenziava come le operazioni economiche contestate fossero state realizzate dall'allora amministratore di diritto (in carica fino al 28 agosto 2008), senza che fosse dimostrata una partecipazione degli odierni ricorrenti a qualsiasi titolo. La Corte di appello avrebbe operato un acritico richiamo a «quanto esposto dal giudice di prime cure», senza confronto con l'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza impugnata, perché il fatto di cui al capo B sarebbe diverso da come contestato: gli elementi costitutivi del concorso di persone ipotizzato nei loro confronti sarebbero rinvenibili nel capo A, in cui si ipotizza un concorso con persona che ha assunto la carica amministrativa dal 28 agosto 2008, mentre il fatto di cui al capo B sarebbe precedente. 2.4. Il quarto motivo di ricorso muove critiche analoghe a quelle esposte nel secondo, con riferimento alla responsabilità concorsuale della [OSCURATO:PERSONA], giudicata dal Tribunale e contestata dall'atto di appello con argomenti che il ricorso ripropone in quanto con essi è mancato ogni confronto critico da parte del giudice 2 r ) dell'appello (in particolare, prova del compimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di mansioni materiali, di per sé non significative del ruolo gestorio; possesso dell'auto aziendale solo in quanto custode nominata in sede di pignoramento; richiamo delle dichiarazioni dell'amministratore di diritto che avrebbe escluso ruoli rilevanti in capo alla donna). 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Dall'esame degli atti, cui la Corte può procedere essendo dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525), si evince che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato domicilio in via Marmolada 24 a [OSCURATO:PERSONA] (BL) e che, in occasione del tentativo di notificazione, i carabinieri avevano comunicato alla Corte di appello la cancellazione dell'imputato da quel comune, a seguito di censimento. Perciò, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta tempestivamente presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; contestualmente, avendo i carabinieri appreso del trasferimento dell'imputato a Scarperia (Firenze), hanno eseguito anche una notificazione a mani proprie dell'imputato, con riguardo al medesimo atto, pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello. La Corte territoriale, ritenuto che la notificazione a mani proprie rispondeva ad un mero scrupolo dei carabinieri ma non era dovuta, essendosi già perfezionato il procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che era avvenuto nei termini di legge, hanno rigettato l'eccezione. Il ricorrente deduce che non vi sia prova dell'accesso al domicilio dichiarato e che, quindi, anche la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sia nulla. Si potrebbe preliminarmente osservare che il contenuto dell'eccezione verbalizzata dinanzi alla Corte di appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è in termini diversi: in tale occasione il difensore non si lamentò del mancato accesso al domicilio, ma eccepì solo la tardività della notificazione a mani proprie, ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale. In ogni caso, i carabinieri hanno dato atto in modo inequivoco dell'inidoneità del domicilio dichiarato, perché hanno attestato che a quel domicilio, da tempo e cioè dal momento del tentativo di accesso in ragione del censimento nazionale, l'imputato non era reperibile, tanto che ne era stata disposta la cancellazione dai registri anagrafici. Dunque, si tratta di una irreperibilità non occasionale, certificata attraverso i servizi anagrafici, che legittima un giudizio di inidoneità del domicilio (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120). Giudizio che è ritenuto possibile anche nel caso di mancato reperimento ad opera dell'ufficiale postale (Sez. U, n. 58120 del 22/07/2017, Tuppi) e che a maggior ragione è fondato laddove l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, che è nozione fattuale molto più ampia di quella della irreperibilità (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848), si basi su un accertamento anagrafico che ha evidenziato il trasferimento del soggetto, peraltro in modo tutt'altro che momentaneo. La pretesa di ripetere l'accertamento in loco, dopo l'esito delle informazioni ricevute dai carabinieri - che si fondano sulla accertata irreperibilità che ha provocato la cancellazione anagrafica - è completamente infondata (cfr. Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383). 2. Manifestamente infondato, oltre che confuso e generico, è il terzo motivo: i capi di imputazione descrivono fatti commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «in concorso tra loro» e nella qualità di «amministratori di fatto» della società fallita. Non si comprende in cosa consista la dedotta nullità della sentenza. 3. Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente ed il loro accoglimento comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché nel nuovo giudizio venga fornita risposta ai motivi di appello con i quali gli imputati avevano contestato la propria responsabilità, richiamando il contenuto di alcune testimonianze e documenti al fine di contestare il ruolo di amministratori di fatto loro attribuito, censurando il giudizio di attendibilità assegnato dal Tribunale al coimputato separatamente giudicato Fabbri (sentito nelle forme di cui all'art.210 cod. proc. pen.) e fornendo una lettura delle operazioni di cui al capo A alternativa a quella attribuita dal primo giudice. Infatti la Corte di appello, dopo aver richiamato i motivi (1: erronea ricostruzione dei fatti; 2: inesistenza di qualsivoglia coinvolgimento e/o ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di amministratore di fatto...; 3: inesistenza di qualsiasi prova di coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di amministratore di fatto), non si è confrontata con essi e si è limitata a richiamare le conclusioni prese dal Tribunale sui punti devoluti.Al primo motivo la Corte risponde che «la tesi difensiva deve essere respinta. Il Tribunale ha ricostruito dettagliatamente tutta l'operazione, e sul punto non può che farsi richiamo a quanto esposto dal giudice di prime cure» ed aggiunge che tale ricostruzione non è inficiata da elementi contrari addotti dalla difesa, laddove invece la difesa ha censurato specificamente le statuizioni del Tribunale, con considerazioni che la Corte avrebbe dovuto esaminare, per confermarle o smentirle. Similmente, al secondo motivo si risponde che «per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente farsi richiamo a quanto esposto nell'esaminare il primo motivo di doglianza a quanto già detto va aggiunto, al fine di confutare la tesi difensiva, che il Tribunale ha dedicato un apposito paragrafo della motivazione all'esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'analisi del collegio di prime cure appare corretta e la valutazione delle emergenze dibattimentali, puntualmente evidenziate in motivazione, si presenta priva di vizi logici.., quanto prodotto dalla difesa viene confutato dal giudice di prime cure». Al terzo motivo la Corte risponde che «come ha già precisato il Tribunale, egli è stato il deus ex machina di tutta l'operazione. Operazione che è stata sviscerata dal collegio di prime cure... quanto opposto dalla difesa appare destituito di fondamento, ed ora non apporta nulla di nuovo, se non una diversa valutazione del materiale probatorio di primo grado». Dunque, secondo la stessa Corte di appello, gli imputati avevano contestato le conclusioni del primo giudice ed avevano opposto "una diversa valutazione" del materiale probatorio raccolto dinanzi al Tribunale, ma tale diversa valutazione (cioè i "rilievi critici" che devono essere contenuti nei motivi di appello, a pena di inammissibilità per genericità secondo quanto puntualizzato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, ed ora precisato dal nuovo art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. come introdotto dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150) non ha ricevuto risposta. La Corte territoriale, infatti, ha fatto rinvio alla motivazione del primo giudice, come se un atto di appello non vi fosse. Ed allora va ricordato che «in tema di vizio di motivazione, il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado» (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859); «è nulla per difetto assoluto di motivazione la sentenza di appello che si limita a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado nella parte oggetto dell'impugnazione senza dare conto delle ragioni di tale condivisione» (Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834). Il giudice di appello, infatti, può ben motivare per relationem alla sentenza di primo grado, quando l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate. Quando, però, sono formulate nell'atto di appello censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione (fondatamente o meno) le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limiti a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi le deduzioni proposte (cfr. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 2