Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:F:2016:8
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015FO0082
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
29 gennaio 2016 (
*1
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Personale della BEI — Diniego di rimborso di spese mediche — Ricorso di annullamento — Domande di risarcimento dei danni — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Adozione di direttive sugli apparecchi laser — Violazione del diritto a un processo equo — Durata eccessiva del procedimento giurisdizionale — Incompetenza del Tribunale — Rinvio parziale del ricorso al Tribunale dell’Unione europea»
Nella causa F‑82/15,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola e G. Isola, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI)
, rappresentata da G. Nuvoli e J.‑P. Minnaert, in qualità di agenti, assistiti da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
Unione europea
, rappresentata da:
1)
Consiglio dell’Unione europea,
2)
Corte di giustizia dell’Unione europea,
convenute,
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto da K. Bradley, presidente, H. Kreppel (relatore) e M. I. Rofes i Pujol, giudici,
cancelliere: W. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, da un lato, di annullare la decisione del 4 dicembre 2014 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (BEI oppure in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») gli ha negato il rimborso di talune spese mediche, nonché di annullare «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», e, d’altro lato, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Unione europea a risarcirgli i danni che egli avrebbe subito.
Fatti e procedimento
2
Il ricorrente, membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] dal 1992, soffre di dolori alla schiena da diversi anni.
3
Nel 2007, a seguito di esami di risonanza magnetica, il ricorrente ha consultato in Italia il dottor P., specializzato in chirurgia generale e in chirurgia d’urgenza, per i propri problemi di schiena. Tale professionista, consultato in particolare da sportivi di fama internazionale, utilizza una terapia basata sull’uso di un laser ad alta potenza tipo FP3 (in prosieguo: la «terapia con il laser FP3»). Il ricorrente si è sottoposto a tale terapia, durante le sedute presso il dottor P., in data 29, 30 e 31 ottobre 2007, nonché 21, 22 e 23 novembre 2007. Secondo una fattura in data 23 novembre 2007, tali sedute gli sono costate EUR 3000.
4
Il 27 febbraio 2008, su parere del suo medico di fiducia, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di rimborso delle spese relative alla terapia con il laser FP3 presentata dal ricorrente.
5
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008 e iscritto a ruolo con il numero F‑55/08, diretto principalmente contro il rifiuto di promuoverlo e riguardante molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima, il richiedente chiedeva l’annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato, il 27 febbraio 2008, di rimborsargli le spese sostenute per la terapia con il laser FP3 in quanto detta terapia non era scientificamente convalidata.
6
Con sentenza del 30 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (
F‑55/08
,
EU:F:2009:159
; in prosieguo: la «sentenza del 30 novembre 2009»), il Tribunale ha respinto il ricorso iscritto a ruolo con il numero F‑55/08.
7
Con atto d’impugnazione pervenuto alla cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 28 gennaio 2010, il ricorrente ha proposto un’impugnazione contro la sentenza del 30 novembre 2009. Tale impugnazione è stata iscritta a ruolo con il numero T‑37/10 P.
8
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2010 e iscritto a ruolo con il numero F‑49/10, il ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non designare un terzo medico che potesse pronunciarsi sulla validità scientifica della terapia con il laser FP3. Il Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza del 28 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (
F‑49/10
,
EU:F:2011:93
; in prosieguo: la «sentenza del 28 giugno 2011»).
9
Con atto d’impugnazione pervenuto alla cancelleria del Tribunale dell’Unione europea il 3 agosto 2011, il ricorrente ha presentato un’impugnazione contro la sentenza del 28 giugno 2011. Tale impugnazione è stata iscritta a ruolo con il numero T‑418/11 P.
10
Con sentenza del 27 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (
T‑37/10 P
,
EU:T:2012:205
), il Tribunale dell’Unione europea ha parzialmente annullato la sentenza del 30 novembre 2009, ma ha respinto l’impugnazione nella parte attinente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2008 di non rimborsare al ricorrente le spese relative alla terapia con il laser FP3.
11
Con sentenza del 16 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (
T‑418/11 P
,
EU:T:2013:478
), il Tribunale dell’Unione europea ha parzialmente annullato la sentenza del 28 giugno 2011 che respingeva le conclusioni del ricorrente volte all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della domanda del ricorrente di designare un terzo medico per emettere un parere sulla validità della terapia con il laser FP3.
12
Con nota del 4 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al ricorrente che, alla luce del parere emesso dal terzo medico, designato su domanda del ricorrente, e a seguito del riesame del suo dossier medico, non poteva accogliere la sua richiesta di rimborso per la terapia con il laser FP3 (in prosieguo: la «decisione del 4 dicembre 2014»).
13
Con lettera della cancelleria del 25 novembre 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto quesiti al ricorrente sulla portata della propria competenza a conoscere delle sue domande di risarcimento dei danni dirette a far constatare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, e l’ha invitato a precisare contro quali istituzioni intendesse dirigere tali domande. Il ricorrente ha risposto nel termine impartito, indicando in particolare che, nel chiedere una dichiarazione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, intendeva dirigere le sue domande di risarcimento nei confronti del Consiglio dell’Unione europea e della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Sulla competenza del Tribunale
Argomenti del ricorrente
14
Nel suo ricorso il ricorrente chiede, in particolare, la condanna dell’Unione a versargli l’importo di EUR 3000 a titolo di risarcimento del danno provocato, da un lato, dal comportamento del legislatore dell’Unione e, d’altro lato, dalla durata del procedimento e dal non equo trattamento del ricorrente da parte del Tribunale (in prosieguo: la «domanda di risarcimento del danno materiale»).
15
Più in particolare, il ricorrente addebita all’Unione, in primo luogo e in sostanza, di aver adottato direttive che lasciavano credere ai cittadini dell’Unione che gli apparecchi laser sono strumenti medicali e che i professionisti che li usano sono medici che stanno esercitando un’attività medica. Il ricorrente si sarebbe stupito nello scoprire che, malgrado l’esistenza di tali direttive, le terapie al laser, in particolare la terapia con il laser FP3, non potessero essere rimborsate dalla Cassa malattia della [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che la loro validità scientifica non sarebbe dimostrata. In secondo luogo, il ricorrente afferma, in sostanza, che la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrebbe rispettato le regole del giusto processo e del termine ragionevole giacché dopo numerosi procedimenti, tanto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto dinanzi al Tribunale, il ricorrente non avrebbe ancora ottenuto alcuna decisione sul merito della sua domanda di rimborso delle spese afferenti alla terapia con il laser FP3.
16
Il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Unione al risarcimento del danno morale che avrebbe subito per via dei numerosi ricorsi che il Tribunale dell’Unione europea e il Tribunale l’avrebbero costretto a proporre per ottenere il rimborso delle spese connesse alla terapia con il laser FP3 (in prosieguo: la «domanda di risarcimento del danno morale»).
17
Relativamente alla competenza del Tribunale a conoscere della domanda di risarcimento del danno materiale e della domanda di risarcimento del danno morale cagionati dall’Unione europea (in prosieguo, congiuntamente: le «domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale»), il ricorrente considera anzitutto che l’articolo 256 [OSCURATO:PERSONA] non esclude la competenza del Tribunale in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Inoltre, un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione proposta da un membro del personale della [OSCURATO:PERSONA], che sia in qualche modo collegata al rapporto di lavoro, dovrebbe essere sottoposta al Tribunale in quanto giudice specializzato. La competenza del Tribunale prevarrebbe quindi su quella del Tribunale dell’Unione europea, a prescindere dall’identità della parte convenuta. Infine, il Tribunale sarebbe in ogni caso competente a conoscere di una domanda connessa certamente rientrante nell’ambito della sua competenza.
Giudizio del Tribunale
18
Occorre ricordare che il Tribunale è un tribunale specializzato istituito sul fondamento dell’articolo 257 [OSCURATO:PERSONA]. A tale titolo, ad esso è affidato il compito di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in una specifica materia – ossia le controversie tra l’Unione e gli agenti di questa, ivi comprese le controversie tra qualsiasi organo o organismo dell’Unione e il suo personale – per i quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia.
19
Più precisamente, risulta dalla giurisprudenza che il Tribunale è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento dei danni proposto da un funzionario o un agente nei confronti dell’istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trova origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione (sentenza del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/Commissione,
C‑417/14 RX‑II
,
EU:C:2015:588
, punto
41
). Per contro, dall’articolo 256, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e dall’articolo 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale dell’Unione europea è il solo competente a conoscere in primo grado dei ricorsi in materia di risarcimento dei danni proposti da singoli allorché tali ricorsi non trovano origine in un rapporto di impiego che vincola l’interessato a un’istituzione (v., in questo senso, sentenza del 10 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] di Lusignano/Commissione,
C‑417/14 RX‑II
,
EU:C:2015:588
, punto
38
, e ordinanza del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione,
F‑44/05
RENV,
EU:F:2011:191
, punto
8
e la giurisprudenza citata).
20
Nella fattispecie il ricorrente chiede la condanna dell’Unione, in particolare del Consiglio e della Corte di giustizia, a risarcirgli il danno materiale che egli avrebbe subito a seguito della decisione del 4 dicembre 2014, e ciò, da un lato, per l’adozione, da parte del Consiglio, di direttive riguardanti l’utilizzo di apparecchi laser e, d’altro lato, per l’atteggiamento della Corte di giustizia e per la durata eccessiva del complesso dei procedimenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e al Tribunale.
21
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno materiale si fonda, in sostanza, sul comportamento del legislatore e sull’asserita non equità del procedimento, nonché sull’asserita durata eccessiva di quest’ultimo. Orbene, una domanda del genere non rientra nel quadro del rapporto di impiego che vincola il ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA]. Come riconosce il ricorrente nel suo ricorso, ciò che avrebbe cagionato un danno al ricorrente in quanto cittadino e soggetto di diritto dell’Unione sono, da un canto, il presunto comportamento illecito del legislatore dell’Unione nei confronti dei cittadini che ricorrono alle terapie laser e, d’altro canto, il presunto ritardo accumulato dalla Corte di giustizia per statuire nel merito.
22
Peraltro, il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Unione a risarcirgli il danno morale che avrebbe subito per i numerosi ricorsi che il Tribunale dell’Unione europea e il Tribunale l’avrebbero costretto a proporre per ottenere una pronuncia di merito riguardo al rimborso delle spese relative alla terapia con il laser FP3. Una domanda siffatta non rientra nell’ambito del rapporto di impiego che vincola il ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], ma trova origine nell’atteggiamento della Corte di giustizia nei confronti del ricorrente, in quanto soggetto di diritto, che avrebbe causato la presunta durata eccessiva del procedimento nel suo complesso.
23
Pur se è vero che le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale, nei limiti in cui riguardano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, presentano un nesso con il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare le spese per la terapia con il laser FP3, giacché esse sono state presentate nell’ambito del ricorso del ricorrente contro la decisione del 4 dicembre 2014, resta il fatto che il Tribunale non può, in base a detta sola circostanza, considerarsi competente a valutare tali domande di risarcimento dei danni, se non travisando l’essenza stessa della ripartizione delle competenze tra il Tribunale dell’Unione europea e il Tribunale quale risultante dall’articolo 256 [OSCURATO:PERSONA] e dall’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia. Siffatta ripartizione comporta, infatti, l’obbligo di esaminare il reale oggetto di una domanda di risarcimento dei danni, compreso il fondamento giuridico su cui riposa, al fine di verificare se la controversia così circoscritta rientri nell’ambito dei diritti e degli obblighi reciproci che vincolano il funzionario, l’agente o il membro del personale, da un lato, e l’istituzione o l’organismo da cui dipende, dall’altro.
24
Di conseguenza, il Tribunale considera che, alla luce dell’articolo 256, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale dell’Unione europea è competente a conoscere delle domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale dirette contro l’Unione, rappresentata dal Consiglio e dalla Corte di giustizia.
25
In proposito, dall’articolo 80 del regolamento di procedura risulta che, quando il Tribunale constata che il ricorso di cui è investito rientra nella competenza del Tribunale dell’Unione europea, lo rinvia a quest’ultimo, statuendo con ordinanza motivata. Dato che un atto introduttivo altro non è se non il supporto di un insieme di domande, ogni domanda autonoma di merito può essere trattata come configurante un ricorso ai sensi del detto articolo 80 (v., in questo senso, ordinanza del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione,
F‑44/05
RENV,
EU:F:2011:191
, punto
10
).
26
Occorre pertanto rinviare le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale presentate dal ricorrente contro l’Unione, rappresentata dal Consiglio e dalla Corte di giustizia, nell’ambito del presente ricorso, al Tribunale dell’Unione europea affinché esso si pronunci sulle suddette domande.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale proposte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Unione europea, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito del ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑82/15, [OSCURATO:PERSONA]/BEI e a., sono rinviate al Tribunale dell’Unione europea.
2)
Le spese afferenti a tali domande sono riservate.
Lussemburgo, 29 gennaio 2016
Il cancelliere
W. [OSCURATO:PERSONA] presidente
K. Bradley
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.