CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1966
Cassazione n. 39693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1966 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 01/03/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 22/11/2019, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione, così diversamente qualificata l'imputazione di riciclaggio. Considerato che le doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso contestano il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del dolo di ricettazione, la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., per avere diversamente qualificato come ricettazione la condotta di riciclaggio e la contraddittorietà del calcolo della pena e della motivazione a sostegno delle attenuanti generiche; che le stesse sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata, la motivazione sul compendio probatorio alla base della ritenuta responsabilità dell'imputato, fondato sulle deposizioni testimoniali, su riscontri esterni (targa del veicolo, mancata giustificazione del prevenuto sulle ragioni del possesso) che hanno avvalorato l'attendibilità della p.o., a cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.; manifestamente infondata anche la supposta inosservanza del principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, ex artt. 521-522 cod. proc. pen., ove la Corte territoriale ha correttamente rilevato come la questione concernente la possibilità di pervenire ad un giudizio di colpevolezza per il reato di ricettazione, a fronte di una contestazione di riciclaggio, sia stato da tempo affrontata e risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità, proprio per l'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente di base rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione l'imputato è in grado di esplicare tutte le prerogative difensive; ed ancora a pag. 7 le considerazioni sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche negate per i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/