CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso è stato sottoscritto da avvocato che, all'atto della proposizione dell'impugnazione, non risultava iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; che tale onere di iscrizione era richiesto, pur a fronte di avvenuta conversione in tale mezzo dell'atto di appello in origine erroneamente proposto (da ultimo, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01); e quel che rileva è l'iscrizione al momento della presentazione dell'impugnazione, e non al momento della trattazione (da ultimo, Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co Centofanti cm hele Biaghi . .0.1.4.9„ [OSCURATO:PERSONA] 036" ERIA ogqi, ________