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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05834/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, essendo il motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza che l'impugnazione contenga una specifica critica delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, essendo il motivo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza che l'impugnazione contenga una specifica critica delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris