CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01228/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bologna che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello non ha riconosciuto alla mancata comparizione della persona offesa all'udienza cui era citata i requisiti della remissione tacita di querela, che avrebbe condotto alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito, che ha correttamente affermato l'impossibilità di desumere una volontà tacita di remissione di querela, mancando non solo la prova che la p.o. non sia comparsa senza giustificato motivo, ma anche la prova che sia stata citata, non ricorrendo dunque i presupposti di cui all'art. 152, terzo comma, n. 1 cod. pen.; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., di cui si invocava la ricorrenza poiché dalle risultanze processuali non sarebbe stato possibile ricavare quale fosse il valore esatto dei beni sottratti, oltre alla somma di euro 40 contenuta nel portafogli - non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e rigettati dalla Corte di appello con motivazione congrua, non potendosi limitare il danno al solo contenuto del portafoglio e al valore veniale dello stesso, dato che in esso erano contenuti anche documenti e carte di pagamento varie, e considerato che «In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme