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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09622/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Come9i3tti esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la prima doglianza, diretta a contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla destinazione ad uso personale della sostanza detenuta dall'imputato è all'evidenza aspecifica perche priva di un puntuale ed effettivo confronto critico con gli snodi argomentativi della decisione impugnata ( si vedano le motivazioni espresse dall'ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza innpugnatae soprattutto il rilievo in fatto segnalato al primo capoverso di pagina 3) mentre la censura inerente la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'ad 73 TUS è manifestamente infondata attesa la lineare e coerente logicità delle indicazioni offerte sul punto in sentenza in risposta al motivo di appello ( si veda il quart'ultimo capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Come9i3tti esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la prima doglianza, diretta a contrastare il giudizio di responsabilità avuto riguardo alla destinazione ad uso personale della sostanza detenuta dall'imputato è all'evidenza aspecifica perche priva di un puntuale ed effettivo confronto critico con gli snodi argomentativi della decisione impugnata ( si vedano le motivazioni espresse dall'ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza innpugnatae soprattutto il rilievo in fatto segnalato al primo capoverso di pagina 3) mentre la censura inerente la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'ad 73 TUS è manifestamente infondata attesa la lineare e coerente logicità delle indicazioni offerte sul punto in sentenza in risposta al motivo di appello ( si veda il quart'ultimo capoverso di pagina 3) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris