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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 26120/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in relazione alla contestata sussistenza dei tratti costitutivi della resistenza contestata ( in relazione alla funzionalità oppositiva delle minacce proferite, realizzate, secondo la conforme ricostruzione in fatto delle due sentenze di merito, all'atto della verbalizzazione del sequestro del mezzo, rivolgendo ai soggetti qualificati frasi coerentemente considerate idonee a coartarne la libertà d'azione) e manifestamente inconferente rispetto alla prescrizione siccome maturata dopo la sentenza di appello, resa indifferente dalla inammissibilità dell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in relazione alla contestata sussistenza dei tratti costitutivi della resistenza contestata ( in relazione alla funzionalità oppositiva delle minacce proferite, realizzate, secondo la conforme ricostruzione in fatto delle due sentenze di merito, all'atto della verbalizzazione del sequestro del mezzo, rivolgendo ai soggetti qualificati frasi coerentemente considerate idonee a coartarne la libertà d'azione) e manifestamente inconferente rispetto alla prescrizione siccome maturata dopo la sentenza di appello, resa indifferente dalla inammissibilità dell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 26120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris