CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QP700) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];180/RG. 171 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché del tutto generico in quanto si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto senza menzionare quanto risultante da pagina tre della sentenza in cui era stato accertato che l'imputato non fosse soltanto fuggito alla vista degli operanti, ma avesse sferrato calci e gomitate ai loro danni, condotta pacificamente rientrante nel delitto di resistenza; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M