CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2026 del GIP TRIBUNALE di ROMA letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti del loro comune difensore, distinti ma d'identico contenuto, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'ingente quantità (art. 80, comma 2, stesso d.P.R). Essi denunciano l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in relazione alla predetta aggravante, che si assume non configurabile. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per un motivo non consentito dalla legge. 3. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». In caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, tuttavia, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026). Nello specifico, basti rilevare che il dato di fatto su cui il ricorso si fonda costituisce il prodotto di un giudizio valutativo e che il parametro quantitativo di riferimento non è indefettibile (operando solo "di norma": Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), potendo assumere rilevanza, a tal fine, anche altri aspetti del fatto. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta .//somma, considerando la loro manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Dichiara P.Q.M